07.3458 · Postulato · 2007-06-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di allestire un rapporto volto a esaminare:
1. la situazione delle persone che eseguono tatuaggi e piercing in Svizzera (formazione, controllo);
2. i prodotti utilizzati per tali pratiche;
3. le possibilità di riconoscere a queste due attività un titolo professionale ai sensi della legge sulla formazione professionale;
4. le possibilità di rendere obbligatorio l'ottenimento di un attestato, per le persone che effettuano tatuaggi e piercing, allo scopo di dimostrare che i prodotti utilizzati sono autorizzati e che gli esecutori esercitano la loro "arte" adottando tutte le misure igieniche indispensabili;
5. le misure legislative che consentono di istituire un'omologazione dei prodotti utilizzati per i tatuaggi e per i piercing e di vietare le pratiche del branding, della scarificazione e delle modificazioni corporali.
Oggigiorno, a una prima lettura dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano; RS 817.023.41), si potrebbe avere l'impressione che farsi tatuare o farsi fare un piercing sia un atto banale. Tuttavia l'ordinanza non disciplina assolutamente le nuove pratiche che, anche se ancora marginali, possono diventare più comuni, come d'altronde è già accaduto con i tatuaggi e i piercing.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Fino al 2005 le pratiche del tatuaggio e del piercing non erano sottoposte a disciplinamento. Vigevano unicamente norme relative ai requisiti sul tenore di nichelio presente nei gioielli di moda e in quelli per il piercing. Alcuni annunci apparsi all'estero, concernenti sostanze utilizzate negli inchiostri per tatuaggi che possono mettere in pericolo la salute, così come l'assenza di normative nel settore, hanno messo in luce la necessità di una base legale per garantire la protezione della salute in questo contesto.
In virtù delle disposizioni dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano (RS 817.023.41), le persone che effettuano piercing e tatuaggi devono adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per prevenire la trasmissione di infezioni e i pericoli per la salute. I colori per tatuaggi e per il trucco permanente, nonché i relativi imballaggi e le etichettature sono soggetti a disciplinamento, così come l'imballaggio e l'etichettatura dei gioielli per il piercing. Un gruppo di lavoro nazionale ad hoc, composto da professionisti del settore, da rappresentanti delle autorità federali e da professionisti nel campo della sanità, ha analizzato la situazione relativa a questo tipo di pratiche in Svizzera. Sono stati raccolti dati sugli inchiostri destinati ai tatuaggi e al trucco permanente, sugli utensili impiegati per il piercing e sulle differenti apparecchiature utilizzate nell'ambito di tali pratiche. Si è tenuto conto dei lavori precedenti eseguiti in materia da altri comitati d'esperti (Consiglio d'Europa, Commissione europea, Food and Drugs dell'amministrazione statunitense, ecc.). Tali lavori sono serviti per l'elaborazione della base legale vigente. Il controllo delle persone attive nel settore è di competenza delle autorità cantonali, in particolare dei chimici e dei medici cantonali. I controlli realizzati vertono sull'innocuità chimica e microbiologica dei prodotti e degli utensili che vengono a contatto con il corpo umano.
Inoltre, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) raccomanda l'applicazione di direttive professionali specifiche di buona prassi di lavoro in questo settore. Per questo ha pubblicato la direttiva per la buona prassi di lavoro nell'ambito del tatuaggio, trucco permanente, piercing e pratiche affini. Su raccomandazione dell'UFSP, le associazioni professionali hanno creato un marchio di qualità per certificare l'applicazione di tali direttive. Una ditta indipendente è stata incaricata di controllare l'osservanza della buona prassi di lavoro negli studi in cui si eseguono tali pratiche e di assegnare il marchio corrispondente, valido un anno. Il suo rinnovo è vincolato a un'ispezione successiva. Fino ad oggi oltre alla Svizzera, solo l'Austria e i Paesi Bassi hanno adottato disciplinamenti legali specifici nel settore in questione. L'UFSP segue l'evoluzione della situazione e adotterà i provvedimenti necessari nel caso in cui dovessero esserci cambiamenti.
Dalle discussioni tenutesi in seno al gruppo di lavoro nazionale summenzionato è risultato che pratiche quali il branding, la scarificazione o le modificazioni corporali sono molto marginali. Se si intervenisse nei confronti degli adulti consenzienti che hanno deciso di sottoporsi a tali pratiche, si rischierebbe facilmente di ledere le loro libertà individuali.
Per queste ragioni non si vede l'utilità di presentare un rapporto supplementare sui punti appena esposti.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.