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07.3510 · Mozione · 2007-06-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento, nel 2008, un disegno di legge concernente la criminalità in rete volto a colmare le attuali lacune di diritto penale.

Begründung

Non sussistono dubbi circa l'utilità di Internet, anche se abusi sono commessi ripetutamente. In Europa e negli Stati Uniti vi sono regolamentazioni chiare che disciplinano la responsabilità dei fornitori in caso di abusi. In Svizzera regna invece un'incertezza giuridica nonostante l'Ufficio federale di giustizia sia stato incaricato già nel 2001 di allestire un disegno di legge, una commissione di esperti si sia occupata di tale questione e a dicembre del 2004 sia stata avviata una procedura di consultazione! Urge intervenire per creare certezza giuridica.

La criminalità in rete costituisce una nuova sfida anche per il perseguimento penale. La necessità di un tale disegno di legge è nota già dal 2001, dal 2005 il dossier giace presso l'Ufficio federale di giustizia. Quanto tempo bisogna ancora aspettare? Quali sono i risultati della procedura di consultazione? E quando sarà finalmente sottoposto il messaggio al Parlamento?

Cos'è successo fino ad ora?

In risposta alla mozione Pfisterer, il 22 novembre 2001 il DFGP istituisce una commissione di esperti "Criminalità in rete" incaricandola di elaborare soluzioni in merito alla responsabilità penale dei fornitori di provider per i contenuti illegali. Alla luce dell'operazione "Genesis" nell'autunno del 2002 il DFGP incarica l'Ufficio federale di polizia di elaborare, insieme ad altri rappresentanti della polizia e delle autorità giudiziarie inquirenti, proposte volte a migliorare la cooperazione tra la Confederazione e i cantoni.

Il 10 dicembre 2004 il DFGP ha posto in consultazione due avamprogetti di legge. Da allora - ovvero da più di due anni - non è più successo niente. Il DFGP non coglie una sfida centrale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In effetti, il diritto vigente non prevede normative speciali per la responsabilità penale dei provider, e la cosiddetta criminalità in rete pone nuove sfide per il perseguimento penale. Come indicato correttamente dall'autore della mozione, nel dicembre del 2004 il Consiglio federale ha pertanto posto in consultazione due avamprogetti di modifica del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). L'avamprogetto A disciplinava la responsabilità penale dei provider. Le normative corrispondevano alle proposte della commissione peritale "Criminalità in rete", istituita nel 2001 in risposta alla mozione Pfisterer (00.3714). L'avamprogetto B attribuiva al Ministero pubblico della Confederazione e alla Polizia giudiziaria federale la competenza di svolgere le prime indagini pressanti nei casi in cui si sospetta che un reato sottoposto alla giurisdizione cantonale sia stato commesso mediante reti di comunicazione elettronica, se il cantone cui compete il perseguimento penale non è ancora stato determinato. Tale avamprogetto si fondava sulle proposte del gruppo di lavoro "Genesis", che il DFGP ha istituito nel 2002 in seguito all'iniziativa parlamentare Aeppli Wartmann. La procedura di consultazione si è conclusa nell'aprile del 2005.

È occorso parecchio tempo per valutare i numerosi pareri ed è stato necessario procedere a chiarimenti supplementari, in particolare riguardo al finanziamento dei posti necessari per la nuova competenza d'indagine della Confederazione nonché al legame tra la normativa prevista nell'avamprogetto B e la competenza proposta nell'articolo 27 capoverso 2 del Codice di procedura penale svizzero (CPP). Dai risultati della consultazione il Consiglio federale ha tratto essenzialmente le conclusioni seguenti, riportate e illustrate più in dettaglio nel suo rapporto del febbraio 2008 "Criminalità in rete/ responsabilità penale dei provider e competenze della Confederazione per il perseguimento dei reati commessi mediante reti di comunicazione elettronica" (http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/kriminalitaet/ gesetzgebung/netzwerkkriminalitaet.html).

La maggioranza degli interpellati sono in sostanza favorevoli a disciplinare esplicitamente la responsabilità penale dei provider. La revisione del CP/CPM proposta nell'avamprogetto A ha tuttavia suscitato reazioni controverse per quanto concerne le singole modalità di tale regolamentazione. Dagli ulteriori lavori effettuati dopo la conclusione della procedura di consultazione è emerso che un disegno modificato su tale base solleverebbe nuove questioni interpretative e che le modifiche proposte non sarebbero quindi in grado di eliminare l'incertezza giuridica paventata anni fa nell'ambito della mozione Pfisterer (00.3714). Al contrario, sorgerebbero soltanto nuove incertezze. Alla luce della giurisprudenza emanata dal 2001 occorre inoltre rilevare che i timori allora espressi non si sono concretizzati: le imprese svizzere non hanno subito svantaggi in termini di concorrenza e localizzazione e la lotta alla criminalità in rete non è stata messa in discussione dall'assenza di un disciplinamento esplicito della responsabilità in tale ambito. Anche il timore che la certezza giuridica potesse essere compromessa da sentenze contraddittorie si è rivelato infondato. Inoltre, eventuali conflitti d'interpretazione verrebbero risolti dalla massima istanza giudiziaria, quindi dal Tribunale federale. Dopo svariati anni, il diritto vigente non ha comportato ripercussioni negative né per il settore dei provider né per il perseguimento penale. Al momento non si vede pertanto la necessità di legiferare, tanto più che appare difficile elaborare una normativa migliore di quella attuale. Il Consiglio federale rinuncia dunque a disciplinare in modo speciale la responsabilità penale dei provider. Anche se il diritto vigente non contiene regole speciali in tale ambito, è comunque possibile trovare soluzioni adeguate fondandosi sul diritto penale dei media (art. 28 segg. CP/ art. 27 segg. CPM) e sui principi generali in materia di imputazione della colpa e di partecipazione (art. 24 segg. CP/art. 23 segg. CPM). Inoltre, un disciplinamento più tecnico sarebbe presto superato visto il rapido sviluppo del settore della comunicazione elettronica. Di conseguenza occorre attenersi alle regolamentazioni generali applicate attualmente. Va rilevato che anche diversi Paesi europei (Norvegia, Svezia, Francia, Olanda) non prevedono norme penali specifiche per la responsabilità dei provider.

Contrariamente all'avamprogetto A, l'avamprogetto B ha raccolto il consenso di quasi tutti i partecipanti alla consultazione. Il Consiglio federale sapeva sin dall'inizio che la nuova competenza della Confederazione andava disciplinata nel CPP. Quest'ultimo è stato nel frattempo licenziato e dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2010 (testo sottoposto a referendum, FF 2007 6327). L'articolo 27 capoverso 2 CPP prevede la competenza d'indagine della Confederazione per tutti i reati commessi interamente o parzialmente in più cantoni o all'estero e per i quali non è ancora stato stabilito se il procedimento penale competa alla Confederazione o a un cantone. Siccome tale competenza d'indagine si applica a tutti i reati, non occorre più dare seguito all'avamprogetto B.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.