07.3373 · Postulato · 2007-06-20
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità di modificare il quadro giuridico affinché ai militari assunti dall'esercito sulla base di un contratto sia computato, per ogni anno contrattuale, un numero di giorni di servizio superiore ai 19 giorni previsti dall'articolo 11 dell'ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare.
Begründung
Attualmente alle persone che si mettono a disposizione dell'esercito su base contrattuale in qualità di militari di professione è computato per ogni anno contrattuale un numero di giorni di servizio equivalente a un corso di ripetizione (19 giorni). Tale numero di giorni sembra essere particolarmente basso e iniquo. Infatti a un soldato che dopo aver assolto la scuola reclute di 124 giorni si mette a disposizione dell'esercito per un periodo di quattro anni, pari a circa 800 giorni, sono computati soltanto 76 giorni di servizio. Egli dovrà quindi assolvere ancora tre corsi di ripetizione. Tale obbligo può apparire meschino per una persona che, di sua volontà, si è messa a disposizione in qualità di militare di professione per un periodo di quattro anni.
Tale problema, percepito come iniquo da molte persone interessate, può essere risolto aumentando il numero di giorni computati per anno contrattuale.
Inoltre, tale soluzione procurerebbe un leggero vantaggio dal punto di vista dell'impiegabilità al momento, particolarmente delicato, del reinserimento nella vita civile poiché per un potenziale datore di lavoro il non dover sostenere un'assenza dal lavoro causata da un corso di ripetizione rappresenta un vantaggio.
Per concludere, un impegno professionale nell'esercito diverrebbe più attrattivo e quindi l'esercito avrebbe una maggiore scelta durante la selezione del personale a contratto. Una tale soluzione rappresenta inoltre un vantaggio sia nel quadro delle missioni sul territorio nazionale sia in quelle all'estero.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
In quanto componente del personale militare, i militari a contratto temporaneo sono indispensabili per l'istruzione dell'esercito. Il DDPS è permanentemente proteso a reclutare a tal fine personale adeguato. Nell'ambito del reclutamento di militari a contratto temporaneo, l'attrattività del rapporto di impiego costituisce un fattore chiave. Il margine di manovra per incrementare l'attrattività mediante incentivi finanziari è però ridotto. La possibilità per i militari a contratto temporaneo di computare propri giorni di servizio aumenterebbe effettivamente l'attrattività di un impiego nell'esercito. Da questo punto di vista, il Consiglio federale giudica del tutto comprensibili le considerazioni alla base del presente postulato.
Il Consiglio federale ritiene che l'attuale regolamentazione non comporta alcuna disparità di trattamento e coglie in questa sede l'occasione di rammentare, in via riassuntiva, il quadro giuridico attualmente in vigore: l'articolo 47 della legge militare distingue tra militari di professione e militari a contratto temporaneo. Entrambe le categorie rientrano nel concetto generico di personale militare. L'articolo 43 della legge militare stabilisce che i servizi d'istruzione prestati e retribuiti nell'ambito di un rapporto di lavoro su base contrattuale non danno diritto al soldo e non sono computati.
In virtù dell'articolo 11 dell'ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (RS 512.21), al personale militare che non riveste alcuna funzione di milizia, e che quindi non può essere chiamato a prestare alcun servizio d'istruzione delle formazioni, è computato un corso di ripetizione di 19 giorni per ogni anno civile.
Durante l'impiego la maggior parte dei militari a contratto temporaneo conserva l'incorporazione originaria e la propria funzione in una formazione di milizia. In tal caso essi sono per principio obbligati ad assolvere anche durante il periodo d'impiego i corsi di ripetizione con la propria formazione d'incorporazione. Se però, ad esempio, il corso di ripetizione è differito per motivi di lavoro, essi, al pari di tutti gli altri membri del personale militare, non devono pagare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare.
La regolamentazione tiene dunque adeguatamente conto dell'attività professionale dei militari di milizia limitata sotto il profilo temporale ed è pertanto conforme alle rimanenti norme analoghe in materia di computo o meno di attività professionali al totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione nell'esercito.
Il Consiglio federale ritiene pertanto che attualmente non vi sia alcun motivo di sottoporre ad esame le basi legali vigenti per i militari a contratto temporaneo.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.