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07.3331 · Postulato · 2007-06-14

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato ad adoperarsi affinché in tutti i cantoni gli Svizzeri all'estero abbiano il diritto di partecipare alle elezioni del Consiglio degli Stati.

Il 31 dicembre 2006 ben 645 010 cittadini svizzeri erano domiciliati all'estero e ogni anno se ne aggiungono oltre 10 000. Alla stessa data 111 249 nostri connazionali erano registrati presso le competenti autorità comunali svizzere per l'esercizio dei propri diritti politici. Solo in pochi cantoni gli Svizzeri all'estero hanno il diritto di partecipare a votazioni e a elezioni cantonali. Poiché l'elezione del Consiglio degli Stati è un'elezione cantonale, ne consegue che, nella maggior parte dei cantoni, i nostri connazionali all'estero non hanno la possibilità di eleggere i rappresentanti alla Camera alta dell'Assemblea federale. Si tratta di un fatto inaccettabile di fronte alla volontà esplicita del legislatore di garantire ai nostri connazionali all'estero la possibilità di partecipare a elezioni e votazioni a livello federale. Il cantone di Zurigo ha concesso ai propri cittadini all'estero il diritto di voto per l'elezione del Consiglio degli Stati. Un modello simile potrebbe essere adottato anche da altri cantoni in modo da garantire ai nostri connazionali all'estero quantomeno la partecipazione alle elezioni della Camera alta del Parlamento federale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Come giustamente afferma l'autore del postulato, l'elezione del Consiglio degli Stati è di competenza cantonale. L'articolo 150 della Costituzione federale svizzera descrive la composizione e l'elezione del Consiglio degli Stati. Nel capoverso 3 si legge: "La procedura d'elezione è determinata dal cantone." Di conseguenza, tale procedura è retta dal diritto cantonale, come anche l'eleggibilità e il diritto di voto. I cantoni possono pertanto definire il diritto di voto attivo e passivo senza fare riferimento alla legge federale sui diritti politici. Sono liberi anche di stabilire il limite d'età e le possibilità di rielezione.

Ciò ha quale conseguenza che i nostri connazionali dell'estero possono partecipare all'elezione del Consiglio degli Stati unicamente nei cantoni che accordano loro questo diritto di voto a livello cantonale. Attualmente questo avviene nei seguenti cantoni: Berna, Basilea Campagna, Friburgo, Ginevra, Grigioni, Giura, Neuchâtel, Soletta, Svitto, Ticino e Zurigo. Nel cantone di Zurigo, evocato dall'autore del postulato, la base legale pertinente permette ai nostri connazionali dell'estero di partecipare all'elezione del Consiglio degli Stati a condizione che abbiano il diritto di voto in materia federale.

A livello federale, gli Svizzeri all'estero sono ammessi a partecipare all'elezione del Consiglio nazionale senza restrizioni purché adempiano le condizioni fissate dalla legislazione federale. Possono esercitare il loro diritto di voto nel cantone in cui si trova il loro comune di voto; per contro, sono eleggibili in qualsiasi cantone in cui la loro candidatura è presentata purché siano registrati presso un comune di voto.

Il Consiglio federale ha costantemente sostenuto e incoraggiato gli Svizzeri all'estero a esercitare i loro diritti politici (parere del 24 novembre 1999 del Consiglio federale sulla mozione Zapfl 99.3496). A tale proposito si può menzionare il progetto "Vote électronique", che agevolerebbe anche la partecipazione degli Svizzeri all'estero alle votazioni ed elezioni (parere del 30 maggio 2007 del Consiglio federale sulla mozione Leutenegger Oberholzer 07.3197).

Il Consiglio federale riconosce la situazione insoddisfacente per gli Svizzeri all'estero: infatti, in taluni cantoni sono ammessi alle elezioni del Consiglio degli Stati, in altri cantoni questa possibilità è loro negata. Per questo motivo il Consiglio federale raccomanda, nell'ottica della parità di diritti, che tutti i cantoni permettano agli Svizzeri all'estero che hanno il diritto di voto e di eleggibilità di poter partecipare alle elezioni del Consiglio degli Stati. In questo senso, il Consiglio federale è pronto ad accogliere il postulato.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.