07.3459 · Postulato · 2007-06-21
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto che illustri il modo di procedere della Svizzera in caso di dissequestro di fondi, qualora lo Stato a cui deve essere prestata l'assistenza giudiziaria non è in grado di applicare una procedura rispettosa dei principi di uno Stato di diritto e degli standard in materia di diritti umani.
Begründung
Per la piazza finanziaria svizzera è molto importante beneficiare di una reputazione irreprensibile. Se fondi che devono essere restituiti restano bloccati per anni o addirittura per decenni, senza che sia chiaro a chi e a quali condizioni essi debbano essere restituiti, vi è il rischio di un grave danno alla reputazione della piazza finanziaria elvetica. Da un lato il problema è costituito dal fatto che, in materia di blocco di beni patrimoniali, in Svizzera il principio della proporzionalità lascia margini di manovra molto ristretti. La durata e la portata del sequestro devono essere definiti chiaramente. D'altro lato gli Stati a cui è accordata l'assistenza giudiziaria spesso non sono in grado di garantire il rispetto di procedure conformi a uno Stato di diritto, in particolare in materia di sequestro di fondi, e di fornire alla Svizzera le prove dell'appropriazione indebita di beni sequestrati. Occorre risolvere questo dilemma. Se politicamente si applica il principio secondo cui, in caso di dubbio, la priorità va comunque data all'assistenza giudiziaria, significa che si accetta pure il rischio che i fondi restituiti ai cosiddetti Failing States nel peggiore dei casi siano di nuovo oggetto di malversazioni. Bisogna invece fare in modo che i fondi restituiti vengano impiegati nell'interesse del Paese richiedente e che vi sia trasparenza in quanto alla loro destinazione. Il modo di procedere deve essere disciplinato dalla legge in modo limpido, affinché tutti gli interessati sappiano chiaramente quale sia la sorte dei fondi bloccati, chi ha il diritto di rivendicarli e a quali condizioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo la legislazione vigente, la lotta contro la criminalità finanziaria compete in primo luogo alle autorità giudiziarie (procuratori e giudici). I casi Marcos, Montesinos e Abacha dimostrano che di regola questo sistema funziona bene. Peraltro si tratta di una soluzione riconosciuta e praticata a livello internazionale, che offre per di più agli accusati le necessarie garanzie procedurali. Tuttavia alcuni casi, come quelli di Duvalier e Mobutu, hanno fatto emergere determinati limiti delle procedure vigenti. Nei due casi citati, le autorità dello Stato richiedente non sono finora state in grado di presentare una domanda di assistenza giudiziaria o di soddisfare le norme e condizioni previste dalla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). A titolo di esempio si può citare il caso dei fondi di Duvalier, bloccati nel 1986 in esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria da parte dello Stato di Haiti. Sin da quella data la Svizzera cerca una soluzione per il rimpatrio dei fondi in questione; siccome tale procedura non ha dato frutti, nel 2002 il Consiglio federale ha deciso di bloccare i fondi di Duvalier sulla base dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. Tuttavia questa misura offre una soluzione soltanto temporanea, dato che il Consiglio federale non può confiscare i fondi senza esservi autorizzato da una base legale formale; dal canto suo, la consegna dei fondi allo Stato richiedente ai fini della confisca presuppone in linea di principio una sentenza definitiva ed eseguibile emessa dallo Stato medesimo.
Peraltro, anche nei casi in cui è possibile la restituzione dei fondi allo Stato richiedente, lo stesso non è sempre in grado di garantire una loro gestione trasparente e il loro utilizzo equo e sostenibile a fini di utilità pubblica. A questa problematica vi sono varie soluzioni possibili, già applicate in passato per assistere gli Stati che si trovano in tali situazioni ed evitare che i fondi siano nuovamente sottratti: in alcuni casi, la Svizzera ha cooperato con le istituzioni internazionali, come ad esempio la Banca mondiale, per assicurare un'utilizzazione equa dei fondi; in altri casi i fondi sono stati destinati a progetti concreti gestiti o sorvegliati da meccanismi svizzeri.
Il Consiglio federale è disposto a presentare all'Assemblea federale un rapporto sulle diverse procedure possibili per la restituzione dei fondi bloccati in Svizzera e ad esaminare le possibilità offerte dal diritto vigente per la gestione di situazioni che coinvolgono Stati che non sono in grado di soddisfare le esigenze di una procedura di assistenza giudiziaria. Se l'esame dovesse portare alla luce lacune nella legislazione attuale, si potranno, laddove necessario, elaborare proposte di adeguamento del quadro legale per i casi in cui è evidente che il mancato funzionamento del sistema giudiziario di un Paese è la causa della sua impossibilità di chiedere l'assistenza giudiziaria o di soddisfare le norme e le condizioni dell'AIMP.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.