Impiego di collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione a favore di altri Stati
07.3253 · Interpellanza · 2007-03-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Senza aver ricevuto un mandato da parte dello Stato richiedente o di un'autorità svizzera, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC; il caso Yukos è di competenza del procuratore federale Jacques Rayroud) ha proceduto ad analisi finanziarie, allestito strutture di gruppo, confrontato dati, eccetera. A dire il vero, ha agito come un'autorità inquirente, nonostante avrebbe dovuto (al massimo) eseguire soltanto quanto chiesto dallo Stato richiedente.
Dal punto di vista formale, tali analisi sono inutili, poiché il MPC non conduce un proprio procedimento penale; dal punto di vista materiale, ciò lascia supporre che i risultati delle analisi svizzere siano comunicati alle autorità russe di perseguimento penale in via ufficiosa e in violazione del segreto d'ufficio. Per quanto noto, non sussistono tuttavia prove, anche se molti indizi consistenti vadano in tal senso.
Anche senza parlare di violazioni del segreto d'ufficio chiedo al Consiglio federale: È davvero compito del Ministero pubblico della Confederazione indagare in un certo qual modo per conto dello Stato russo?
Stellungnahme des Bundesrates
Nella procedura di assistenza giudiziaria Yukos il Ministero pubblico della Confederazione ha sequestrato e analizzato, su richiesta della Russia, lo Stato rogante, numerosi documenti relativi ad una complessa rete di società e persone per istruire i flussi finanziari. L'analisi dei documenti sequestrati ha consentito nel contempo di eseguire la cernita necessaria e prevista dalla legge, ossia la selezione dei documenti rilevanti per la trasmissione allo Stato rogante. La cernita permette di garantire che siano consegnati solo i documenti necessari allo Stato rogante. Un'eventuale trasmissione di documenti sequestrati ha luogo esclusivamente per le vie ufficiali e conformemente alle basi legali e al diritto internazionale in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Si è quindi tenuto e si tiene conto della potenziale pertinenza dei documenti da trasmettere, nonché dei principi di proporzionalità e legalità su cui si fonda l'assistenza giudiziaria.
Nell'ambito dell'esecuzione di una rogatoria, inoltre, è prassi che il Ministero pubblico della Confederazione verifichi se i mezzi di prova acquisiti costituiscono gli estremi per l'apertura di un'inchiesta di polizia giudiziaria propria.
Infine, si rammenta che lo scopo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale è proprio che l'autorità svizzera preposta all'esecuzione delle rogatorie compia, quale rappresentante dello Stato rogante, gli atti d'indagine richiesti da quest'ultimo, poiché uno Stato estero non ha la facoltà di eseguire atti ufficiali sul territorio svizzero (principio della territorialità). Grazie allo strumento dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale gli Stati sovrani possono e, anzi, devono sostenersi a vicenda nella lotta al crimine transnazionale.
Risposta del Consiglio federale.