07.3429 · Interpellanza · 2007-06-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
In relazione al controverso progetto della diga di Ilisu, i partner negoziali sono la Turchia - e i committenti turchi - l'ente statale che si occupa dello sfruttamento delle risorse idriche (DSI), nonché gli enti per i crediti all'esportazione di Germania, Austria e Svizzera. Questi ultimi hanno già dato via libera al progetto di sviluppo, ponendo diverse condizioni.
Secondo un comunicato dell'agenzia di stampa austriaca APA, del 13 giugno 2007, "la Turchia sta cercando di allentare le condizioni poste al suo ultimo grande progetto per una diga nell'Anatolia del Sud, a Ilisu".
A tale riguardo si pongono le questioni seguenti:
1. Chi è responsabile della valutazione finale circa il rispetto delle condizioni poste al progetto (Terms of Reference)?
Stando al resoconto del final assessment meeting del 6 ottobre 2006, uno dei compiti spettanti all'unità turca di attuazione del progetto, con i suoi sottocomitati in materia di ambiente, beni culturali, popolazione, consisterebbe nella valutazione del rispetto delle condizioni. Il comitato di esperti, non avendo alcun potere decisionale, svolgerebbe soltanto una funzione legata alla messa in evidenza di problemi e alla promozione di miglioramenti. Ciò significa che è lo stesso governo turco a decidere se le condizioni vengono adempiute?
2. Quali tipi di sanzione potrebbe attuare la Svizzera se le parti interessate o le ONG lamentassero il mancato rispetto delle condizioni poste al progetto, e ciò fosse confermato dal comitato di esperti?
3. Sotto il profilo giuridico, quali sono le vie percorribili dalle organizzazioni per la tutela dell'ambiente, dei beni culturali e dei diritti umani, per denunciare l'eventuale inadempimento delle condizioni suddette? Il ricorso a queste possibilità necessita obbligatoriamente una conferma da parte del comitato di esperti?
4. Secondo le linee guida della Banca mondiale, l'esame dell'impatto sull'ambiente, il piano di reinsediamento nonché i risultati della consultazione degli altri Stati rivieraschi devono essere disponibili prima di una decisione in merito al finanziamento del progetto, o alla concessione di garanzie in relazione ad esso, affinché si possano prevenire i rischi accertati. Il Consiglio federale condivide questa opinione? Riconosce, contrariamente ad altri, che gli standard della Banca mondiale non sono raggiunti?
Stellungnahme des Bundesrates
1. I criteri inerenti ai compiti del gruppo di progetto dell'ufficio preposto allo sfruttamento delle risorse idriche e del comitato di esperti indipendenti appositamente costituito sono fissati negli allegati 1, 2 e 3 del protocollo di valutazione del 6 ottobre 2006. Inoltre, allo scopo di definire con maggiore precisione i compiti spettanti al comitato di esperti, gli enti di assicurazione contro i rischi delle esportazioni di Austria, Germania e Svizzera hanno conferito ai membri del comitato suddetto un mandato complementare. In particolare, esso stabilisce che il comitato di esperti esamina i piani d'azione e di svolgimento, le analisi nonché i rapporti di monitoraggio e di valutazione interni ed esterni. Il comitato di esperti formula le sue eventuali raccomandazioni nei suoi rapporti aggiuntivi. Il comitato di esperti controlla lo svolgimento puntuale dei compiti del gruppo di progetto e redige un rapporto destinato agli enti di assicurazione contro i rischi delle esportazioni concernente le sue ispezioni nelle aree interessate dal progetto, lo svolgimento dei compiti nonché l'eventuale inosservanza delle sue raccomandazioni al gruppo di progetto relative ad interventi correttivi. In quanto committente del progetto, l'ufficio preposto allo sfruttamento delle risorse idriche attua le misure accompagnatorie concordate e le raccomandazioni del comitato di esperti indipendenti.
2. Su richiesta dei tre enti di assicurazione contro i rischi delle esportazioni sono state inserite nei contratti di fornitura disposizioni che consentono loro - in caso di mancata eliminazione di gravi infrazioni al protocollo di valutazione - di ordinare agli esportatori una sospensione delle loro attività nell'ambito del progetto. Ciò comporterebbe un rimborso anticipato di una parte importante del credito richiesto.
3. A giudizio degli specialisti di livello internazionale che cooperano nel comitato di esperti, le misure accompagnatorie - comprese le procedure di ricorso - rispondono ai requisiti delle direttive della Banca mondiale applicabili in materia. Ad esempio, i ricorsi concernenti il reinsediamento devono essere registrati nel sistema previsto a tale scopo entro 24 ore dalla loro ricezione ed essere trasmessi agli enti competenti. I ricorsi possono essere presentati per iscritto o oralmente presso diversi enti, come ad esempio i gruppi di progetto, gli uffici locali delle autorità preposte al reinsediamento, gli uffici di cantiere, come pure il comitato di esperti. Gli enti che si occupano di monitoraggio, i gruppi di progetto e il comitato di esperti possono accedere all'intera banca dati con i casi oggetto di ricorso e consultare i rapporti.
4. A giudizio dei collaboratori specialisti in questioni ambientali e dei tre enti di assicurazione contro i rischi delle esportazioni, con le misure accompagnatorie concordate nel protocollo di valutazione sono state gettate le basi concrete su cui poter realizzare il progetto di Ilisu conformemente alle direttive della Banca mondiali applicabili in materia. I requisiti relativi all'esame dell'impatto sull'ambiente nonché all'informazione e alla consultazione degli altri Stati rivieraschi sono stati soddisfatti prima del relativo decreto del Consiglio federale del 28 marzo 2007. I piani per il reinsediamento delle persone interessate già all'inizio dei lavori erano disponibili in tempo. In merito ai reinsediamenti successivi, considerate le ristrettezze di tempo legate alla difficile situazione in cui si trova la Turchia sotto il profilo dell'approvvigionamento energetico, sono state fatte piccole concessioni riguardo ai tempi, ma non in relazione ai contenuti. Gli esperti ambientali - indipendenti e con esperienza a livello internazionale - ritengono che tali piccole concessioni temporali siano sostenibili, anche considerate le possibilità di sanzione di cui alla risposta 2.
Risposta del Consiglio federale.