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07.3348 · Interpellanza · 2007-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza del volontariato per la prosperità della Svizzera e può indicare in che misura lo stesso contribuisca al prodotto interno lordo?

2. Che provvedimenti è disposto a intraprendere il Consiglio federale per porre fine alla penalizzazione cui va incontro un volontario che, una volta terminato il precedente impegno, cerca un lavoro normalmente rimunerato?

Begründung

Il volontariato è importantissimo per l'economia svizzera; esso costituisce un contributo essenziale per la prosperità del Paese. Le ONG ricorrono ampiamente al lavoro volontario e le persone che lo fanno si impegnano in virtù di un ideale, nella maggior parte dei casi senza un salario o comunque con un salario basso, spesso rinunciando a una posizione professionale ben rimunerata. Sul futuro di tale impegno civico incombe la minaccia della difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro: nel momento in cui il volontario intende riprendere un'attività normalmente retribuita, infatti, il periodo di volontariato pregiudica i suoi diritti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione. Una tale carenza deve essere immediatamente colmata, ad esempio considerando lo stipendio dell'ultima attività normalmente retribuita, piuttosto che l'indennità ricevuta per la loro prestazione di volontariato e intendendo il periodo dell'impegno volontario quale periodo di lavoro effettivo rimunerato con uno stipendio pari a quello dell'ultima attività. Sarebbe inoltre opportuno introdurre un salario fittizio minimo congruo per coloro che prima del volontariato non svolgevano una normale attività.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ha molta stima delle persone che si impegnano nell'ambito del volontariato e riconosce il valore economico del loro contributo. Dal 1997 nell'ambito dell'inchiesta svizzera sulla popolazione attiva l'Ufficio federale di statistica raccoglie, con cadenza triennale o quadriennale, dati concernenti il lavoro volontario. Il valore monetario del lavoro non remunerato svolto nel 2004 è stato stimato a quasi 270 miliardi di franchi, di cui circa 188 sono da attribuire al solo lavoro domestico. Per i compiti di cura e assistenza è stato stimato un valore intorno a 55 miliardi di franchi, per il volontariato organizzato e informale un valore di 28 miliardi di franchi.

2. Conformemente alla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), l'assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 8 cpv. 1 lett. e LADI in combinato disposto con art. 13 e 14 LADI). Ha adempiuto il periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI) colui che, nel limite del termine quadro previsto a tale scopo (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno dodici mesi un'occupazione soggetta a contribuzione. Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a LADI, sono soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione i lavoratori obbligatoriamente iscritti all'AVS tenuti a pagare contributi sul reddito di un'attività dipendente. In questo modo, il diritto alle prestazioni rappresenta - fatte salve speciali disposizioni contrarie- il corollario dell'obbligo di contribuzione.

D'altro canto, è ritenuto guadagno assicurato il salario determinante secondo la legislazione sull'AVS. In generale si tratta del salario stabilito contrattualmente, fermo restando che l'assicurato l'abbia effettivamente percepito. Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei o dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 23 LADI, 37 OADI). In questo senso l'assicurazione contro la disoccupazione è regolata secondo il principio dell'assicurazione, il suo fine prioritario è infatti compensare la perdita di reddito dei disoccupati e non garantirne l'assistenza se non acquisiscono nuovi periodi di contribuzione. Al termine della loro missione i volontari - che durante il loro impegno non hanno versato i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione - non hanno dunque, a rigor di logica, diritto alle prestazioni, in conformità alle disposizioni legali e al principio di parità di trattamento di tutti gli assicurati.

Il Consiglio federale è sensibile alle difficoltà di reinserimento professionale che possono sorgere per i volontari e attira l'attenzione degli interessati sulla possibilità di beneficiare dei servizi degli uffici regionali di collocamento, già durante lo svolgimento della loro attività volontaria, per prepararsi al rientro sul mercato del lavoro.

Risposta del Consiglio federale.

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