07.3437 · Interpellanza · 2007-06-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Prego il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Quali misure attua il Consiglio federale per assicurare il rispetto della Convenzione collettiva nazionale di lavoro per hotel, ristoranti e bar (CCNL)?
2. Quanti lavoratori distaccati in Svizzera sono impiegati in questo settore? Quanti di loro sono obbligati a registrarsi? Quante dichiarazioni sono state effettuate in concreto? Le dichiarazioni in frontiera corrispondono a quelle effettuate nelle imprese?
3. Com'è organizzato il flusso di informazioni tra l'ufficio di controllo della CCNL e i membri dell'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro? Quale ruolo svolgono questi ultimi nel caso in cui un'impresa non applica correttamente la CCNL?
Begründung
I controlli eseguiti tra l'autunno 2005 e l'autunno 2006 dall'ufficio di controllo della Convenzione collettiva nazionale di lavoro per hotel, ristoranti e bar hanno evidenziato che il 54 per cento delle aziende in questo settore non applicano correttamente tali accordi: una su tre non controlla correttamente il tempo di lavoro e una su sette non applica le norme sul salario minimo. L'Ufficio di controllo annuncia un nuovo controllo presso queste aziende che, se necessario, verranno sanzionate. Queste prime misure si intraprendono a livello di convenzioni tra partner sociali.
Dall'introduzione delle misure d'accompagnamento il numero di controlli è passato da 1000 a 2000 all'anno. Non esiste però una regola fissa riguardo al momento in cui il non-rispetto della convenzione deve essere comunicato alla commissione tripartita. C'è una certa discrepanza tra il numero di lavoratori distaccati dichiarati in frontiera e il numero concretamente dichiarato dal settore; non è definito a quanto tempo dalla dichiarazione in frontiera debba pervenire quella effettuata dal settore. Una tale mancanza rende la situazione ancora meno chiara e pregiudica dunque un buon controllo.
Tali risultati, poco soddisfacenti, sembra non fungano da sufficiente motivazione per le autorità cantonali a intensificare la loro collaborazione con i preposti organi cantonali di controllo. I controlli sul numero di lavoratori distaccati e sul rispetto della CCNL sono particolarmente importanti nel momento in cui la libera circolazione delle persone otterrà completa applicazione.
Tale situazione richiede chiarezza, da un lato per assicurare alle imprese che rispettano la convenzione che non subiscono una concorrenza sleale, dall'altro per mostrare che le garanzie fornite dal governo al momento dell'accettazione degli accordi bilaterali concernenti le misure d'accompagnamento non sono solo promesse effimere.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'esecuzione di un contratto collettivo di lavoro (CCL), che include il controllo del rispetto del CCL da parte dei singoli datori di lavoro e dei lavoratori, è affidata alle parti contraenti del CCL o agli organi da queste istituiti (di solito le commissioni paritetiche). Nel settore alberghiero e della ristorazione (di seguito settore alberghiero) i partner sociali hanno istituito la commissione paritetica di sorveglianza e l'ufficio di controllo; la prima si occupa di sorvegliare l'esecuzione della Convenzione collettiva nazionale di lavoro per hotel, ristoranti e bar (CCNL), dichiarata di obbligatorietà generale dal Consiglio federale, e di prendere decisioni sanzionatorie; il secondo controlla il rispetto della CCNL in base a indagini per campionatura e a denunce. Il controllo effettuato dalle autorità, previsto dalla legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL; RS 221.215.311) si limita alle casse e alle altre istituzioni alle quali i lavoratori e i datori di lavoro devono pagare dei contributi (art. 5 cpv. 2 LOCCL). La vigilanza su un contratto collettivo di lavoro da parte delle autorità, attraverso l'organo d'esecuzione, si effettua solo in caso di distaccamento di lavoratori presso aziende con sede all'estero (art. 14 della legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera, LDist; RS 823.20); nel settore alberghiero risulta dunque poco rilevante (cf. risposta 2). La Confederazione possiede dunque limitate possibilità giuridiche sul controllo e sul rispetto della LOCCL. Nella commissione tripartita della Confederazione in seno alla discussione sulle misure d'accompagnamento per la libera circolazione delle persone si inserisce regolarmente la situazione del settore alberghiero e della ristorazione.
2. Da gennaio a dicembre 2006 nel settore alberghiero si sono registrati in totale 314 lavoratori distaccati; da gennaio a giugno sono stati 256. Non esistono indicazioni numeriche riguardo ai lavoratori distaccati non registrati, né riguardo al numero delle iscrizioni per le entrate.
3. Il cantone, tramite la commissione paritetica (nel settore alberghiero: commissione di sorveglianza o ufficio di controllo) istituita da un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale deve fare una copia della notifica delle imprese con sede all'estero (art. 6 cpv. 4 LDist). La legge sui lavoratori distaccati prescrive inoltre l'obbligo per gli organi di controllo (nel settore alberghiero: commissione di sorveglianza o ufficio di controllo) di trasmettere ogni infrazione contro la stessa alle autorità cantonali competenti (art. 9 cpv. 1 LDist). Secondo il rapporto d'attività 2006 della commissione di sorveglianza per la CCNL del settore alberghiero, nel 2006 il traffico di iscrizioni dei servizi di notifica cantonali alla commissione paritetica di sorveglianza è migliorato (ci sono stati 66 notifiche di distaccamento). Il Consiglio federale non è a conoscenza del flusso di informazioni trasmesse dall'ufficio di controllo alle autorità cantonali; proprio allo scopo di aumentare lo scambio di informazioni è stato da poco creato un gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti della commissione di sorveglianza e dei cantoni.
Hotel, ristoranti e bar che non rispettano la CCNL sono sanzionati dalla commissione di sorveglianza del settore. Infrazioni ripetute e intenzionali contro la CCNL saranno punite con una pena convenzionale da 600 fino a 20 000 franchi (art. 35 lett. f CCNL). Le autorità cantonali non possono sanzionare un'azienda svizzera del settore alberghiero in caso di violazione della CCNL, fatto salvo per i casi di aziende con sede all'estero che inviano lavoratori nel nostro paese (art. 9 cpv. 2 LDist).
L'ufficio di controllo della CCNL nel settore alberghiero ha inoltrato, come del resto tutte le altre commissioni paritetiche dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, i dati ottenuti dai controlli per l'allestimento del rapporto sulle misure accompagnatorie. Entro fine settembre questo rapporto sarà pubblicato. I lavori successivi a questo rapporto mostreranno se e in quali casi si dovranno prendere determinati provvedimenti.
Risposta del Consiglio federale.