07.3351 · Postulato · 2007-06-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel quadro dei dibattiti parlamentari sulla flessibilizzazione dell'età di pensionamento, il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'introduzione di una rendita completiva (nell'ambito di un modello a tre livelli), ad indicare le possibili modalità di finanziamento e le loro conseguenze finanziarie sulle assicurazioni sociali esistenti, in particolare sull'AVS, e a sottoporre al Parlamento un rapporto in merito. Si prevede di versare la rendita completiva, che va aggiunta alla regolare rendita di vecchiaia, alle persone che continuano ad esercitare un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria (ad es. 65 anni) e versano contributi salariali fino a un'età di pensionamento massima (ad es. fino a 68 o a 70 anni), rinunciando durante questo periodo al regolare diritto alla rendita. Per calcolare i mezzi finanziari necessari al finanziamento della rendita completiva devono essere presi in considerazione i provvedimenti per i lavoratori anziani già adottati nell'ambito del secondo pilastro (LPP e OPP 3).
Begründung
Finora le discussioni politiche sulla fissazione dell'età pensionabile hanno mostrato che regole fisse di obbligatorietà generale non sono la soluzione adeguata. Qual è il momento giusto per ritirarsi dalla vita professionale? Dal punto di vista del singolo individuo, la fissazione di un limite d'età può non essere una risposta adeguata. Per questo motivo bisogna prevedere una flessibilizzazione dell'età pensionabile nell'ambito di un modello a tre livelli che tenga conto dei bisogni individuali dei lavoratori anziani. Il modello prevede, oltre al diritto ad una rendita parziale a partire da un'età pensionabile minima (ad es. 62 anni) e al versamento della regolare rendita di vecchiaia a partire dall'età di pensionamento ordinaria, la fissazione di un'età pensionabile massima per quanto riguarda il versamento dei contributi salariali all'AVS, alla previdenza professionale e al terzo pilastro. Considerando l'evoluzione demografica, il modello deve urgentemente creare incentivi affinché i lavoratori anziani rimangano in maggior misura nel processo lavorativo dopo aver raggiunto l'età di pensionamento ordinaria prevista dalla legge. In questo senso la concessione di una rendita completiva, cui l'assicurato ha diritto se continua a svolgere un'attività lucrativa fino a un'età pensionabile massima, va considerata chiaramente un incentivo a rimanere nel mondo del lavoro e può contribuire ad aumentare a medio e a lungo termine l'età pensionabile effettiva media in Svizzera. Al fine di poter definire le condizioni legali per l'introduzione di una rendita completiva, il Parlamento necessita di un rapporto in merito.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che in seguito all'invecchiamento della popolazione è necessario aumentare la partecipazione delle persone anziane al mercato del lavoro. Nell'ambito delle assicurazioni sociali, ritiene che il prolungamento della vita professionale non debba avere conseguenze negative; anzi, deve valer la pena lavorare più a lungo. Ognuno deve inoltre poter scegliere con maggiore libertà il momento in cui ritirarsi dalla vita professionale. Di conseguenza, il Consiglio federale ha inserito diverse misure negli attuali progetti di revisione dell'AVS (11a revisione AVS) e della previdenza professionale (riforma strutturale della previdenza professionale).
Attualmente la nuova versione dell'11a revisione AVS è trattata dal Parlamento. L'età di pensionamento e la sua flessibilizzazione sono i temi principali. Per le persone di più di 65 anni, oltre ad agevolazioni per il rinvio della rendita, il Consiglio federale propone soluzioni per aumentarne l'importo. Ogni anno, un importo di 80 milioni di franchi circa sarà destinato al miglioramento delle prestazioni versate a chi esercita un'attività lucrativa tra i 65 e i 70 anni. Le rendite maggiorate non potranno tuttavia superare l'importo massimo stabilito dalla legge. Un buon terzo degli aventi diritto a una rendita potrebbe beneficiare di un aumento mensile di al massimo 251 franchi.
Il 15 giugno 2007 il Consiglio federale ha approvato il messaggio sulla riforma strutturale della previdenza professionale, in cui sono integrate misure atte a promuovere una maggior presenza dei lavoratori anziani sul mercato del lavoro, che possono essere adottate dagli istituti di previdenza: da un lato, in caso di riduzione del tasso di occupazione, vi è la possibilità di mantenere la copertura previdenziale al livello dell'ultimo salario conseguito; dall'altro, in caso di esercizio dell'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, il salario può continuare ad essere assicurato. Questi contributi versati volontariamente tra i 65 e i 70 anni permettono di finanziare le future prestazioni di vecchiaia persino al di là delle limitazioni altrimenti in vigore (pianificazione, adeguatezza). La flessibilizzazione dell'età pensionabile, ormai indispensabile anche nel secondo pilastro obbligatorio, deve essere attuata nel quadro dell'11a revisione AVS. Per quanto concerne il pilastro 3a, bisogna adottare una modifica di ordinanza che offra ai lavoratori esercitanti un'attività lucrativa al di là dell'età ordinaria di pensionamento la possibilità di rinviare il versamento della prestazione di vecchiaia e di continuare a pagare i contributi.
Nell'ambito dei lavori concernenti l'aumento della presenza delle persone anziane sul mercato del lavoro, il Consiglio federale ha esaminato anche la possibilità d'introdurre una rendita AVS completiva per tutti coloro che esercitano un'attività lucrativa tra i 65 e i 70 anni. Per una soluzione del genere nel quadro del sistema attuale si dovrebbero prevedere spese nette pari a circa 250 milioni di franchi. L'esecutivo ritiene tuttavia che costi di tale entità a carico dell'AVS per i lavoratori di più di 65 anni non siano giustificati. Si è dunque espresso contro la generalizzazione di una rendita completiva, proponendo in compenso altri provvedimenti nell'ambito dell'11a revisione AVS e della riforma strutturale della previdenza professionale. Ritenendo che il rapporto richiesto nel postulato non fornirebbe nuove informazioni, il Consiglio federale respinge quest'ultimo.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.