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07.3420 · Postulato · 2007-06-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'efficacia del nuovo ordinamento della giustizia e dell'organizzazione giudiziaria federale, a proporre le misure necessarie, a dare ai tribunali l'opportunità di trarre le loro conclusioni e a presentare brevi valutazioni intermedie al Parlamento o alle sue commissioni competenti nonché a sottoporgli un rapporto (provvisoriamente) esaustivo.

2. Il tema è l'organizzazione giudiziaria federale (le tre leggi sui tribunali della Confederazione, la revisione della legge sulla procedura amministrativa nonché gli altri pertinenti atti legislativi, anche futuri), come pure la riforma giudiziaria della Costituzione federale nel suo complesso con la nuova ripartizione dei compiti e la protezione dei diritti fondamentali.

3. Occorre ricercare la collaborazione con la politica e la giustizia, ossia con le competenti commissioni parlamentari, il Tribunale federale, i tribunali di primo grado della Confederazione nonché con i cantoni, con i loro governi e i loro organi giudiziari. Occorre inoltre sentire le cerchie determinanti dei privati interessati e i loro rappresentanti professionali.

Begründung

1. Mandato

L'Assemblea federale provvede a verificare l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione (art. 170 della Costituzione federale); un disciplinamento della verifica si trova nell'ordinanza sui posti di giudice per il Tribunale federale, ma non per i tribunali di primo grado della Confederazione. Le pertinenti leggi non dicono nulla a proposito.

2. Senso

Il passaggio dalla "carta" (leggi) alla realtà (organizzazione e protezione giuridica) è impegnativo, il cambiamento necessario è considerevole. Gli obiettivi sono complessi e in parte contraddittori. Nel contempo occorre sgravare il Tribunale federale e migliorare la protezione giuridica. Ciò presuppone contributi essenziali da parte dei tribunali di primo grado della Confederazione e soprattutto da parte dei cantoni. Presto nei cantoni sorgeranno discussioni, poiché essi sono considerevolmente sollecitati, soprattutto dal profilo politico (p. es. trasferimento delle competenze dai governi e dai parlamenti al tribunale) ed economico (p. es. ampliamento della giustizia).

3. Entrata in vigore scaglionata

La questione dell'entrata in vigore è complessa. Un primo pacchetto è entrato in vigore il 1° gennaio 2007. In parte vige un disciplinamento transitorio. Poi seguono gli atti introduttivi dei cantoni, di per sé in due tappe. Nuovi atti legislativi federali sono inoltre completati. Infine, è prevista l'introduzione del Codice di procedura penale e di quello di procedura civile.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) prevede di verificare l'efficacia della nuova organizzazione giudiziaria federale. A tal fine, ha istituito un gruppo di accompagnamento consultivo, composto di rappresentanti dei tre tribunali della Confederazione, dei cantoni e della scienza. Sono previsti brevi rapporti intermedi e un rapporto finale. L'UFG prevede di poter trarre conclusioni approfondite in merito all'efficacia della nuova organizzazione giudiziaria federale fra circa cinque anni. Già prima di tale data la valutazione fornirà basi che consentiranno di meglio riconoscere e valutare i primi sviluppi e le tendenze. I risultati della valutazione saranno messi a disposizione sotto forma di rapporto.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.