07.3468 · Mozione · 2007-06-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il rapido progresso tecnico e la digitalizzazione dei dati minacciano sempre più il segreto professionale relativo ai pazienti.
Il Consiglio federale è incaricato di presentare le basi giuridiche per una protezione globale dei dati dei pazienti. Va prestata particolare attenzione ai seguenti ambiti:
- e-health;
- cartella medica elettronica;
- tessera d'assicurato;
- dati genetici;
- nuove tecnologie (chip RFID).
In particolare è necessario stabilire in modo preciso chi è responsabile di tali dati, chi può accedervi (soprattutto ai dati sensibili dei pazienti) e come i pazienti possono controllare i dati che li riguardano. Anche il principio stabilito nella legge sulla protezione dei dati (LPD art. 4 Principi), secondo cui il trattamento dei dati deve essere conforme al "principio della proporzionalità", va precisato in relazione ai dati riguardanti i pazienti.
Begründung
In occasione di un incontro sulla protezione dei pazienti, l'incaricato della protezione dei dati del cantone di Zurigo ha messo insistentemente in guardia da un lento smantellamento del segreto professionale relativo ai pazienti quale conseguenza della crescente quantità di dati personali in circolazione. In seguito a tale dichiarazione vi è urgente bisogno di intervenire sul piano legislativo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'ambito della revisione già adottata dal Parlamento della legge sulla protezione dei dati è previsto di aumentare la trasparenza in materia di rilevamento di dati personali. Essa prevede segnatamente l'obbligo per i detentori di collezioni di dati d'informare attivamente la persona interessata sulla raccolta di dati personali degni di particolare protezione, tra cui i dati sulla salute del paziente. In tal senso è necessario comunicare almeno chi è il detentore della collezione dei dati, qual è lo scopo perseguito con il loro trattamento e quali sono gli eventuali destinatari dei dati. Nel suo parere del 15 giugno 2007 sulla mozione Heim "Protezione dei dati dei pazienti" (07.3114) il Consiglio federale ha già affermato che prima di considerare l'introduzione di un obbligo legale è necessario attendere l'attuazione della revisione della legge e acquisire le prime esperienze.
In base alla legge sulla protezione dei dati, i dati degni di particolare attenzione, tra cui quelli dei pazienti, possono essere trattati solo se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. Nei settori evocati nella mozione si tiene conto di tale esigenza. In particolare va precisato quanto segue.
Cartella medica ed e-health: il 27 giugno 2007 il Consiglio federale ha approvato la "strategia nazionale e-health". La cartella medica elettronica è parte integrante di tale strategia. Il Consiglio federale è consapevole degli aspetti sensibili che derivano dagli sviluppi in questo ambito ed ha perciò attribuito la massima priorità alla sicurezza delle informazioni e alla tutela dei dati in ambito "e-health". Nella prima fase dell'attuazione saranno perciò analizzate in modo approfondito le modalità per il disciplinamento di tali settori.
Tessera d'assicurato: l'introduzione della tessera d'assicurato, prevista per il 2009, è disciplinata dall'articolo 42a della legge sull'assicurazione malattie (LAMal). Oltre a ciò, l'ordinanza sulla tessera d'assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA) definisce dettagliatamente il trattamento dei dati. Sono dunque gli assicurati stessi a decidere se ed eventualmente quali informazioni mediche fare memorizzare sulla tessera d'assicurato secondo una serie standardizzata di dati. Allo stesso modo sono essi a decidere, di caso in caso, sul diritto di lettura del medico o presso gli ospedali.
Dati genetici: nell'articolo 7 della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12), entrata in vigore il 1° aprile 2007, l'elaborazione di dati genetici soggiace al segreto professionale giusta gli articoli 321 e 321bis del Codice penale e alle disposizioni sulla protezione dei dati di Confederazione e cantoni. Insieme ad altre disposizioni, l'articolo 19 disciplina la comunicazione di dati genetici da parte del medico, la comunicazione degli stessi - autorizzata solo in casi eccezionali - al datore di lavoro nonché la loro gestione nei settori dell'assicurazione e della responsabilità civile. Per quanto riguarda l'esecuzione di analisi genetiche all'estero, si applica l'articolo 6 della legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).
Tecnologia RFID: nella sua risposta del 18 maggio 2005 all'interpellanza Hollenstein "La tecnologia Radio Frequency Identification (RFID) è una minaccia per la protezione dei dati?" (05.3067) il Consiglio federale ha ritenuto che non fosse necessario intervenire sulla legislazione in materia di protezione dei dati. I gestori di sistemi RFID devono soddisfare le condizioni legali sancite dalla legge sulla protezione dei dati. Nel quadro del trattamento di dati personali, le persone interessate devono essere informate in modo trasparente ed esauriente segnatamente sul trattamento dei dati, sullo scopo del trattamento, sul diritto d'accesso così come sul diritto di rettifica.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.