Trasparenza sui costi delle istituzioni secondo la LIPIn e sui sussidi versati alle organizzazioni mantello
07.3445 · Interpellanza · 2007-06-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel quadro della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC) le istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (prestazioni collettive AI) sono state poste sotto la competenza dei cantoni. Questa modifica ha permesso una dissociazione dei compiti. Ciononostante vi sono ancora numerose domande senza risposta:
1. Il Consiglio federale dispone attualmente di dati sui costi delle singole istituzioni secondo la legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn) nei cantoni?
2. È possibile effettuare un confronto per quanto concerne l'efficienza?
3. Il Consiglio federale è disposto ad intraprendere, in collaborazione con la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, quanto necessario affinché si possano paragonare le prestazioni e i costi delle istituzioni?
4. Con l'introduzione della NPC, i sussidi alle organizzazioni mantello e ai centri di formazione sono ancora necessari? Se sì, perché?
5. Il Consiglio federale può confermare che i sussidi alle organizzazioni mantello e ai centri di formazione non sono stati utilizzati per finanziare una propaganda di cattivo gusto (manipolazione dell'immagine dei consiglieri federali) contro la revisione AI?
6. Nel quadro della NPC vi sono già indizi che lasciano pensare che i cantoni cerchino di far passare prestazioni collettive come prestazioni individuali per far gravare i costi sull'AI?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dal 1° gennaio 2008, con l'entrata in vigore della NPC e dunque della legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn), i cantoni assumeranno l'intera responsabilità materiale e finanziaria per la costruzione e l'esercizio delle istituzioni per invalidi. Dall'anno prossimo incomberà unicamente ai cantoni riconoscere le istituzioni per invalidi e quindi rilevare i dati relativi ai costi. Dopo l'entrata in vigore della NPC, il Consiglio federale si limiterà ad autorizzare la strategia elaborata da ciascun cantone per promuovere l'integrazione degli invalidi (art. 10 LIPIn).
2. Durante i dibattiti parlamentari sulla LIPIn si è deciso d'introdurre un'ulteriore condizione per ottenere il riconoscimento (art. 5 cpv. 1. lett. b.). Per essere riconosciuta, un'istituzione dovrà assicurare una gestione economica e conforme a una presentazione dei conti uniforme basata sui principi dell'economia aziendale. Questo permetterà di paragonare non solo le istituzioni, ma anche i cantoni.
3. Poiché con l'introduzione della NPC l'intera responsabilità materiale e finanziaria per la costruzione e l'esercizio delle istituzioni per invalidi passerà ai cantoni, solo essi, ed eventualmente le loro conferenze (Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità), dovranno provvedere affinché le prestazioni e i costi possano essere confrontati. In quest'ambito il Consiglio federale non avrà più alcuna competenza. Le responsabilità e le competenze definite dalla NPC dovranno essere rispettate.
4. Per quanto concerne l'aiuto ambulatoriale la Confederazione deve continuare a sostenere gli sforzi profusi a livello nazionale a favore degli invalidi e degli anziani. Nell'AI, questo nuovo orientamento è già stato in parte anticipato nel quadro della 4a revisione. Nella risposta all'interpellanza Bortoluzzi 06.3728 del 9 marzo 2007, il Consiglio federale ha esaminato nei dettagli il sistema di concessione dei sussidi alle organizzazioni mantello private d'aiuto agli invalidi attive a livello nazionale o di regione linguistica, spiegando inoltre perché ritenesse necessari i mezzi impiegati in questo settore. In merito ai centri di formazione va fatto notare che, dopo l'entrata in vigore della NPC, l'AI non verserà più alcun sussidio per la formazione e il perfezionamento del personale insegnante e specializzato delle professioni sociali.
5. Nella risposta all'interpellanza Bortoluzzi 06.3728 il Consiglio federale ha spiegato che le prestazioni finanziate con i mezzi dell'AI sono previamente definite mediante un contratto con le organizzazioni. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali verifica la natura, la quantità, il costo e la qualità delle prestazioni fornite sulla base di dati inoltrati annualmente. Se dai controlli dovesse risultare che i sussidi assegnati non sono stati utilizzati conformemente al contratto, si provvederebbe alla loro riduzione o se ne chiederebbe la restituzione. Dato che le organizzazioni, oltre ai sussidi dell'AI, percepiscono anche altri mezzi (a volte senza scopo specifico), il Consiglio federale ritiene che le attività politiche nel quadro della votazione sulla 5a revisione AI siano state finanziate solo mediante queste altre fonti di entrate, come del resto già avvenuto in occasione delle votazioni relative ai referendum sulla 4a revisione AI e sulle disposizioni costituzionali concernenti la NPC nonché dell'iniziativa popolare "Parità di diritti per i disabili".
6. Finora, il Consiglio federale non è venuto a conoscenza di fatti che lasciano pensare che i cantoni tentino di far passare prestazioni collettive come prestazioni individuali affinché l'AI continui a finanziarle. Nei settori in cui vi era un reale pericolo di trasferimento dei costi all'AI, sono state introdotte le disposizioni legali necessarie al fine di prevenire il fenomeno. Per quanto riguarda le altre prestazioni individuali, la legge e le disposizioni di applicazione ne descrivono chiaramente le condizioni di diritto; un trasferimento può dunque, di fatto, essere escluso. Il Consiglio federale è inoltre convinto che i cantoni, di fronte all'imminente attuazione della NPC - che mira a migliore l'efficienza, l'efficacia e la struttura d'incentivazione del sistema federale -, assumeranno i nuovi diritti e obblighi attribuiti loro dalla Costituzione.
Risposta del Consiglio federale.