07.3252 · Interpellanza · 2007-03-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Quando perviene una domanda d'assistenza giudiziaria, il Ministero pubblico della Confederazione avvia spesso nel nostro Paese un proprio procedimento penale fondato sulle fattispecie penali del riciclaggio di denaro o dell'organizzazione criminale (art. 305bis e/o art. 260ter CP, "OC").
Tali fattispecie penali non sono di per sé rilevanti, poiché nel caso del riciclaggio di denaro occorre dimostrare un reato preliminare - di norma estero (!) - e nel caso dell'OC occorre provare l'esistenza - all'estero (!) - di un'organizzazione criminale. Soltanto dopo la conclusione del procedimento estero è possibile determinare se tali condizioni sono adempiute: regolarmente le prove, i testimoni, gli accusati, eccetera per il reato preliminare (rispettivamente per l'OC) si trovano soltanto all'estero. Le autorità penali svizzere non sono in grado di indagare tali fattispecie estere e dipendono dalla giustizia estera.
Nella maggior parte dei casi, la giustizia nei Paesi in questione (Filippine, Nigeria, Perù, Etiopia, ma anche Italia, Romania, ecc.) dipende dal clima politico o è inefficiente. L'esito del procedimento penale svizzero dipenderà quindi da una giustizia estera non propriamente affidabile. In tali casi, i rischi (perlopiù limitati) che la conduzione di un procedimento penale comporta sempre per la Confederazione (indennizzo in caso di assoluzione; risarcimento dei danni) sono molto maggiori (e incontrollabili).
Inoltre, o lo Stato estero è in grado di condannare il presunto autore e quindi vi è una necessità molto ridotta di condannarlo ancora una volta in Svizzera, oppure lo Stato estero non è in grado di esplicare tale compito ed è pertanto poco probabile che il procedimento possa aver buon esito in Svizzera.
1. Il Consiglio federale ritiene opportuno che la Svizzera, in qualità di Stato richiesto in una procedura di assistenza giudiziaria, avvii un procedimento penale indipendente?
2. Non sarebbe meglio utilizzare le risorse impiegate in tali casi per sbrigare i procedimenti penali da tempo pendenti in Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP) sancisce il principio della legalità dell'azione giudiziaria (art. 101 cpv. 1 PP). Prevede l'opportunità dell'azione giudiziaria solo per i reati politici (art. 105 PP). Eccetto per questo tipo di reato, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è quindi tenuto a perseguire qualsiasi reato di cui viene a conoscenza, a prescindere dalla gravità e dalle circostanze del caso. Lo deve fare anche nel caso in cui i reati di cui all'articolo 337 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro) fossero stati commessi principalmente all'estero, altrimenti rinuncerebbe alle competenze conferitegli dalla legge. L'obbligo di avviare un'inchiesta sussisterebbe anche nel caso in cui il Paese rogante non disponesse di un sistema giudiziario indipendente ed efficiente. Il MPC può sospendere il procedimento in qualsiasi momento qualora ritenesse che l'inchiesta non porti a risultati, in particolare che la cooperazione internazionale non funzioni a dovere.
Il Consiglio federale è conscio del fatto che una parte delle risorse del MPC è utilizzata per condurre procedimenti che non sfociano in una condanna in Svizzera. Il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale hanno spiegato la situazione sostenendo che la lotta alla criminalità internazionale necessita di un notevole impegno in materia di assistenza giudiziaria e deve portare, secondo gli imperativi del progetto sull'efficienza, non solo a condanne in Svizzera, bensì anche alla delega di procedimenti e a condanne all'estero. Inoltre, questo aspetto è stato valutato da Hanspeter Uster nel suo rapporto di analisi del funzionamento del perseguimento penale federale (analisi del progetto sull'efficienza). Tra i modelli proposti dal signor Uster nel suo rapporto, il DFGP ha optato per quello della "concentrazione delle forze": la Confederazione deve concentrare le sue forze nei procedimenti penali complessi e di vasta portata che rientrano nella giurisdizione federale e, quindi, consolidare la competenza federale facoltativa, ossia la lotta alla criminalità economica. Il nuovo orientamento delle attività del MPC riguarderà anche l'assistenza giudiziaria internazionale e la conseguente apertura di procedimenti penali.
Risposta del Consiglio federale.