Lexipedia

07.3462 · Interpellanza · 2007-06-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

1. Quali sono gli argomenti oggettivi che giustificano l'abrogazione dell'articolo 22 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)?

2. Qual è la frequenza degli incidenti in cui sono coinvolti rimorchi di cantiere? È aumentata nel corso degli anni?

3. Quanti sono i rimorchi interessati da questa modifica dell'OETV? Quanti di questi rientrano nelle categorie O3 e O4 e quindi ogni anno devono sottoporsi a un esame successivo ufficiale?

4. A quanto ammontano complessivamente i costi supplementari per l'equipaggiamento dei veicoli, per le tasse più elevate (targhe bianche invece di azzurre) nonché per gli esami supplementari?

5. Quali altri introiti da tasse porta all'amministrazione pubblica la modifica dell'ordinanza?

6. Ritiene che la modifica dell'ordinanza sia adeguata?

7. Condivide l'opinione secondo cui questa operazione mette sotto pressione gli standard nell'ambito delle infrastrutture dei cantieri (locali per lavarsi, cambiarsi, comuni ad uso degli operai) a causa di costi supplementari considerevoli, contribuendo così a peggiorare le condizioni di lavoro?

Begründung

Con la modifica dell'OETV, entrata in vigore il 1° luglio 2007, il Consiglio federale ha stralciato l'articolo 22 capoverso 2 lettera c in cui i rimorchi di cantiere (impiegati come officina, ufficio, deposito per attrezzi o locale per lavarsi e cambiarsi) venivano equiparati ai rimorchi di lavoro. Con la modifica essi rientrano nella fattispecie dell'articolo 20 OETV "Rimorchi di trasporto secondo il diritto svizzero" e in quanto tali devono sottostare all'obbligo di immatricolazione. I rimorchi di cantiere devono quindi passare dalla targa blu a quella bianca, adempiere standard tecnici più severi (segnatamente nell'ambito dei freni) e, a seconda della categoria di peso, sottoporsi molto più spesso a controlli. Per i loro possessori questi cambiamenti comportano un notevole incremento delle spese.

Nella documentazione della procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza il cambiamento è stato motivato solo con un argomento formale: la disposizione vigente prima della modifica, che come detto equiparava i rimorchi di cantiere ai rimorchi di lavoro, sarebbe stata estranea al sistema. Motivazioni materiali invece non ne sono state fornite. Nella risposta alla consultazione, l'edilizia e gli operatori nel ramo dei trasporti si sono dichiarati contrari alla modifica. In seguito i due diretti interessati non sono più stati interpellati.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'articolo 22 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41) è stato abrogato in occasione dell'ultima revisione in quanto il suo carattere eccezionale risultava inappropriato.

La struttura dell'OETV è basata su una classificazione dei veicoli in funzione delle loro caratteristiche e non del loro uso. Fino ad ora, per i rimorchi di cantiere esisteva un regime speciale. In effetti, ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 OETV, i rimorchi il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio, ecc.) sono equiparati ai rimorchi di trasporto. Derogavano a questa regola i rimorchi di cantiere impiegati come officina, ufficio, locale per lavarsi, cambiarsi, mangiare, riposare (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. b OETV abrogato). I "rimorchi di lavoro" sono però definiti come rimorchi con al massimo una superficie di carico limitata per gli utensili e il carburante che servono come macchine di lavoro (art. 22 cpv. 1 OETV).

I rimorchi il cui interno è adibito a locale non corrispondono alla definizione di rimorchi di lavoro. Il fatto che siano impiegati sui cantieri non cambia niente e non giustifica alcuna eccezione. Non si tratta nemmeno di un criterio oggettivo e nella pratica è difficilmente verificabile. Il regime speciale di cui beneficiavano i rimorchi di cantiere aveva come conseguenza che medesimi rimorchi, a seconda dell'uso fatto (vero o presunto), venivano classificati in categorie diverse.

2. Nella statistica degli incidenti della circolazione stradale i rimorchi di cantiere non vengono rilevati separatamente. Non si dispongono quindi dati sulla frequenza di incidenti in cui sono coinvolti questi mezzi.

3. Attualmente in Svizzera sono immatricolati circa 6700 rimorchi di cantiere, di cui circa 1200 con un peso complessivo superiore alle 3,5 tonnellate. Tuttavia, in futuro, anche questi veicoli non dovranno più essere sottoposti all'esame successivo annualmente in quanto non sono classificati come "rimorchi per il trasporto di cose" ma solo come "rimorchi di trasporto". Questi ultimi devono essere sottoposti all'esame successivo la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni tre anni (art. 33 cpv. 2 lett. c n. 3 OETV).

4. La nuova regolamentazione si applica solo a rimorchi immatricolati a partire dal 1° ottobre 2008. Non sarà quindi necessario modificare i veicoli già in circolazione. Le tasse sono definite in base ai regolamenti sugli emolumenti cantonali e variano pertanto da cantone a cantone.

5. Per le ragioni sopraelencate non è possibile calcolare precisamente gli introiti supplementari da ricondurre a tasse

6. Il Consiglio federale ritiene la modifica adeguata nell'ottica di una semplificazione, di uno snellimento delle disposizioni e di una riduzione delle eccezioni e, non da ultimo, per l'incremento della sicurezza della circolazione. Del resto oltre tre quarti degli interpellati durante l'indagine conoscitiva si erano dichiarati favorevoli alla proposta di modifica.

7. Il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcuna relazione diretta tra le condizioni di lavoro dei dipendenti e la classificazione dei rimorchi di cantiere.

Risposta del Consiglio federale.