07.3463 · Mozione · 2007-06-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a sfruttare il margine di manovra in materia di trasporti interni offerto dall'accordo sui trasporti terrestri in modo non discriminatorio e di intraprendere a titolo di prova le seguenti modifiche nei confronti dei mezzi pesanti impiegati solo per trasporti interni:
- esami successivi completi ogni quattro o cinque anni associati a esami parziali annuali vertenti sugli aspetti di maggiore importanza per la sicurezza;
- possibilità di delegare gli esami a garage privati precedentemente autorizzati ad agire in tal senso;
- riconoscimento dei controlli su tutto il territorio nazionale.
Begründung
Secondo le modifiche introdotte nell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), a partire dal 2004, i veicoli utilitari pesanti devono essere sottoposti all'esame successivo ufficiale a scadenza annuale. La modifica dell'ordinanza, volta a migliorare la sicurezza del traffico stradale internazionale, è avvenuta nel quadro dell'applicazione dell'accordo sui trasporti terrestri sottoscritto con l'UE. Tuttavia essa influisce anche sul traffico interno. A tre anni dalla sua entrata in vigore e grazie alle esperienze fatte, si possono trarre le prime conclusioni in merito. Mentre l'ampliamento dell'intervallo d'esame non sembra aver influito in modo decisivo sulla sicurezza del traffico interno, le spese e i costi per gli esami sono aumentati in modo significativo. Da un'indagine nel settore edile è emerso ad esempio che un controllo richiede circa 6,5 ore e costa oltre 2000 franchi. Di conseguenza si sono dilatati anche i tempi in cui i veicoli non sono produttivi (tre a quattro giorni considerando anche la preparazione al controllo). Inoltre, al momento, i detentori dei veicoli non possono rivolgersi ai propri garagisti di fiducia per i controlli. Infine, non tutti i cantoni accettano i controlli eseguiti al di fuori del loro territorio.
Pertanto un adeguamento dell'OETV si impone e può essere effettuato senza creare discriminazioni e sfruttando il margine di manovra nell'ambito dei trasporti interni offerto dall'accordo sui trasporti terrestri. La modifica dell'intervallo di prova per veicoli impiegati solo per il trasporto interno non comporta alcuna discriminazione nei confronti dei trasportatori stranieri. In effetti essi non possono effettuare trasporti interni in ragione del divieto di cabotaggio. Inoltre, l'accordo sui trasporti terrestri apre un margine di manovra all'interno del territorio svizzero. Le disposizioni nazionali devono essere equivalenti a quelle dell'UE, situazione che viene garantita anche con un intervallo di esame adeguato. La modifica auspicata non influirà sulla sicurezza del traffico, tanto meno su quella del traffico merci interno. Per differenziarsi dai veicoli impiegati per i trasporti internazionali, quelli per i trasporti interni potrebbero essere dotati di contrassegni specifici.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Con l'accordo sui trasporti terrestri la Svizzera si è impegnata, tra l'altro, ad emanare disposizioni analoghe a quelle della direttiva 96/96/CE in merito all'esame successivo dei veicoli a motore pesanti e dei rimorchi. La direttiva prevede deroghe per determinati veicoli al servizio della sicurezza pubblica (ad es. veicoli della polizia, dei pompieri). Tuttavia, visto che i controlli tecnici servono a rafforzare la sicurezza stradale e la protezione dell'ambiente, due aspetti molto importanti, la legislazione svizzera in questo settore non ha usufruito della possibilità di accordare deroghe. La direttiva 96/96/CE prescrive ai camion e ai relativi rimorchi un esame tecnico completo annuale. I vari punti da controllare hanno un legame diretto con la sicurezza della circolazione stradale e la protezione dell'ambiente. Nell'ambito dell'attuazione a livello cantonale del sistema unitario di garanzia della qualità è emerso che l'onere consueto per questo tipo di esame in Svizzera non permetteva di soddisfare appieno le condizioni della direttiva CE. Non è pertanto possibile semplificare gli esami o procedere addirittura ad esami parziali. Al contrario, la direttiva 96/96/CE prevede che gli Stati membri incrementino il numero di punti da prendere in esame, prescrivano ulteriori controlli tecnici o aumentino la frequenza degli esami obbligatori. Diversi Paesi dell'UE effettuano anche "esami intermedi" (ad es. l'esame di sicurezza semestrale in Germania). Si tratta di ulteriori esami prescritti da alcuni Paesi a titolo complementare, secondo la direttiva 96/96/CE, ad esempio al più tardi sei mesi dopo un "esame principale".
