07.3304 · Interpellanza urgente · 2007-06-06
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il 14 maggio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha incaricato la Commissione di condurre con la Svizzera colloqui sulla questione dell'imposizione di determinate forme di imprese. Questo è stato dichiarato ufficialmente. Secondo la Commissione le disposizioni cantonali in materia di imposizione delle società holding, di gestione e miste non sono compatibili con l'accordo di libero scambio del 1972 (violazione del principio della parità di trattamento). In questo contesto il PLR chiede al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale difende giustamente il parere secondo cui la sovranità fiscale della Svizzera non è negoziabile. Quali obiettivi intende perseguire con il dialogo annunciato?
2. Qual è l'importanza dei regimi fiscali cantonali per l'attrattiva fiscale della Svizzera?
3. Il governo ritiene pericolosa l'attuale vertenza per l'attrattiva della piazza svizzera? Il governo è a conoscenza di eventuali reazioni da parte delle imprese residenti o che intendono trasferirsi nel nostro Paese?
4. Cosa intende fare il Consiglio federale, qualora l'UE, contrariamente alle nostre convinzioni, rimanesse dell'avviso che le disposizioni fiscali cantonali non sono compatibili con l'accordo di libero scambio del 1972? È stata sviluppata una strategia alternativa per mantenere l'attrattiva della Svizzera?
5. Il Consiglio federale è altresì dell'opinione che, a seguito della positiva evoluzione dell'economia e degli sforzi per risanare le finanze federali, la Confederazione abbia il margine di manovra necessario a compiere un ulteriore passo in ambito politico-fiscale per mantenere e rafforzare la concorrenzialità della piazza svizzera (riforma III dell'imposizione delle imprese) e contribuire così al mantenimento del benessere del nostro Paese?
6. Come giudica il governo l'orientamento della riforma che intende a) ridurre l'aliquota dell'imposta sull'utile nell'ambito dell'imposta federale diretta e
b) creare regolamentazioni favorevoli per i diversi tipi di redditi quali dividendi, interessi, licenze, commissioni, utili commerciali e indennizzi di prestazioni di servizi che in virtù dei regimi tributari cantonali godono già oggi di condizioni quadro attrattive?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'obiettivo del dialogo, nell'interesse di entrambe le parti, è di giungere a una migliore comprensione reciproca dei rispettivi punti di vista. Il dialogo permette ai partner di esporre e spiegare la loro posizione, contribuendo così a una migliore comprensione. Le trattative vanno oltre il dialogo e, di regola, il loro obiettivo è di raggiungere un'intesa giuridicamente vincolante.
2. L'attrattiva fiscale della Svizzera dipende da diversi fattori, tra cui in particolare un basso carico fiscale del reddito delle persone fisiche e degli utili delle imprese di capitali, un sistema fiscale semplice e razionale con una prassi possibilmente unitaria, il facile accesso alle autorità fiscali (che rispondono in modo celere e vincolante) nonché una certezza del diritto possibilmente elevata. Con la rivendicazione di uno status fiscale speciale è possibile ottenere un carico fiscale vantaggioso nel confronto internazionale. In base alle condizioni vigenti le società con uno status fiscale speciale sono molto importanti per l'attrattiva fiscale della Svizzera. Secondo i dati della perequazione delle risorse forniti dai cantoni, nel 2003 il numero complessivo di società holding, di gestione e miste superava le 20 000 unità. Non sono note le cifre relative al valore aggiunto generato da queste imprese. In base a stime approssimative, si può supporre che le persone impiegate in queste società sono almeno 150 000.
3. La controversia fiscale tra la Svizzera e l'UE è oggetto di un acceso dibattito presso l'opinione pubblica. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che ciò ha suscitato incertezza nei (potenziali) investitori. Nei suoi pareri il Consiglio federale ha sempre ribadito che non permetterà che la piazza svizzera sia resa meno attrattiva per le imprese nazionali e straniere.
4. Il governo intende mantenere la propria posizione secondo cui le normative cantonali sull'imposizione delle imprese non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo di libero scambio e pertanto la Svizzera non commette nessuna violazione dei trattati conclusi con l'UE. La Svizzera non fa parte del mercato interno della CE e le regole sulla concorrenza del trattato CE non sono dunque ad essa applicabili. Non vi è quindi nessuna possibilità di trattativa. La Svizzera è uno Stato sovrano che stabilisce in modo autonomo la propria legislazione. Nell'ambito dell'imposizione delle imprese l'attuazione della riforma II dell'imposizione delle imprese ha attualmente per il Consiglio federale assoluta priorità. Per il momento non esistono progetti concreti concernenti altre riforme. Il Consiglio federale ha tuttavia incaricato il DFF di chiarire in collaborazione con i cantoni e le cerchie economiche interessate con quali misure fiscali può essere garantita e se possibile migliorata la competitività della piazza svizzera.
5. Per il Consiglio federale il mantenimento della competitività per le imprese svizzere e straniere riveste una grande importanza poiché costituisce la chiave del benessere, dell'occupazione e della sicurezza sociale in Svizzera. Come illustrato nella domanda 4, non esistono progetti concreti di riforma del settore dell'imposizione delle imprese. Pertanto il Consiglio federale non può esprimersi sulle ripercussioni finanziarie di una riforma del genere.
6. Nell'ambito di quanto illustrato alla domanda 4 il governo è anche disposto a verificare la possibilità di ridurre l'imposta sull'utile o introdurre un'imposizione diversificata dei differenti tipi di redditi.
Risposta del Consiglio federale.