07.3404 · Interpellanza · 2007-06-21
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Sempre più spesso si sente dire che i giovani con un vissuto migratorio non mostrano interesse a adempiere l'obbligo del servizio militare. Apparentemente in queste cerchie ci si mette d'accordo su come farsi dichiarare inabili al servizio. A questo proposito invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Qual è la percentuale di giovani naturalizzati rispetto al totale dei soggetti riformati e qual è la relazione tra questa percentuale e la quota dei giovani naturalizzati sottoposti all'obbligo di leva?
2. È vero che i nuovi cittadini conseguono (intenzionalmente) scarsi risultati sportivi e che, durante le visite mediche e i test psicologici, si comportano in modo tale da essere riformati?
3. Viene riformato un numero superiore alla media di giovani naturalizzati per i seguenti motivi: primo dolori alla schiena; secondo dolori alle ginocchia; terzo problemi psichici?
4. È vero che i giovani naturalizzati nati in Svizzera possono addurre esperienze di guerra traumatiche per essere riformati?
5. Il Consiglio federale non ritiene che la mancanza di motivazione tra questi giovani costituisca un problema d'integrazione?
6. È giustificata una naturalizzazione se, successivamente, il giovane non è disposto a adempiere gli obblighi di un cittadino svizzero?
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù dell'articolo 59 della Costituzione federale tutti gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. Ogni cittadino svizzero viene registrato dall'amministrazione militare, convocato alla "giornata informativa" e successivamente al reclutamento, in occasione del quale è esaminata, in base agli stessi criteri, l'idoneità di tutte le persone soggette all'obbligo di leva. Questa procedura vale anche per i cittadini che, oltre alla cittadinanza svizzera, possiedono ancora una o più altre nazionalità.
Le circostanze e il momento in cui le persone soggette all'obbligo di leva hanno acquisito la cittadinanza svizzera non hanno per principio alcuna importanza per le autorità militari; le autorità militari ne sono all'oscuro nella maggior parte dei casi e non svolgono al riguardo alcun controllo particolare. Conformemente all'ordinanza sui controlli militari, simili dati non possono del resto nemmeno essere rilevati.
Se sulla base di indicazioni quali il domicilio, la professione o la classe è possibile procedere a confronti delle quote di persone dichiarate abili, simili confronti non sono invece possibili sulla base di criteri quali l'ex-cittadinanza o la doppia cittadinanza. I dati raccolti in occasione del reclutamento non consentono di rispondere ad alcuna delle domande formulate nella presente interpellanza. Qualsiasi valutazione di altra natura si fonderebbe su elucubrazioni di carattere soggettivo.
Risposta del Consiglio federale.