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Ostruzione alla verdura coltivata in condizioni ecologiche e sociali disastrose

07.3442 · Interpellanza · 2007-06-21

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

A El Ejido, al sud della Spagna (ma probabilmente anche altrove), la frutta e la verdura sono coltivate in serre a forza di concimi e pesticidi da "sans papiers" nord-africani, sfruttati come schiavi. Questi prodotti arrivano sui nostri mercati fuori stagione e senza restrizione di sorta. Le condizioni sociali ed ecologiche alle quali vengono prodotti non sono degne di un popolo civile; esse non possono essere lontanamente comparate con quelle richieste ai nostri agricoltori e costituiscono concorrenza sleale per i nostri prodotti. I consumatori svizzeri sono scandalizzati da una tale situazione. Per tale motivo preghiamo il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Le condizioni di produzione di frutta e verdura in Andalusia o in altre parti d'Europa sono state oggetto di interventi nell'ambito dell'OMC e si sono intraprese misure atte a porre fine a tali abusi?

2. Nei negoziati con l'OMC la Svizzera può imporre di considerare i criteri sociali di produzione assieme a quelli ecologici?

3. Il Consiglio federale prevede di introdurre un dazio doganale per quei prodotti importati che non rispondono alle esigenze ecologiche e sociali di produzione e che provengono da metodi di produzione proibiti in Svizzera?

4. A che punto siamo con l'applicazione dell'articolo 18 della legge sull'agricoltura che decreta che il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera e più in generale con l'informazione ai consumatori riguardo la provenienza dei prodotti agricoli?

5. Il Consiglio federale prevede di sviluppare l'etichettatura di prodotti svizzeri per segnalare quelli che rispondono a elevate esigenze di qualità e di sicurezza alimentare, per consentire al consumatore una scelta consapevole?

6. I criteri sociali di produzione appartengono alle informazioni standard che devono essere fornite ai consumatori?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Al momento le norme dell'OMC non contemplano disposizioni concernenti le condizioni lavorative. L'opposizione della maggior parte dei Paesi in via di sviluppo avvenuta all'inizio del ciclo di Doha e motivata dalla paura di eventuali misure protezionistiche non ha reso possibile neppure l'avvio di trattative per quanto concerne le norme sociali di produzione. Per questo motivo tale tema non figura fra le trattative del ciclo di Doha attualmente in corso. Tuttavia, la Svizzera si adopera in seno all'OMC per la riduzione degli ostacoli al commercio in relazione alle merci e ai servizi nel settore ambientale (art. 31 del mandato di Doha relativo). Inoltre, la Svizzera sostiene gli sforzi intrapresi dal comitato per l'ambiente dell'OMC per l'aggiunta dei requisiti ecologici per i prodotti e il rispetto delle procedure di produzione ecologiche.

2. La Svizzera non possiede tale facoltà. Da diverso tempo cerca di ottenere una migliore coordinazione delle norme dell'OMC e dei principi fondamentali relativi al lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), senza però giungere ad un accordo. Da una decina d'anni, il rapporto sulle politiche commerciali dell'OMC redatto dalla Svizzera richiama l'attenzione sullo stato di attuazione di tali norme.

3. Il Consiglio federale non prevede d'introdurre un dazio doganale sulla provenienza: un simile provvedimento sarebbe considerato discriminatorio dal diritto internazionale.

4. L'applicazione dell'articolo 18 della legge federale sull'agricoltura riguarda i seguenti metodi di produzione vietati in Svizzera:

- la produzione di carne mediante ormoni;

- la produzione di carne mediante antibiotici o altre sostanze antimicrobiche utilizzate per aumentare il rendimento;

- la produzione di uova ottenute da galline allevate in gabbie non conformi alle prescrizioni della protezione degli animali ("in batteria").

La dichiarazione obbligatoria per tali modalità produttive è disciplinata nell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (RS 916.51). Inoltre, la legge federale sulle derrate alimentari (RS 817.0), riporta agli articoli 18 e 19 la normativa di base in materia di inganno sulle derrate alimentari.

5. In seguito all'iniziativa parlamentare 02.439, "Derrate alimentari. Modificare l'etichettatura per evidenziare le caratteristiche di produzione locali", è stata modificata la legge sull'agricoltura. Il nuovo articolo 16a prevede che possano essere riportate sui prodotti agricoli e sui loro derivati le caratteristiche o i metodi di produzione (produzione rispettosa dell'ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) che corrispondono a disposizioni legali, oppure un riferimento a tali disposizioni. L'indicazione deve rispettare le disposizioni legali relative alla lotta contro gli inganni nel settore delle derrate alimentari.

6. Non è previsto nessun obbligo di dichiarazione per i criteri sociali di produzione. Il miglior modo per determinare se le condizioni di produzione siano socialmente accettabili è basarsi su marchi e standard produttivi riconosciuti a livello internazionale e considerare le norme fondamentali del lavoro emanate dall'OIL. Come già affermato dal Consiglio federale nel suo parere sulla mozione Marty Kälin 06.3789, "Il marchio: 'pietra naturale'", l'elaborazione e il ricorso ai marchi spettano prima di tutto al settore privato. Il Consiglio federale reputa che l'introduzione unilaterale dell'obbligo di dichiarazione dei criteri sociali di produzione non sia la soluzione adeguata per migliorare le condizioni lavorative. La Svizzera manterrà comunque vivo il proprio impegno per favorire il rispetto delle norme fondamentali del lavoro e condizioni di lavoro adeguate alle norme sociali sia sul piano multilaterale in seno all'OIL, sia sul piano bilaterale.

Risposta del Consiglio federale.