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07.3423 · Postulato · 2007-06-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107), firmata dalla Svizzera, un minore deve essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato.

L'articolo 28 della Convenzione sui diritti del fanciullo chiede che gli Stati riconoscano al fanciullo il diritto all'educazione, anche a livello secondario, professionale e superiore.

Di fatto, sembra che nell'ambito delle procedure d'asilo i fanciulli non siano sempre sentiti, in particolare se sono accompagnati e compiono 14 anni durante la procedura.

Sembra anche che, mentre sono facilmente integrati a livello della scuola dell'obbligo e nelle scuole superiori, per loro sia estremamente difficile ottenere posti di apprendistato.

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare:

- come si potrebbe migliorare l'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo nel quadro della politica in materia d'asilo;

- quali mezzi potrebbero essere messi a disposizione per una migliore applicazione;

- quali misure di controllo potrebbero essere istituite per garantire una buona applicazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è stata approvata dall'Assemblea federale il 13 dicembre 1996 ed è entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997. In risposta all'interrogazione Berberat 06.1072, il Consiglio federale ha precisato che la legge sull'asilo (LAsi) è compatibile con la Convenzione sui diritti del fanciullo e tiene conto della situazione particolare dei minori.

In virtù dell'articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo e della legislazione interna in materia d'asilo, ciascun richiedente l'asilo minorenne non accompagnato dai genitori e capace di discernimento è sentito personalmente sui suoi motivi d'asilo, previa nomina di un rappresentante.

Anche i richiedenti l'asilo minorenni accompagnati da uno o da entrambi i genitori e di età superiore ai 14 anni sono sentiti sistematicamente nel quadro di un'audizione formale. Qualora si tratti invece di giovani con meno di 14 anni, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha constatato nella prassi che essi sono soliti seguire i genitori senza motivi d'asilo personali. Questi fanciulli sono sentiti nel quadro di un'audizione formale se, al momento del deposito della domanda e della registrazione dei dati personali, fanno valere motivi d'asilo propri oppure se in corso di procedura altri elementi dell'incarto palesano l'esistenza di siffatti motivi. Il limite d'età per l'audizione non ha pertanto un carattere assoluto ed è fissato a titolo indicativo. Tale prassi rispetta l'articolo 5 dell'ordinanza 1 sull'asilo vertente sulla questione.

D'altro canto, la LAsi e la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) consentono ai giovani interessati da una procedura d'asilo di accedere, a determinate condizioni, a posti d'apprendistato. Va rilevato che il nuovo tenore, vigente dal 1° gennaio 2007, degli articoli 14c capoverso 3 LDDS e 7 capoverso 5 dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri prevede un accesso agevolato al mercato del lavoro anche per le persone ammesse provvisoriamente in seguito a una procedura d'asilo. L'obiettivo precipuo di tale disciplina è di accrescere le opportunità dei giovani ammessi provvisoriamente in Svizzera di ottenere un posto d'apprendistato, consentendo loro così una migliore integrazione nel mercato del lavoro.

Per quanto concerne i controlli, le decisioni dell'UFM possono, in virtù dell'articolo 105 LAsi, essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale. In quanto organo indipendente dell'amministrazione, il Tribunale amministrativo federale decide in via definitiva. Inoltre, come ricordato dal Consiglio federale in risposta al postulato Menétrey-Savary 06.3482, la questione della compatibilità del diritto interno con la Convenzione sui diritti del fanciullo nonché quella del rispetto dei diversi articoli della convenzione, sono oggetto di un rapporto periodico alle Nazioni Unite. Al momento un rapporto consolidato sulla convenzione, contenente spiegazioni sulla prassi attuale nell'ambito del diritto d'asilo, è in fase di elaborazione. Tale documento sarà sottoposto al Comitato dei diritti del fanciullo dell'ONU, organo abilitato a formulare osservazioni e raccomandazioni all'attenzione delle autorità elvetiche.

Considerato quanto sopra, il Consiglio federale ritiene che i meccanismi attuali volti a garantire un'applicazione adeguata sia della legislazione interna sia della Convenzione sui diritti del fanciullo, segnatamente nel settore dell'asilo, sono sufficienti e che non è pertanto necessario istituire nuovi mezzi di controllo.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.