Protezione dei testimoni e dei famigliari delle persone che hanno collaborato con la giustizia penale internazionale
07.3329 · Postulato · 2007-06-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di definire le linee guida e le condizioni di un programma di rilocalizzazione in Svizzera delle persone minacciate in seguito alla loro collaborazione o quella dei loro famigliari con la giustizia penale internazionale.
Begründung
Recentemente il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPIR) ha sollecitato, per il tramite della nostra ambasciata a Dar es-Salaam in Tanzania, il rilascio di un permesso di dimora per i famigliari superstiti di una persona che ha collaborato con il TPIR.
Alcuni parlamentari avevano parimenti presentato tale domanda all'Ufficio federale della migrazione (UFM).
L'UFM ha infine respinto la domanda formulata per la famiglia per diversi motivi, ma anche per il fatto che in Svizzera non esiste alcun "programma volto alla rilocalizzazione di persone minacciate in seguito alla loro collaborazione con il Tribunale penale internazionale per il Ruanda".
Nella misura in cui la giustizia penale internazionale è sempre più attiva per il tramite del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, del Tribunale penale internazionale per la Sierra Leone e in futuro, in maniera generale, con la Corte penale internazionale, appare sin d'ora indispensabile, a livello nazionale e internazionale, approntare politiche protettive che consentano di rilocalizzare le persone minacciate in seguito alla loro collaborazione con la giustizia internazionale per stabilire la verità e condannare i colpevoli.
Si tratterebbe di un contributo certo al rafforzamento della giustizia penale internazionale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Con il decreto federale del 21 dicembre 1995 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (RS 351.20; completato dall'ordinanza del 12 febbraio 2003 che estende al Tribunale speciale per la Sierra Leone il campo d'applicazione del decreto federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario; RS 351.201.11) e la ratifica dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 22 giugno 2001 (RS 0.312.1) nonché la legge federale del 22 giugno 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale (LCPI); RS 351.6), la Svizzera ha ribadito la propria volontà di porre fine all'impunità dei responsabili di crimini internazionali. Tale volontà è inoltre sottolineata dall'attuazione nel diritto nazionale delle disposizioni dello Statuto di Roma. I lavori a tal fine sono in corso.
L'esperienza maturata nell'ambito dei procedimenti penali dinanzi a tribunali internazionali ha mostrato che è attribuita particolare attenzione alla protezione delle persone minacciate le cui dichiarazioni costituiscono un interesse pubblico. La protezione dei testimoni e i tentativi di influenzarli rappresentano un problema sempre più diffuso laddove le autorità di perseguimento penale dipendono fortemente dalle dichiarazioni di tali persone per mancanza di altri mezzi probatori. La sicurezza dei testimoni prima, durante e dopo la conclusione di un procedimento penale figura dunque tra le priorità dei tribunali penali internazionali. Per garantire tale sicurezza, i tribunali penali concludono, tra l'altro, con i vari Stati cosiddetti accordi di rilocalizzazione. Questi ultimi assumono solitamente la forma di convenzioni quadro in cui gli Stati interessati si impegnano a esaminare nel singolo caso l'accoglienza di testimoni minacciati e delle loro famiglie secondo determinate modalità. Stabiliscono anche un numero massimo di persone che lo Stato è di principio disposto ad accogliere, ma che esso può rifiutarsi di accettare se lo ritiene necessario. Maggiore è il numero di accordi di rilocalizzazione conclusi dagli Stati, più è facile trovare una soluzione adeguata nel singolo caso. Tale compito imprescindibile è dunque ripartito più equamente e offre ai testimoni la maggiore protezione possibile. Per i tribunali penali internazionali è comunque indispensabile che l'esistenza di tali accordi rimanga confidenziale. Se così non fosse, sarebbe più facile individuare i testimoni rilocalizzati, che correrebbero maggiori rischi.
In tale contesto, i tribunali penali internazionali hanno chiesto anche alla Svizzera - come a numerosi altri Stati - se era disposta a concludere accordi di rilocalizzazione. I relativi colloqui hanno in parte già avuto luogo, ma per i motivi summenzionati non è possibile fornire informazioni quanto al loro esito. Le Commissioni della politica estera delle due Camere saranno informate in caso di conclusione di un accordo confidenziale.
Come illustrato in precedenza, il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore del postulato e ha già avviato le relative misure in tale ambito. Esamina inoltre, congiuntamente ai cantoni, un modello di disciplinamento legale, che prevede misure di protezione extraprocessuale dei testimoni e aumenta il margine d'azione delle autorità. Il Consiglio federale considera pertanto già adempiuto l'obiettivo del postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.