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07.3460 · Interpellanza · 2007-06-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Da alcuni anni si moltiplicano gli incidenti stradali gravi causati da conducenti che corrono grossi rischi andando a forte velocità e violano palesemente le norme della circolazione. Nel 2004 il Tribunale ha motivato una nuova giurisprudenza conformemente alla quale, in seguito a gravi incidenti, ha condannato "pirati della strada" a pene detentive di parecchi anni per omicidio intenzionale (art. 111 CP). Facendo ciò il Tribunale federale ha esteso la nozione di dolo eventuale. In un caso poco dissimile il Tribunale federale ha respinto, con decisione del 21 gennaio 2007, il dolo eventuale accolto dall'istanza inferiore e quindi anche la fattispecie di omicidio intenzionale. In questo caso il conducente - diversamente dalla persona condannata nel 2004 nella decisione di principio - non aveva preso parte a una corsa folle, bensì aveva ostinatamente impedito una manovra di sorpasso fino che non si era giunti a una collisione frontale. Tali esempi illustrano che l'attuale quadro giuridico è insoddisfacente e consente di pronunciare sentenze scandalose, poiché fattispecie simili vengono valutate in modo molto diverso.

In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Come valuta l'attuale quadro giuridico in generale e l'estensione della nozione di dolo eventuale in particolare?

2. Non è anch'esso dell'avviso che nel diritto penale moderno per la sanzione dovrebbe essere determinante l'effettiva pericolosità di un comportamento dannoso, la propensione a correre rischi incuranti degli altri e l'inosservanza degli obblighi elementari di prudenza (e non tanto l'esito tragico)?

3. Ritiene necessario un corrispondente adeguamento del diritto penale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il diritto penale vigente distingue tra intenzione e negligenza. La necessità di tale distinzione è da lungo tempo incontestata e va di principio mantenuta.

Occorre tuttavia ammettere che la delimitazione tra intenzione e negligenza può comportare considerevoli problemi di applicazione. Per quanto concerne l'intenzione basta infatti che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (il cosiddetto dolo eventuale; art. 12 cpv. 2 periodo 2 del Codice penale, RS 311.0, CP).

Tali difficoltà si manifestano segnatamente nel caso di automobilisti che guidano a velocità molto elevata: nella DTF 130 IV 58 il Tribunale federale ha deciso per la prima volta che, a determinate condizioni, si poteva parlare di dolo eventuale anche in caso di incidente con esito mortale cagionato da un tale automobilista. Tale decisione è stata in seguito confermata a più riprese (cfr. p. es. DTF 133 IV 1).

Il Consiglio federale non vede in tali decisioni un'estensione fondamentale del concetto di dolo eventuale. Si tratta piuttosto dell'applicazione, per la prima volta, di una giurisprudenza già consolidata a persone che si sono comportate in modo criminale sulle strade. Il Consiglio federale non può e non vuole commentare se tali decisioni sono state prese a ragione nel singolo caso. Non vede tuttavia nessun valido motivo che impedisca di applicare il concetto generale del dolo eventuale anche ai reati della circolazione stradale.

2. Il legislatore distingue tra reati intenzionali e reati per negligenza perché in generale ritiene più grave commettere un atto punibile con consapevolezza e volontà (intenzione) che semplicemente violare gli obblighi di diligenza (negligenza). Per questo motivo la pena comminata non è la stessa nel caso degli articoli 117 e 111 Codice penale. Un'altra domanda da porsi è se tale differenza sia giustificata in caso di omicidio (cfr. la risposta alla domanda 3). Il diritto attuale contempla già i cosiddetti reati di esposizione a pericolo, in cui è punibile l'esposizione a pericolo - e non solamente la lesione - di un determinato bene giuridico. Inoltre, al momento di comminare la pena, il giudice tiene conto della pericolosità del comportamento incriminato o della propensione al rischio da parte dell'autore (cfr. art. 47 cpv. 2 CP).

3. Il concetto di dolo eventuale è stato codificato per la prima volta nella nuova parte generale del Codice penale (cfr. art. 12 cpv. 2 periodo 2 CP). La normativa è in vigore solo dall'inizio di quest'anno. Non è stata contestata durante il processo legislativo e il Consiglio federale non vede alcun motivo di riadattare nuovamente, dopo così poco tempo, la legge in base alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale.

È tuttavia previsto di sottoporre la revisione del Codice penale a una valutazione completa. Se dovessero emergere lacune, il Consiglio federale esaminerà la possibilità di procedere ad adeguamenti.

Occorre inoltre segnalare che l'iniziativa parlamentare Aeschbacher (06.431) chiede di aumentare a cinque anni la pena massima prevista dall'articolo 117 Codice penale (omicidio colposo). Tale adeguamento del Codice penale colmerebbe del tutto lo scarto esistente tra l'entità della pena prevista dall'articolo 117 e quella prevista dall'articolo 111 CP (omicidio intenzionale). Il Consiglio federale esaminerà se tale soluzione è in grado di offrire una risposta adeguata al problema che si pone al momento di stabilire se un comportamento concreto rileva dal dolo eventuale o dalla negligenza grave, per quanto concerne le conseguenze per l'entità della pena.

Risposta del Consiglio federale.