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07.3508 · Interpellanza · 2007-06-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) è entrato totalmente in vigore il 1° giugno 2007. Le zone frontaliere e i contingenti annui di permessi di lavoro sono soppressi. Dovremmo rallegrarci di tale sviluppo che ci avvicina maggiormente all'Europa, tuttavia esso comporta altresì inconvenienti, in particolare l'aumento della concorrenza sul mercato del lavoro, a scapito della mano d'opera locale. Appare dunque necessario rafforzare le misure d'accompagnamento dell'ALCP a favore dei nostri lavoratori, se vogliamo evitare maggiori tensioni su questo mercato e seri inconvenienti durante le prossime votazioni sulla libera circolazione.

Il Consiglio federale è disposto ad attuare un tale rafforzamento attraverso le misure proposte nella motivazione?

Begründung

Il disagio nel mondo del lavoro aumenta, soprattutto nelle regioni frontaliere. La legge della domanda e dell'offerta va a gonfie vele e la mano d'opera con una buona formazione, proveniente dagli Stati dell'Unione europea, continua ad affluire in Svizzera. Tale personale soddisfa i datori di lavoro e fornisce un contributo allo sviluppo dell'economia ma provoca inquietudine sempre maggiore nei lavoratori indigeni (svizzeri o stranieri residenti in Svizzera). È quindi necessario attivare sin d'ora delle misure d'accompagnamento che:

- rinforzino il potere di controllo della commissione tripartita;

- estendano a tutto un settore le clausole salariali di un contratto collettivo di lavoro anche senza l'accordo dei firmatari dello stesso;

- prevedano norme salariali minime in tutti i contratti collettivi, sia per l'assunzione che per il seguito della carriera professionale, con arbitrato di un'istanza neutra in caso di impossibilità d'accordo;

- stabiliscano un sistema che obblighi i datori di lavoro a segnalare agli URC - e non direttamente all'ANPE francese - i posti vacanti nella propria impresa.

Stellungnahme des Bundesrates

In autunno 2007 sarà possibile effettuare una valutazione globale dell'attuazione delle misure di accompagnamento. Il rapporto, riguardante il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007, sarà quindi presentato alle commissioni tripartite e paritetiche. Attraverso tale analisi dei risultati il Consiglio federale disporrà di un quadro dettagliato dell'efficacia dell'attuazione e della collaborazione tra le autorità d'esecuzione. Il bilancio che se ne trarrà potrà indurre all'adozione di eventuali misure aggiuntive, anche per il potenziamento delle competenze di controllo delle commissioni tripartite, qualora ciò sia reputato necessario.

Il conferimento del carattere obbligatorio generale delle disposizioni salariali di un CCL senza autorizzazione delle parti contraenti corrisponde, in sostanza, all'emanazione di un contratto normale di lavoro obbligatorio secondo l'articolo 360a OR. In caso di violazione ripetuta e abusiva delle disposizioni che disciplinano salari e orari di lavoro in un CCL, se si prescindesse dall'autorizzazione delle parti contraenti, si incorrerebbe in maggiori contestazioni da parte di queste ultime in seno alle procedure per il conferimento del carattere obbligatorio. La rinuncia al consenso potrebbe in taluni casi essere un incentivo alla disdetta del CCL. Una tale misura è dunque controproducente e in ogni caso, nella pratica, non è tanto il principio dell'autorizzazione a porre problemi quanto il raggiungimento dei quorum. Per tale motivo per il conferimento agevolato del carattere obbligatorio è stata attenuata quest'ultima condizione.

In base al principio della libertà contrattuale sta alle parti decidere della conclusione di un CCL e del suo contenuto, nonché stabilire i salari e la relativa progressione per anni d'anzianità: le parti contraenti devono definire tali criteri in fase di trattative. Le clausole compromissorie di un CCL non possono essere di carattere obbligatorio generale poiché sono in contraddizione con il diritto di ricorrere a un giudice costituzionale. Nella legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (RS 221.215.311) è inoltre chiaramente specificato che il carattere obbligatorio generale non può essere conferito alle disposizioni che sottomettono le contestazioni al giudizio di tribunali arbitrali.

Infine, i datori di lavoro non sono tenuti a segnalare i posti vacanti ai consulenti URC. Nonostante questi ultimi intrattengano contatti preferenziali con i datori di lavoro della loro regione, un tale obbligo entrerebbe in contrasto con la libertà d'impresa esistente in Svizzera. Il Consiglio federale reputa tuttavia molto importanti gli attivi contatti degli URC con le imprese.

Risposta del Consiglio federale.