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07.3307 · Interpellanza urgente · 2007-06-06

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Con la sentenza di venerdì, 1° giugno 2007, il Tribunale federale ha deciso che il cantone di Obvaldo deve modificare il proprio sistema fiscale, in quanto le tariffe decrescenti violerebbero la Costituzione. Con questa sentenza, per la prima volta il Tribunale federale si intromette nella questione delle tariffe fiscali, sollevando una serie di interrogativi.

1. Il Consiglio federale ritiene ammissibile che il Tribunale federale interferisca sempre più spesso in questioni che finora rientravano nella responsabilità della politica?

2. Ritiene privo di conseguenze politico-istituzionali il fatto che questa nuova prassi giudiziaria possa creare una situazione di tensione tra le decisioni popolari e sentenze del Tribunale come questa?

3. Anche il Consiglio federale è deciso a tutelare la sovranità fiscale cantonale in quanto fattore di successo capace di creare condizioni quadro economiche attrattive per il nostro Paese?

4. Ritiene che la concorrenza fiscale tra cantoni sia un valore che impedirà con certezza l'aumento dell'onere fiscale e che permetterà alla piazza economica e alla piazza imprenditoriale svizzere di rimanere attrattive e concorrenziali a livello internazionale?

5. Concorda con il parere secondo cui la citata sentenza restringe sensibilmente la libertà dei cantoni di fissare le tariffe fiscali a propria discrezione?

6. Ritiene necessario che il Tribunale federale si occupi nel dettaglio della legislazione cantonale per garantire che i punti di riferimento costituzionali siano rispettati?

Stellungnahme des Bundesrates

Innanzitutto il Consiglio federale osserva che non è ancora disponibile la motivazione scritta della sentenza del Tribunale federale del 1° giugno 2007. È dunque troppo presto per poter rispondere in modo differenziato a eventuali domande concernenti la sentenza.

1. Conformemente alla Costituzione, il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione. Esso è il terzo potere della Confederazione; fra le sue competenze vi è quella di giudicare i ricorsi contro atti normativi cantonali (in materia fiscale). Nell'ambito dei ricorsi, il Tribunale federale deve esaminare se una determinata disposizione cantonale, contro cui sono state sollevate censure, violi i principi costituzionali della generalità, dell'uniformità e della proporzionalità (imposizione secondo la capacità economica). Affinché il potere giudiziario non prevalga su quello legislativo, la Costituzione vincola il Tribunale federale (e le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto) a considerare determinanti le leggi federali e il diritto internazionale. Con la sua sentenza, il Tribunale federale ha espletato la funzione giudiziaria attribuitagli dalla Costituzione. Definire il lavoro del Tribunale un'intromissione in ambiti che "finora erano di competenza della politica" è pertanto inappropriato.

2. Il Tribunale federale ha la facoltà di verificare la costituzionalità degli atti normativi cantonali in virtù di una base giuridica e non soltanto per prassi giudiziaria. Peraltro questa possibilità non costituisce una novità. La situazione di tensione che può venirsi a creare tra la legislazione cantonale e la verifica eseguita dal Tribunale federale è voluta dalla legislazione federale. Va altresì osservato che il Tribunale federale ha sempre agito con la massima reticenza proprio in relazione alla verifica della costituzionalità dell'evoluzione delle tariffe.

3./4. Nel suo parere alla mozione del gruppo socialista e all'interrogazione Rey, rispettivamente del 14 dicembre 2005 (05.3791) e del 16 dicembre 2005 (05.1197), il Consiglio federale ha affermato di sostenere la concorrenza fiscale voluta dalla Costituzione e di auspicare che i cantoni sviluppino sistemi fiscali concorrenziali. In questo contesto, il Consiglio federale si era espresso come segue: "Ciò corrisponde allo spirito della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC), accolta dal popolo nel 2004, secondo cui un carico fiscale elevato non deve più essere premiato con pagamenti compensatori più consistenti. Un nuovo fattore determinante per stabilire l'entità dei riversamenti è dato dal potenziale di risorse. Infatti, se un cantone, attuando una politica fiscale attraente, riesce a incrementare il suo potenziale di risorse, sgrava gli altri cantoni attraverso minori prestazioni a titolo di perequazione finanziaria." Al contempo, il Consiglio federale ha sottolineato che per l'imposta federale diretta non è preso in considerazione un sistema tariffario simile a quello del cantone di Obvaldo.

Il Consiglio federale è ancora della medesima opinione e ritiene che la sentenza del Tribunale federale non modifichi il fatto che la concorrenza fiscale è voluta dalla Costituzione. Esso, pertanto, sostiene i cantoni con una struttura debole che, mediante una politica innovativa, cercano di assicurarsi l'autonomia finanziaria.

5. Secondo l'ordinamento delle competenze dello Stato federale, la sovranità dei cantoni, garantita dalla Costituzione, si estende alle imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza, sempre che il diritto in materia di armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni non preveda unitarietà. Con riserva dell'autonomia tariffaria dei cantoni, la Costituzione federale ammette dunque la concorrenza fiscale per quanto concerne le aliquote d'imposta cantonali. Tuttavia l'autonomia cantonale è limitata a livello costituzionale soprattutto dal principio dell'uguaglianza giuridica e dai principi che ne derivano. La libertà dei cantoni è quindi ristretta dal diritto di rango superiore. Il Consiglio federale è del parere che i cantoni dispongano ancora di margini d'azione.

6. Giudicare un ricorso per violazione dei diritti costituzionali è compito del Tribunale federale. I diritti costituzionali non sono dettagli.

Risposta del Consiglio federale.