In diverse occasioni è già stata avanzata la proposta di sottoporre ad esami meno frequenti i veicoli che circolano soltanto in Svizzera. A prescindere dalla questione se l'accordo sui trasporti terrestri consente un certo margine di manovra, obiettivamente non si giustifica che i veicoli per trasporti interni vantino uno standard di sicurezza inferiore a quello richiesto ai veicoli esteri che circolano in Svizzera. Oltre a proteggere la popolazione elvetica, si tratta anche di garantire ai turisti europei uno standard di sicurezza del parco veicoli pari a quello nel loro Paese. I controlli regolari non sono inutili. Lo dimostra un sondaggio per campione effettuato presso i servizi della circolazione stradale. Il 10 a 15 per cento dei camion controllati presentano infatti notevoli o seri difetti, richiedendo un esame successivo, e ciò nonostante il detentore sia a conoscenza di dovere sottoporre il veicolo a un controllo e abbia tempo per prepararlo. Secondo le informazioni dei servizi della circolazione stradale, i veicoli utilizzati per le lunghe distanze sono più nuovi, mantenuti meglio e meno difettosi. Ciò è da ricondurre al fatto che il proprietario di questo tipo di veicolo non può rischiare di avere problemi tecnici o in occasione di un controllo stradale all'estero. Per quanto concerne i veicoli utilizzati per i trasporti interni, invece, si constata sempre più la tendenza a non prepararli e a sfruttare l'esame successivo periodico per farsi allestire una lista di difetti da eliminare obbligatoriamente. Vista questa tendenza, non risulta opportuno diminuire la frequenza degli esami dei veicoli utilizzati soltanto per i trasporti interni.
Inoltre, considerato che attualmente non si distingue tra veicoli utilizzati per trasporti interni e mezzi impiegati per tratti internazionali, l'attuazione risulterebbe problematica. Si dovrebbero creare nuove sottocategorie di veicoli per gestire le chiamate differenziate agli esami successivi. Tuttavia, né i sistemi EED cantonali, né il registro dei veicoli della Confederazione sono predisposti a fare una tale distinzione.
Per quanto concerne la delega degli esami successivi, in linea di massima la possibilità sussiste già. Secondo l'articolo 33 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41), l'autorità di immatricolazione può affidare questi esami successivi a aziende o organizzazioni che garantiscono l'esecuzione conformemente alle prescrizioni. Tuttavia, tali organismi devono essere indipendenti secondo la normativa internazionale (ad es. EN 45001). Ciò significa che il personale impiegato non deve subire influenze commerciali, finanziarie o di altra natura e che persone o organizzazioni esterne non devono influire sui risultati dell'esame. I garage aziendali non soddisfano tali requisiti e, in parte, nemmeno gli altri garage. Inoltre, non è opportuno fare eseguire l'esame ai responsabili delle riparazioni. Per questi motivi, il Consiglio federale respinge la proposta di delegare l'esame successivo ufficiale dei veicoli in modo esplicito ai garage.
In merito al riconoscimento dei controlli in tutta la Svizzera va infine osservato che gli esami singoli fatti da un'autorità d'immatricolazione sono riconosciuti (art. 105 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli; RS 741.51). Nella prassi questo riconoscimento si limita tuttavia agli esami che sono stati eseguiti da altre autorità d'immatricolazione. Il Consiglio federale non reputa opportuno disciplinare in modo vincolante e a livello federale anche il riconoscimento in altri cantoni di esami delegati. I cantoni sono obbligati ad eseguire gli esami dei veicoli secondo le regole, a rispettare i termini e a mettere a disposizione la necessaria infrastruttura. Se dovessero tuttavia riconoscere anche numerosi esami eseguiti da terzi, i cantoni non sarebbero più in grado di garantire un'organizzazione adeguata. Inoltre, potrebbero sorgere problemi legati alla responsabilità e alla vigilanza. Nel caso la mozione venisse accolta, il collegio proporrebbe alla seconda Camera di trasformare l'intervento in un mandato di esame.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.