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07.3438 · Interpellanza · 2007-06-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come giudica la puntualità dell'AI nel pagamento delle prestazioni?

2. In particolare, quale è stata l'evoluzione dei tempi di pagamento di questa assicurazione nel corso degli ultimi dieci anni (per categorie di prestazioni)?

3. Quali misure ha preso per migliorare questa situazione?

Begründung

Le società di incasso informano regolarmente il pubblico sull'evoluzione della puntualità dei debitori del nostro Paese nell'onorare i propri impegni. Per "puntualità" si intende il numero medio di giorni che intercorrono tra la scadenza dei crediti e la data in cui avviene il pagamento. A quanto pare, essa segue abbastanza fedelmente l'andamento della congiuntura economica, anche se col passare degli anni si può comunque osservare una certa regressione. In compenso, c'è un settore in cui la puntualità dei pagamenti sembra restare costantemente insoddisfacente: a voler credere alle molte critiche sentite a questo proposito, è il settore dell'AI. Dopo essere state emesse, il che richiede di regola già molto tempo, le decisioni di questa assicurazione tardano molto a concretizzarsi in un versamento di prestazioni ai beneficiari. Ne sono probabilmente causa difficoltà di natura organizzativa e in ogni caso osiamo sperare che non si tratti di una volontà deliberata. Dato che queste rendite costituiscono spesso la principale fonte di sostentamento, se non l'unica, degli assicurati interessati, il mancato versamento delle prestazioni può generare situazioni gravi o addirittura drammatiche. Del resto è difficile capire perché l'AVS paghi puntualmente le prestazioni, mentre l'AI no.

Stellungnahme des Bundesrates

La procedura in vigore per il versamento delle prestazioni pecuniarie dell'AI prevede che, immediatamente dopo l'inoltro della domanda, gli uffici AI forniscano alle casse di compensazione competenti per il calcolo e il versamento delle prestazioni informazioni rilevanti per il calcolo delle stesse. Questo vale in particolare nei casi di splitting per le persone divorziate. Dopo aver riconosciuto il diritto a una prestazione pecuniaria, l'ufficio AI trasmette alle casse di compensazione tutti i dati e tutti i documenti supplementari rilevanti per il calcolo dell'importo e per il versamento. A partire da questo momento le procedure AI e AVS proseguono allo stesso modo: di regola, il lasso di tempo tra la decisione dell'ufficio AI e il versamento della prestazione è identico a quello registrato tra l'inoltro di una richiesta per una prestazione AVS e il suo versamento. In certi casi non si può tuttavia escludere un ritardo, ad esempio quando si deve procedere ad accertamenti in relazione con il pagamento di arretrati a terzi che hanno versato anticipi.

Qui di seguito le risposte alle domande poste:

1. Poiché le procedure AI e AVS per il calcolo e il versamento delle prestazioni sono identiche, si può supporre che nell'AI la puntualità dei pagamenti non sia né diversa né peggiore rispetto a quella dell'AVS.

2. Riguardo al lasso di tempo che intercorre tra la decisione dell'ufficio AI e il versamento della prestazione da parte delle casse di compensazione, non vi è alcuna statistica. Si può tuttavia constatare che il versamento avviene, di regola, entro due mesi.

3. Secondo il Consiglio federale non è necessario adottare ulteriori provvedimenti, in quanto la procedura garantisce per principio un calcolo e un versamento rapido delle prestazioni AI. In caso di ritardo nel versamento, di regola si provvede a che gli assicurati non abbiano difficoltà finanziarie (grazie al versamento dello stipendio, di indennità giornaliere dell'assicurazione malattie o dell'assicurazione contro gli infortuni o di altre prestazioni sociali). Inoltre, giusta l'articolo 26 capoverso 2 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che lo si è fatto valere, l'assicurazione è tenuta a versare interessi di mora sulle sue prestazioni. Gli assicurati possono anche richiedere il versamento di anticipi (art. 19 cpv. 4 LPGA). Nella prassi questo si verifica quando tra la decisione dell'ufficio AI e la fissazione della rendita trascorrono più di 30 giorni. Va detto comunque che nell'AI rari sono i casi in cui gli assicurati hanno fatto uso di questa possibilità.

Risposta del Consiglio federale.