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07.3358 · Mozione · 2007-06-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La 5a revisione dell'AI, approvata di recente in votazione popolare, prevede provvedimenti di rilevamento tempestivo e di reintegrazione ai quali l'assicurato è tenuto a partecipare attivamente; se disattende tale obbligo può incorrere in sanzioni. Contemporaneamente la revisione non prevede però misure di protezione contro il licenziamento per la persona che si vede confrontata con provvedimenti di rilevamento tempestivo. Per il tramite della seguente mozione chiedo al Consiglio federale di modificare il Codice delle obbligazioni in modo da introdurre una protezione contro il licenziamento durante l'attuazione di tali provvedimenti.

Begründung

La 5a revisione dell'AI si fonda sul rilevamento tempestivo (cpv. 2a). La legge permette a diversi organi (datori di lavoro, assicuratori, medici) di comunicare agli uffici AI la situazione di una persona incapace di lavorare per motivi di salute, possibilmente a partire dalla quarta settimana dal momento in cui si è manifestata l'incapacità al lavoro (art. 3b). L'assicurato deve autorizzare il suo datore di lavoro, il suo medico e le assicurazioni "a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l'accertamento" (art. 3c cpv. 3) svincolando, se necessario, il medico curante dall'obbligo del segreto (art. 3c cpv. 4). Inoltre, l'assicurato "deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenere il suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o a esercitare un'attività paragonabile" (art. 7 cpv. 2); in caso di inadempimento rischia di incorrere in sanzioni (art. 7b) sotto forma di riduzione o rifiuto delle prestazioni. Se da un lato il legislatore ha previsto la nozione di collaborazione del datore di lavoro (art. 7c) dall'altro questa nozione rimane vaga; si tratta di mettere a disposizione una soluzione appropriata entro limiti ragionevoli.

La riveduta legge sull'AI non prevede alcuna protezione particolare contro il licenziamento durante questo periodo; neanche il Codice delle obbligazioni (CO) è stato modificato in tal senso. L'articolo 336c CO prevede che il lavoratore malato o infortunato è protetto per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio. Altri tipi di protezione sono previsti, dal medesimo articolo, durante il servizio militare, la protezione civile o la gravidanza.

Un lavoratore nei confronti del quale l'AI ha adottato provvedimenti di rilevamento tempestivo si troverà, paradossalmente, meno protetto che un lavoratore che si è messo in malattia (il quale non potrà essere licenziato prima della scadenza dei termini fissati all'art. 336c CO); la protezione è altresì inferiore nel caso questi provvedimenti vadano oltre tali scadenze.

La presente mozione propone di aggiungere al CO, e più precisamente, al suo articolo 336c un nuovo capoverso che impedisca al datore di lavoro di disdire il contratto di lavoro durante l'attuazione del rilevamento tempestivo ordinato dagli uffici AI.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 3a della legge federale riveduta sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; FF 2006 7627), il rilevamento tempestivo si applica alle persone incapaci al lavoro ai sensi dell'articolo 6 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). L'articolo 336c capoverso 1 lettera b del Codice delle obbligazioni (CO) vieta il licenziamento del lavoratore impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa. La protezione dura 30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto anno e 180 giorni a partire dal sesto anno. Di conseguenza, fintanto che dura l'incapacità al lavoro ed entro i limiti delle durate massime previste nel CO, il lavoratore sottoposto a un rilevamento tempestivo (art. 3a segg. LAI) o a provvedimenti d'intervento tempestivo (art. 7d LAI) è protetto contro il licenziamento allo stesso titolo di qualsiasi altro lavoratore in congedo malattia. Il Consiglio federale reputa sufficiente tale protezione. L'introduzione di un nuovo capoverso specifico ai lavoratori sottoposti ai nuovi provvedimenti della LAI non si giustifica.

Oltre alla protezione di cui all'articolo 336c CO, il lavoratore sottoposto ai nuovi provvedimenti della LAI beneficia della protezione contro il licenziamento abusivo prevista agli articoli 336 e seguenti CO. La malattia o l'infortunio sono infatti, con o senza incapacità al lavoro, una ragione intrinseca alla personalità ai sensi dell'articolo 336 capoverso 1 lettera a CO. Un licenziamento per tali motivi è pertanto abusivo e dà luogo al versamento di un'indennità conformemente all'articolo 336a capoversi 1 e 2 CO. Tuttavia, secondo l'articolo 336 capoverso 1 lettera a CO, il licenziamento non è abusivo se la malattia o l'infortunio incide sul rapporto di lavoro o pregiudica in modo essenziale la collaborazione nell'azienda. La giurisprudenza ammette quindi il licenziamento di un lavoratore la cui capacità a svolgere il suo lavoro è ostacolata dalla malattia (DTF 123 III 246, cons. 5; decisione del Tribunale federale del 5 agosto 2004, 4C.174/2004, cons. 2.2.2). Il diritto in vigore stabilisce quindi un equilibrio tra gli interessi del datore di lavoro e la protezione della personalità del lavoratore. Spetterà alla giurisprudenza determinare se e in che misura l'obbligo di collaborare del datore di lavoro, stabilito all'articolo 7c LAI, o l'esistenza di provvedimenti volti a permettere all'assicurato di mantenere il suo posto attuale ai sensi dell'articolo 7d LAI influenzeranno l'applicazione dell'articolo 336 CO e del suo capoverso 1 lettera a in particolare. La 5a revisione della LAI non impone di modificare tale disposizione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.