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07.3313 · Postulato · 2007-06-07

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto sulle attività d'istruzione e d'addestramento di forze armate straniere in Svizzera. Il rapporto deve segnatamente trattare le domande seguenti:

1. Qual è il quadro giuridico di tali attività? Quali sono i presupposti in materia di diritto internazionale per attività del genere? In quali casi è necessaria un'autorizzazione o il consenso delle autorità svizzere? Quale forma assumono simili autorizzazioni (accordi quadro, autorizzazioni specifiche, ecc.)? In quali casi esiste solo un obbligo di informare e in quali casi dette attività possono svolgersi all'insaputa e senza il consenso delle autorità svizzere?

2. Qual è la ripartizione delle competenze per la parte svizzera? Chi stipula accordi e rilascia autorizzazioni specifiche e chi effettua controlli?

3. Con quali Stati sono stati stipulati accordi? Quali attività di quali Stati sono state autorizzate negli ultimi vent'anni (indicare separatamente le attività di forze aeree e terrestri)? Vengono anche rilasciate autorizzazioni per unità armate impiegate all'interno dei rispettivi Paesi? Capita che simili unità siano armate durante l'addestramento in Svizzera?

4. In quali Stati, di cui al punto 3, l'esercito svizzero ha effettuato impieghi d'istruzione? Quali armi vi hanno partecipato? Quali attività sono state svolte in relazione a missioni dell'ONU?

5. In che maniera potrebbe essere esercitata sin d'ora l'alta vigilanza parlamentare? Cosa intende intraprendere il Consiglio federale, affinché in futuro il Parlamento o perlomeno le competenti commissioni siano informati?

Begründung

La necessità di collaborare con forze armate estere nel campo dell'istruzione militare - per esempio nell'ambito delle forze aeree o in relazione a missioni dell'ONU - è evidente. È altresì plausibile che la Svizzera debba attenersi al principio della reciprocità. Da questo punto di vista non c'è nulla da obiettare per quanto riguarda le attività d'addestramento di forze armate di Stati amici. È invece assolutamente necessario rendere note tali attività al fine di garantire il controllo parlamentare. Il pertinente rapporto dovrà descrivere la situazione passata e attuale e illustrare in che modo sarà assicurata in futuro un'informazione costante.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il rapporto sulla politica di sicurezza 2000 ha posto l'operato dell'esercito all'insegna della sicurezza attraverso la cooperazione. Approvando diversi referendum presentati nel frattempo (10 giugno 2001: cooperazione in materia di istruzione militare e armamento delle truppe di promovimento della pace; 18 maggio 2003: riforma "Esercito XXI") il popolo ha ulteriormente confermato questa scelta strategica, approvando la cooperazione dell'esercito svizzero con partner di altri Paesi nel settore dell'istruzione militare.

In base all'articolo 48a capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (RS 172.010) il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati internazionali che esso stesso, i dipartimenti, gli aggruppamenti o gli uffici federali hanno concluso. Di questi fanno parte anche i singoli accordi nel quadro della cooperazione in materia di istruzione. Il rapporto più recente concernente gli accordi conclusi dal DDPS nel 2006 è stato pubblicato su Foglio federale 2007 3803. Il Consiglio federale, inoltre, presenta ogni anno al Parlamento due resoconti dettagliati sulla cooperazione internazionale dell'esercito svizzero nel campo dell'istruzione militare, ossia il rapporto annuale sul programma di partenariato individuale tra la Svizzera e la NATO (Individuelles Partnerschaftsprogramm zwischen der Schweiz und der Nato, non tradotto in italiano) e il rapporto annuale del Consiglio federale sulla partecipazione della Svizzera al Consiglio di Partenariato Euro-Atlantico e al Partenariato per la pace.

Si può pertanto ritenere che la cooperazione nel campo dell'istruzione militare sia sufficientemente documentata. Al Parlamento non mancano gli strumenti per esercitare la sua vigilanza. Il Consiglio federale considera quindi che quanto richiesto dal postulato sia già ampiamente realizzato e, in particolare, ritiene che nell'ambito del presente parere non valga la pena riassumere ancora una volta la cooperazione nel campo dell'istruzione militare degli ultimi vent'anni. L'onere che ne deriverebbe sarebbe decisamente sproporzionato.

Ad ogni modo si entrerà qui nel merito, pur se sommariamente, delle domande del postulato che toccano il quadro giuridico:

L'articolo 48a della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare autorizza il Consiglio federale a concludere, nell'ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, convenzioni internazionali concernenti l'istruzione della truppa all'estero, l'istruzione di truppe straniere in Svizzera e le esercitazioni congiunte con truppe straniere. Esso è inoltre autorizzato a delegare al DDPS la conclusione di accordi concernenti progetti d'istruzione particolari. L'articolo 150a della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare lo autorizza inoltre a concludere con altri Stati convenzioni internazionali per regolare gli aspetti giuridici e amministrativi risultanti dall'invio temporaneo di militari svizzeri all'estero o dal soggiorno temporaneo di militari stranieri in Svizzera. I singoli accordi stabiliscono di volta in volta le condizioni della cooperazione. Tra di esse figurano in particolare anche le prescrizioni di sicurezza, le responsabilità in caso di danno e la competenza per il perseguimento di eventuali reati e infrazioni disciplinari.

I contenuti concreti della cooperazione in materia di istruzione militare, le priorità nella scelta dei campi di cooperazione e dei partner nonché il controlling sull'applicazione degli accordi sono stabiliti nelle istruzioni del DDPS del 1° dicembre 2003 concernenti la cooperazione con l'estero in materia d'istruzione (Weisungen des VBS über die militärische Ausbildungszusammenarbeit mit dem Ausland, non tradotte in italiano).

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.