Responsabilità solidale in caso di infrazioni contro la legge sui lavoratori distaccati e le misure d'accompagnamento
07.3431 · Mozione · 2007-06-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una modifica della legge concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera), in modo che committenti e appaltatori primari quali appaltatori totali, generali o principali abbiano in ogni caso la responsabilità sul subappaltatore.
Begründung
L'esperienza con la legge sui lavoratori distaccati e le misure collaterali mostra che le mancanze di sub-lavoratori a cottimo degli appaltatori primari non possono essere sanzionate poiché questi non risiedono più in Svizzera. Ciò genera pressione sulle condizioni lavorative e salariali svizzere, creando una situazione inaccettabile non solo per il settore interessato. Un tale andamento pone basi false anche per le future votazioni riguardo alle relazioni UE-Svizzera. Si tratta di ottenere rapidamente un miglioramento visibile e tangibile anche per la popolazione. Anche i committenti devono prendersi le proprie responsabilità ed essere richiamati al dovere.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La problematica sollevata è nota al Consiglio federale ed è stata trattata anche dalla Commissione tripartita della Confederazione. Per tale motivo, sia alle commissioni tripartite cantonali che alle commissioni paritetiche è stato richiesto di esprimersi, nel rapporto sull'attuazione delle misure d'accompagnamento, anche sul problema d'abuso nella trasmissione transfrontaliera dei compiti. I risultati del rapporto saranno presentati a fine settembre.
Sulla base del suddetto rapporto, che per la prima volta procederà a un'analisi globale dell'efficacia delle misure d'accompagnamento nell'ambito del diritto in materia di lavoro distaccato, occorre decidere se sarà necessario un potenziamento di tali misure e in che direzione.
L'introduzione della summenzionata responsabilità è stata già discussa all'inizio dei lavori preliminari sulle misure d'accompagnamento condotti dal gruppo di lavoro delle parti sociali e dell'amministrazione, creato a tale scopo. All'epoca il gruppo riteneva che l'introduzione di una responsabilità solidale in caso di violazioni della legge sui lavoratori distaccati rappresentasse un'eccessiva ingerenza nella libertà contrattuale e si opponesse alla natura del contratto d'appalto. Per questo motivo la proposta è stata ritenuta inattuabile e quindi respinta: al suo posto è stato introdotto l'articolo 5 della LDist, che fissa una responsabilità solidale di tutti i mandatari interessati (anche appaltatore generale e principale).
Per i motivi summenzionati non appare opportuna, al momento, una modifica della LDist.
Tra l'altro, anche la Commissione dell'UE si sta occupando della problematica della responsabilità solidale. Il 13 giugno 2007 è stato pubblicato un rapporto della Commissione UE concernente la situazione dell'attuazione negli Stati membri della direttiva relativa al distacco dei lavoratori (comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni - Distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi: trarne nel miglior modo possibile i vantaggi e le potenzialità garantendo la protezione dei lavoratori - SEC, 2007, 747 - COM/2007/0304 finale). Nel rapporto si constata che in alcuni Stati membri esistono diversi sistemi di responsabilità solidale il cui utilizzo, secondo la CGCE, non è, in linea principio, in contraddizione con il trattato UE e con la direttiva europea sui servizi; la loro introduzione deve tuttavia ottemperare alla verifica dei criteri da parte della CGCE (ragione giustificativa di un interesse generale obbligatorio, unità di realizzazione degli obiettivi perseguiti, proporzionalità - cfr. p. es. la sentenza del 9 novembre 2006 della CGCE nella causa C-433/04). Siccome la Svizzera ha recepito una buona parte della direttiva relativa al distacco dei lavoratori sotto forma di legge federale sulle condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori distaccati in Svizzera, nel nostro Paese la situazione è fondamentalmente la stessa. Attualmente la commissione verifica quali tipi di responsabilità potrebbero migliorare, in modo effettivo e consequenziale, il controllo e il mantenimento del diritto comunitario.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.