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07.3479 · Mozione · 2007-06-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di preparare un nuovo titolo della terza parte del Codice delle obbligazioni (CO) consacrato al diritto dei gruppi di società commerciali.

Begründung

Il diritto svizzero delle società commerciali è molto preciso e dettagliato (art. 552-926 CO, in particolare il diritto della società anonima, art. 620-763 CO, riveduto a più riprese; si possono aggiungere le disposizioni sulla società semplice: art. 530-551 CO). Per contro, è molto in ritardo per quanto concerne il diritto dei gruppi, che risulta soltanto da regole pretorie sparse, da norme contabili sul consolidamento dei conti e dei bilanci, se non addirittura dalla sola interpretazione di raccomandazioni (di "soft law", come il Codice svizzero di best practice per la corporate governance); è vero che la dottrina (Henry Peter e Francesca Birchler, "Les groupes de sociétés sont des sociétés simples", RSDA 3/98, pag. 113-124) ha tentato audacemente di colmare tale lacuna, ispirandosi a una giurisprudenza importante (DTF 120 II 331 = JT 1995 I 359 concernente d'altronde in modo premonitorio il gruppo ... Swissair) ma poco sviluppata; la costruzione giuridica risulta allora dalla responsabilità fondata sulla fiducia nell'apparenza che si è data deliberatamente un gruppo lato sensu ("Konzernsvertrauen") e che diventa allora un gruppo stricto sensu, assumendosi una responsabilità che può essere qualificata come precontrattuale o paracontrattuale. Ora, se si considera la questione dal punto di vista essenziale, quello della protezione dei creditori, la lacuna è grave, poiché consente di destreggiarsi tra entità giuridicamente stagne, anche se dipendenti da un'unità economica evidente, e in tal modo, di sottrarsi alle legittime pretese di creditori frustrati dall'eventuale cattiva gestione di una delle società del gruppo sugli attivi che figurerebbero più o meno arbitrariamente in una delle altre società, in particolare mediante fatturazioni interne, pagamenti di dividendi all'interno di un gruppo ecc. Il che non è assolutamente equo, in particolare quando il gruppo è fortemente integrato e diretto come se si trattasse di un tuttuno economico e giuridico; il caso Swissair costituisce un esempio tanto clamoroso quanto spiacevole di tale abuso del principio dei "vasi comunicanti". Si tratta di rimediare a tale problema ispirandosi a soluzioni estere più avanzate, senza tuttavia creare un giogo inutilmente rigido che renderebbe i gruppi di società navi troppo pesanti da manovrare, né soprattutto imponendo con troppa facilità obblighi severi (la solidarietà perfetta in particolare) a quei gruppi di società che hanno legami abbastanza allentati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordinamento giuridico svizzero non contempla un diritto codificato dei gruppi di società. Il Codice delle obbligazioni contiene tuttavia singole disposizioni attinenti al diritto dei gruppi di società, come in materia di rendiconto (art. 663e segg. CO) o quanto all'acquisto da parte della società di azioni proprie (art. 659b CO). Il Tribunale federale ha d'altronde sviluppato una giurisprudenza circostanziata, che tiene conto della realtà dei gruppi di società. Sulla base dei principi generali del diritto delle società, la prassi giudiziaria ha così elaborato soluzioni specifiche per le società che fanno parte di un gruppo, segnatamente per quanto attiene alla responsabilità in seno a un gruppo (principio della trasparenza; DTF 120 II 331 segg.).

Di principio, la limitazione del rischio dei differenti settori d'attività mediante la costituzione di filiali e, in tal modo, la possibilità di restringere la responsabilità al loro patrimonio rispondono a un'esigenza legittima dell'economia. Gli eventuali abusi sono sanzionati da norme penali.

Dal profilo comparativo, si constata che la grande maggioranza dei Paesi membri dell'UE hanno rinunciato a una codificazione generale in materia di diritto dei gruppi. I problemi giuridici che si manifestano in seno ai gruppi di società sono risolti, come in Svizzera, mediante disciplinamenti puntuali. A titolo di esempio, si può menzionare la Francia, in cui il legislatore si è limitato a singole norme di protezione. Fa eccezione la Germania, che ha codificato un diritto dei gruppi di società.

La mozione chiede la creazione di un diritto dei gruppi di società in un nuovo titolo del Codice delle obbligazioni. Anche se la motivazione menziona soltanto il disciplinamento del regime di responsabilità, il tenore della mozione mira a una regolamentazione globale dei gruppi di società in un titolo autonomo del Codice delle obbligazioni, dunque a una codificazione del diritto dei gruppi di società.

L'elaborazione di un diritto generale dei gruppi di società è già stata discussa dal gruppo di riflessione "Diritto delle società" (rapporto finale del 24 settembre 1993), che l'ha respinta a maggioranza poiché la Svizzera andrebbe oltre la normativa vigente negli Stati limitrofi, il che comporterebbe una perdita di attrattività per il nostro Paese in quanto piazza economica. Tale valutazione resta tuttora valida. Per contro, è fatto assolutamente salvo l'esame della necessità d'intervento per singole questioni del diritto dei gruppi di società. Il testo della mozione anticipa tuttavia il risultato di tali chiarimenti indispensabili e richiede la creazione di un nuovo titolo del Codice delle obbligazioni; è pertanto troppo vincolante ed esaustivo. Se la mozione dovesse essere accolta dalla Camera prioritaria contro il parere del Consiglio federale, quest'ultimo inviterebbe la seconda Camera a modificare il testo della mozione in un corrispondente mandato d'esame.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.