07.3509 · Mozione · 2007-06-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sviluppare il progetto, che si trova già a buon punto, concernente la cibercriminalità in modo da creare certezza giuridica in materia di diritto civile per i fornitori di prestazioni in rete. Il progetto deve prendere come riferimento i quadri giuridici europei e americani nonché puntare a rendere più sicuri gli investimenti e favorire le innovazioni. Nel 2008 il Consiglio federale deve sottoporre un rispettivo progetto al Parlamento.
Begründung
Internet fa ormai parte della quotidianità svizzera ed è di gran utilità. Società come Google (Zurigo) o eBay (Berna) hanno scelto la Svizzera come sede europea principale. Tuttavia, per motivi di diritto civile la Svizzera non è affatto interessante come luogo di ulteriori investimenti. Non vi è un quadro giuridico certo per quanto riguarda la responsabilità di queste società. Il Consiglio federale deve creare quanto prima un quadro giuridico concernente il diritto civile che favorisca investimenti e innovazioni.
Nell'Unione europea e negli Stati Uniti l'Electronic Commerce Direktive (2002) e il Digital Millenium Copyright Act (1998) hanno creato un quadro normativo giuridicamente vincolante che favorisce nettamente la crescita delle società di Internet. Tra breve questo quadro normativo sarà in vigore da dieci anni e ha dato di gran lunga buoni risultati. Tutte le grandi società di Internet provengono dagli Stati Uniti, il marchio Google ha un valore stimato di 66 miliardi di franchi. Anche le più recenti storie di successo sono made in USA, anche se in parte gli ideatori sono svizzeri: ad esempio la ditta Kyte.tv rappresenta uno degli sviluppi più interessanti in Internet degli ultimi due anni. L'inventore di questo servizio tv su cellulare è uno svizzero - anche se si è trasferito in California nella "Silicon Valley" per realizzare la sua invenzione. In California esiste un quadro normativo chiaro che ammette tali invenzioni e promuove innovazioni (fonte: www.kyte.tv). Come nel diritto penale anche in quello civile la Svizzera ha perso l'occasione di seguire questo sviluppo, nonostante le società Microsoft, eBay, Swisscom ed Economiesuisse abbiano chiaramente indicato l'assoluta l'utilità di un tale disciplinamento in una presa di posizione. Un quadro normativo vincolante crea spazio per investimenti e garantisce posti di lavoro interessanti e orientati verso il futuro. Internet permette di sviluppare nuove società senza essere vincolati a un determinato luogo, quindi anche in regioni di campagna. La Svizzera non deve accontentarsi di una soluzione mediocre, ma trarre vantaggio dalle esperienze maturate e cogliere l'eccezionale occasione per trovare un approccio che funga da modello. Soltanto così la Svizzera potrà profilarsi come "Silicon Valley" europea!
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In Svizzera la responsabilità dei fornitori di prestazioni in Internet (provider) poggia sugli stessi principi applicabili ai fornitori di altre prestazioni. I provider sono tenuti a riparare il danno illecitamente causato ad altri, intenzionalmente o per negligenza (art. 41 cpv. 1 CO). La violazione per negligenza dei diritti di terzi non può in tal senso essere invocata sconsideratamente (cfr. in proposito anche la decisione del Tribunale federale 4C.386/2006 del 18 aprile 2007, cons. 5). I provider non sono quindi obbligati a verificare che i testi pubblicati dalle persone a cui forniscono l'accesso rispettino i diritti della personalità di terzi. Analogamente, chi gestisce una piattaforma di scambio di merci in Internet non è tenuto a controllare che la merce offerta non sia contraffatta o rubata; è obbligato a reagire soltanto se è a conoscenza del contenuto illecito della "sua" offerta (cfr. in tal senso anche DTF 126 III 161 segg., cons. 5). Non esistono disposizioni specifiche applicabili ai provider.
Il Consiglio federale ritiene che il quadro giuridico vigente sia efficace e sufficientemente sicuro. Il 9 novembre 2005, anche in seguito alle obiezioni del mondo economico, il Consiglio federale ha rinunciato a effettuare revisioni parziali del Codice delle obbligazioni e della legge federale contro la concorrenza sleale al fine di migliorare la certezza giuridica nell'ambito del commercio elettronico (FF 2006 649 segg.). La rinuncia a emanare nuove regole è giustificata anche dal fatto che, come ricordato dall'autore della mozione, diversi importanti provider si sono stabiliti proprio in Svizzera. Una normativa speciale per i provider non porterebbe alcun vantaggio. Nella migliore delle ipotesi sarebbe possibile codificare la dottrina attuale e la (scarsa) prassi in materia. Nel peggiore dei casi i provider rischierebbero di essere sottoposti a norme sulla responsabilità più severe. Questo non sarebbe tuttavia né nell'interesse dei provider, né della piazza economica svizzera.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.