07.3409 · Mozione · 2007-06-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a modificare l'articolo 2 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA; RS 831.411) nel modo seguente:
Articolo 2 Proprietà di abitazioni
1 ...
2 Le forme autorizzate della proprietà d'abitazioni sono:
...
c. la proprietà comune della persona assicurata;
...
Begründung
La promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale non ha portato a un forte aumento della percentuale di assicurati proprietari del proprio alloggio. La presente mozione intende ovviare a questa carenza sopprimendo la limitazione posta alla proprietà d'abitazioni e facilitando l'accesso a quest'ultima. Uno degli ostacoli consiste nella limitazione ai coniugi della proprietà comune, che è ingiustificata e inopportuna. Esistono infatti numerose comunità abitative in cui uomo e donna convivono senza il vincolo del matrimonio. Nel secondo pilastro queste comunità sono riconosciute anche dal punto di vista fiscale. La limitazione ai coniugi della proprietà comune è inoltre ingiustificata per il fatto che vi sono anche altre forme di proprietà comune appropriate, come quelle rette dal diritto delle società. L'importante è che la persona assicurata sia proprietaria dell'abitazione che utilizza. Bisogna quindi autorizzare la proprietà comune della persona assicurata in modo da potenziare la promozione della proprietà d'abitazioni.
D'altro canto, la limitazione ai coniugi della proprietà comune si rivela inattuabile nelle relazioni internazionali. Mediante i fondi della previdenza professionale si può infatti finanziare anche la proprietà di abitazioni di assicurati all'estero. Tuttavia, le possibili forme di proprietà sono disciplinate dal diritto applicabile nello Stato in cui è situata l'abitazione. Non tutti i Paesi prevedono però il diritto alla proprietà comune dei coniugi: in questi casi non sarebbe dunque possibile beneficiare della promozione della proprietà d'abitazioni. Inoltre, si porrebbe il problema dell'uguaglianza di trattamento tra gli assicurati a seconda che l'abitazione sia situata in Svizzera o all'estero. Anche il fatto che nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni sia autorizzata un'utilizzazione dell'abitazione fondata semplicemente sul diritto di locazione (attraverso una società cooperativa) dimostra che la limitazione delle forme di partecipazione alla proprietà di un'abitazione fondate sul diritto di proprietà contrasta con l'obiettivo della promozione della proprietà di abitazioni.
La modifica dell'OPPA dovrebbe entrare in vigore il 1° ottobre 2007, in quanto non sono necessari preparativi particolari da parte delle autorità di vigilanza e degli istituti di previdenza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Di norma la proprietà comune non rientra nel campo d'applicazione delle misure volte a promuovere la proprietà d'abitazioni. In caso contrario, infatti, anche chi non beneficia della previdenza trarrebbe profitto dalla sua partecipazione ad una proprietà comune finanziata mediante i fondi di previdenza. Contrariamente alla comproprietà, non vi sono frazioni per ogni proprietario in comune di modo che l'importo del prelievo anticipato non può essere individualizzato.
Dal 1° gennaio 2007 la proprietà comune in quanto forma autorizzata di proprietà di abitazioni per l'impiego dei fondi della previdenza professionale non è più limitata soltanto ai coniugi, ma è ammessa anche in caso di partenariato registrato, che può essere contratto solo tra coppie omosessuali. Poiché, al momento dell'elaborazione della legge sul partenariato registrato, la sua estensione al concubinato eterosessuale è stata respinta, stando al diritto vigente il concubinato non è retto da alcun disciplinamento particolare. La legge non può quindi riconoscergli alcuna portata giuridica ed è pertanto escluso prevedere una soluzione specifica in questo caso. In virtù della legge (cfr. art. 19 e 19a LPP) i coniugi e i partner registrati sono considerati beneficiari secondo il diritto previdenziale. Analogamente agli altri assicurati, i concubini, in quanto comproprietari, possono utilizzare o mettere in pegno fondi della previdenza professionale per finanziare una proprietà d'abitazioni ad uso proprio, in Svizzera o all'estero (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b OPPA).
Autorizzare comunità diverse da quelle costituite dai coniugi o dai partner registrati per il finanziamento di beni immobili in proprietà comune mediante il secondo pilastro significherebbe dover considerare tutte le comunità con una proprietà comune, vale a dire l'indivisione, la comunità ereditaria, la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita. Questo sarebbe chiaramente contrario all'obiettivo della previdenza professionale.
Per quanto riguarda i problemi legati al diritto estero, sono di natura così disparata che è impossibile trovare una soluzione globale. Al momento dell'allestimento degli atti di compravendita, è quindi opportuno - come avviene d'altronde nella prassi - cercare una soluzione compatibile con il diritto svizzero.
Fondandosi su quanto precede, il Consiglio federale respinge la modifica d'ordinanza chiesta dalla mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.