Lexipedia

07.3572 · Interpellanza · 2007-09-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il 12 settembre 2007, il Consiglio federale ha deciso di aumentare la tassa sul traffico pesante dal 1° gennaio 2008. Ciò, malgrado in Parlamento, da diverse sessioni, siano ancora pendenti mozioni ed alcune interpellanze non abbiano ancora ricevuto una risposta. Secondo l'articolo 85 della Costituzione, si può riscuotere una tassa solo se il traffico pesante causa costi alla collettività che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. In altre parole, sul traffico pesante è possibile prevedere una tassa solo per i costi cui dà origine. Stando al conto stradale della Confederazione, il traffico pesante copre nella misura del 139 per cento i propri costi. Nel confronto europeo, la Svizzera, nell'ambito dei trasporti stradali, presenta già oggi la pressione fiscale più elevata, vale a dire di 4 a 5 volte superiore rispetto ai Paesi europei limitrofi. Al momento, nel nostro Paese la TTPCP causa da sola costi annuali fino a 80 000 franchi per camion.

Al riguardo, chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. A quale base legale si rifà il Consiglio federale per motivare il nuovo innalzamento della TTPCP?

2. Il traffico pesante copre nella misura del 139 per cento i propri costi. A quale base di calcolo si rifà il Consiglio federale per giustificare la decisione di aumentare la TTPCP, sebbene il grado di copertura dei costi sia più che garantito?

3. Nella sua decisione, il collegio ha tenuto conto delle conseguenze per la popolazione delle regioni periferiche? Quali sono queste conseguenze?

4. Nel calcolo dei costi dei trasporti su strada, ritiene sensato che la Svizzera proceda da sola?

5. Come valuta il Consiglio federale il fatto che, malgrado ci siano ancora mozioni pendenti e interpellanze senza risposta in merito alla TTPCP, si sia già deciso un aumento della tassa indipendentemente dall'evasione di questi interventi parlamentari?

6. Il 75 per cento degli introiti della TTPCP provengono da imprese svizzere. Quali sono le conseguenze dell'aumento della tassa per la competitività del traffico interno rispetto ai trasporti internazionali? Il Consiglio federale come pensa di correggere questo svantaggio?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'aumento della TTPCP deciso il 12 settembre 2007 dal Consiglio federale è compatibile sia con l'accordo sui trasporti terrestri stipulato con la Comunità europea, sia con la legislazione nazionale. Per di più, sono rispettate anche le disposizioni dell'articolo 85 capoverso 1 della Costituzione. Il comitato misto Svizzera-UE, incaricato del dossier trasporti terrestri, in occasione della seduta tenutasi il 22 giugno 2007 ha approvato anch'esso l'aumento della tassa.

2. La copertura dei costi del 139 per cento, a cui si accenna nell'interpellanza, si riferisce al conto stradale pubblicato dall'Ufficio federale di statistica. I calcoli non considerano i costi esterni causati dal traffico pesante. Secondo calcoli aggiornati dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale, tali costi per l'anno di riferimento 2000 ammontano a 1512 milioni di franchi svizzeri. Se tale cifra venisse considerata nei calcoli, come previsto dall'articolo 7 della legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, risulterebbe una copertura insufficiente. In previsione dell'aumento della tassa deciso, per l'anno 2008 la TTPCP è preventivata a 127 e per il 2009 a 25 milioni di franchi.

3. Nel quadro della valutazione delle ripercussioni della TTPCP sull'economia nazionale va considerato che parallelamente all'introduzione della tassa è stato aumentato il limite di peso dei camion a 40 tonnellate. Uno studio commissionato dalla Confederazione in merito alle ripercussioni sull'economia nazionale della TTPCP con il nuovo limite di peso ha confermato che le regioni periferiche e di montagna, rispetto alle altre regioni, sono penalizzate dal nuovo regime. Il motivo principale risiede nel fatto che queste zone sono difficilmente raggiungibili con i veicoli di 40 tonnellate. La penalizzazione risulta tuttavia minima, visto che l'onere annuale supplementare ammonta in media a 40 franchi per persona occupata. Considerando in modo particolare le regioni periferiche e di montagna nell'ambito della ripartizione della TTPCP, tale importo è tuttavia ampiamente compensato. Tale situazione rimarrà invariata anche dopo il previsto aumento dell'aliquota. L'articolo 14 della legge del 6 ottobre 2006 sul fondo infrastrutturale stabilisce infatti che gli introiti supplementari a favore dei cantoni derivanti dall'aumento della tassa devono essere destinati esclusivamente ai cantoni con regioni periferiche e di montagna.

4. Le modalità di calcolo della TTPCP sono definite all'articolo 7 della legge sul traffico pesante. Ciò vale anche per l'imputazione dei costi esterni, finora non ancora effettuata a livello europeo. Con l'adozione della direttiva 1999/62/CE sulla tassazione degli autoveicoli pesanti (direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/26/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, GUCE L 157 del 9 guigno 2006, pag. 8) nel maggio 2006, anche l'UE mira ora a un'imputazione dei costi esterni nella tassazione del traffico merci stradale. Attualmente, la Commissione CE sta elaborando un metodo globale per il calcolo dei costi esterni legati al traffico stradale.

5. Secondo l'articolo 8 della legge sul traffico pesante, il previsto aumento è unicamente di competenza del Consiglio federale. Per permettere di rispondere alle domande specifiche degli interventi in merito all'aumento della TTPCP nel 2008, il Consiglio federale ha dovuto definire la propria posizione. Per questo motivo è stato corretto decidere di rispondere agli interventi soltanto dopo avere preso le necessarie decisioni. La regolamentazione speciale a favore dei cantoni con regioni periferiche e di montagna (cfr. punto 3) e la considerazione della categoria di veicoli Euro 3, tassata meno ancora per un anno, dimostra che il Consiglio federale ha tenuto conto delle richieste avanzate negli interventi menzionati.

6. L'introduzione graduale della TTPCP nota da tempo, la quale si conclude con l'attuale decisione di procedere a un aumento, ha portato a un'equiparazione fiscale dei veicoli esteri e svizzeri. Con il sistema precedente, i detentori di veicoli esteri in transito beneficiavano di tariffe forfettarie vantaggiose. Con l'aumento ora deciso, un transito da Basilea a Chiasso con un veicolo estero costa circa otto volte di più rispetto a prima. Non è pertanto corretto parlare di "situazione svantaggiosa" per il traffico interno. Il trattamento speciale dei veicoli della categoria Euro 3 tiene conto della particolare situazione del settore dei trasporti elvetico. Il Consiglio federale ha inoltre aumentato gli indennizzi per i tragitti nell'ambito del trasporto combinato e per i trasporti di legname, eseguiti quasi esclusivamente da imprese di trasporto svizzere. Il Consiglio federale non reputa pertanto necessarie ulteriori misure.

Risposta del Consiglio federale.