07.3327 · Mozione · 2007-06-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di attuare tutte le misure possibili, affinché l'importazione - in particolare da Canada, Alaska, Russia e America del Sud - da parte di privati, di una quantità di pesce non superiore a 30 chilogrammi, pescato personalmente e destinato esclusivamente al consumo privato, rimanga esente da controlli e autorizzazioni.
A tale scopo, nel quadro dell'accordo agricolo Svizzera-UE, il Consiglio federale negozia con l'UE o con la Commissione CE una regolamentazione derogatoria corrispondente, come per l'importazione di prodotti animali, ad esempio, dall'Islanda.
Begründung
Il 18 aprile 2007, nel quadro dell'accordo agricolo Svizzera-UE, in seguito alle pressioni esercitate da quest'ultima il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA). Oltre le circa 10 000 persone che, in Svizzera, praticano la pesca amatoriale o sportiva e che vogliono avere la possibilità di portare con sé a casa il pesce - affumicato o congelato fresco, per il consumo personale - catturato in Canada, Alaska, Russia o America del Sud, l'attuazione dell'ordinanza suddetta colpisce in misura eccessiva anche le PMI attive nel settore turistico che offrono la maggior parte di questi viaggi di pesca.
Infatti, a partire dal 1° gennaio 2008 i pescatori interessati sarebbero tenuti a:
a. informare via fax il veterinario di confine presso l'aeroporto, almeno 24 ore prima dell'arrivo in Svizzera, su quando e quali specie di pesci soggette a controllo arriveranno a destinazione (lo sdoganamento può però in seguito avvenire soltanto durante l'orario di attività del servizio veterinario di confine);
b. avere precedentemente ottenuto un certificato dalle autorità sanitarie estere competenti attestante la sicurezza, sotto il profilo del pericolo di epizoozie, dei pesci catturati in natura.
Queste due disposizioni rendono di fatto impossibile importare pesce pescato personalmente, per il consumo privato, senza sottostare alle condizioni d'importazione vigenti per il commercio professionale, di difficile adempimento e costose. Da un lato, poiché dalle località discoste in America del Sud, Alaska o Canada di norma risulta impossibile inviare un fax 24 ore prima della partenza. D'altro canto, perché proprio le competenti autorità canadesi non rilasciano a privati i certificati sanitari di cui sopra, in quanto ciò comporterebbe per loro un onere eccessivo. Nel caso di Argentina, Cile o Russia, l'ottenimento di tali certificati è reso impossibile dalla mancanza di moduli ufficiali corrispondenti, da utilizzare in ambito non commerciale e dunque validi anche per i pescatori dilettanti. E anche l'alternativa proposta dall'Ufficio federale di veterinaria - affidare il pesce catturato a commercianti affinché lo esportino in Svizzera - risulta impraticabile a causa delle distanze di trasporto e dei costi da sostenere. Prescindendo da ciò, gli aeroporti svizzeri non disporrebbero delle infrastrutture necessarie ai controlli del servizio veterinario di confine per lo sdoganamento, in un lasso di tempo adeguato, di interi carichi di pesce trasportato dall'Alaska o dal Canada mediante voli charter.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'allegato 11 ("allegato veterinario") dell'accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) consente la facilitazione degli scambi commerciali di animali vivi e prodotti animali. In virtù del mutuo riconoscimento dell'equivalenza nel settore delle derrate alimentari di origine animale, dall'inizio del 2007 tutte le aziende di produzione possono esportare nell'UE senza dover adempiere a requisiti supplementari. Tuttavia, l'importazione e l'esportazione dei prodotti in questione sono ancora soggette al controllo veterinario di confine. Il consenso dell'UE riguardo all'abrogazione di questi controlli è subordinato al recepimento, da parte svizzera, delle disposizioni UE che disciplinano l'importazione di animali e merci da Paesi terzi, nonché all'adeguamento dei controlli veterinari di confine agli standard UE allo scopo di impedire che animali e merci possano giungere illecitamente da Paesi terzi nell'UE passando per gli aeroporti svizzeri.
Mediante l'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (RS 916.443.10) e le ordinanze ad essa correlate - in particolare l'ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (RS 916.443.13) - la Svizzera ha creato i presupposti per un ampliamento dell'accordo veterinario, importante sotto il profilo economico generale. Le condizioni per l'importazione in Svizzera corrispondevano già ampiamente a quelle vigenti nell'UE. Sussistevano alcune differenze nel settore del traffico viaggiatori. In effetti, viste la scarsa entità della produzione ittica commerciale della Svizzera e la sua ripartizione su una vasta area di territorio, il rischio che siano introdotte epizoozie con l'importazione di pesci pescati da privati è considerato minimo, e ciò spiega la scarsa severità delle disposizioni precedentemente vigenti in quest'ambito. Invece negli Stati in cui questo tipo di produzione svolge un ruolo economicamente importante, l'introduzione di una malattia ittica può avere conseguenze disastrose. Le misure di protezione adottate dall'UE tengono conto del fatto che i prodotti in questione, ad importazione avvenuta, possono circolare liberamente anche negli Stati che necessitano di un livello elevato di protezione. Per questa ragione, da parte dell'UE è stato sottolineato che in questo settore disposizioni derogatorie in favore della Svizzera non sarebbero state prese in considerazione. Nell'attuale situazione, una rinegoziazione delle disposizioni in materia di importazione del pesce pescato da privati sarebbe inutile, visto che in questo settore l'UE non potrebbe fare concessioni alla Svizzera e precludere ai propri Stati membri l'ottenimento di pari condizioni.
Anche con la nuova regolamentazione, sarà in parte possibile importare pesce pescato personalmente da privati: questi ultimi dovranno tuttavia adempiere condizioni più severe. Gli operatori turistici avranno altresì la possibilità di offrire alla loro clientela ulteriori servizi finalizzati all'adempimento delle formalità amministrative.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.