Rapporto della Commissione della gestione sul funzionamento delle autorità di perseguimento penale della Confederazione
07.3576 · Interpellanza urgente · 2007-09-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La pubblicazione del rapporto della Commission della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) sul funzionamento delle autorità di perseguimento penale della Confederazione e l'annunciato rinvenimento di nuovi documenti hanno provocato un acceso dibattito pubblico. Al centro dell'attenzione vi sono sia membri del Consiglio federale sia la CdG-N, che è responsabile del rapporto e la cui credibilità e indipendenza è stata fondamentalmente messa in questione in modo diffamante da diversi esponenti del Parlamento. Nelle settimane a venire deve tornare al centro del dibattito la discussione oggettiva delle constatazioni e raccomandazioni della CdG-N. Inoltre le questioni sorte in relazioni ai documenti venuti alla luce recentemente (documenti Holenweger) devono essere chiarite rapidamente ed esaustivamente.
Ma si pongono soprattutto questioni di fondo concernenti l'indipendenza delle autorità di perseguimento penale e il valore che il Consiglio federale attribuisce a un'efficace lotta alla criminalità economica in Svizzera.
Il Consiglio federale è pertanto pregato di rispondere alle seguenti domande:
1. Condivide il parere secondo cui nel nostro Stato di diritto l'indipendenza delle autorità di perseguimento penale e in particolare del Ministero pubblico della Confederazione è di fondamentale importanza?
2. Non ritiene necessario che, in base alle esperienze finora acquisite, la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione debba essere in futuro affidata interamente a un organo indipendente da influenze politiche (Tribunale federale o un organo di vigilanza ancora da creare)?
3. Cosa pensa di un'elezione del procuratore generale della Confederazione da parte dell'Assemblea federale, in modo da rafforzare la sua indipendenza?
4. È pronto ad attribuire un alto valore alla lotta contro la criminalità economica e la criminalità organizzata e a mettere a disposizione i mezzi necessari?
5. È pronto a pubblicare il parere del perito legale esterno sul rapporto della CdG o almeno a metterlo a disposizione della CdG, nell'interesse di una discussione più oggettiva, ma anche nell'interesse di tutti i membri del Consiglio federale?
6. È pronto a concedere immediatamente alla CdG l'assistenza legale necessaria per acquisire i nuovi documenti e a presentare le necessarie domande alle autorità estere?
7. Ritiene opportuno, viste le attuali circostanze, continuare ad affidare la vigilanza amministrativa sul Ministero pubblico della Confederazione al DFGP fino alla presentazione della risposta del Consiglio federale al rapporto della CdG e fino al chiarimento delle questioni ancora aperte?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Una giustizia indipendente che dispone di sufficienti risorse finanziarie e di personale è indispensabile per uno Stato di diritto. In quanto autorità di perseguimento penale che rispetta i principi del diritto vigente e dell'efficienza, il Ministero pubblico della Confederazione vi contribuisce in modo decisivo. Esso non è tuttavia un'autorità giudiziaria; dal punto di vista del diritto procedurale ha soltanto qualità di parte. Di conseguenza, in virtù del modello della separazione dei poteri, va assegnata al potere esecutivo e non a quello giudiziario. Affinché possa svolgere il suo compito, bisogna garantire che l'organo di sorveglianza non eserciti un'influenza illecita su singoli procedimenti del Ministero pubblico della Confederazione. A tal proposito una vigilanza congiunta sul Ministero pubblico della Confederazione rappresenta una cattiva soluzione. Infatti, già il 3 dicembre 2006 e di nuovo il 26 aprile 2006 il Consiglio federale aveva optato per il concentramento della vigilanza presso il potere esecutivo. Con l'avamprogetto inviato in consultazione il 21 settembre 2007, il Consiglio federale propone perciò di affidare la vigilanza in linea di massima al proprio collegio. Nella lettera ai partecipanti alla consultazione si osserva tuttavia esplicitamente che il Consiglio federale deciderà definitivamente in merito alla questione della sorveglianza quando avrà espresso il suo parere sul rapporto della Commissione della gestione (CdG) e dopo aver preso atto dei risultati della procedura di consultazione. In tal modo si garantisce che il progetto terrà conto, oltre che dei risultati della procedura di consultazione, anche delle conclusioni del rapporto della CdG-N del 5 settembre 2007 dal titolo "Esame del funzionamento delle autorità di perseguimento penale della Confederazione". Ciò vale soprattutto per la questione della vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.
2. Non è realistico concepire un organo indipendente da influenze politiche. Ciò vale sia per il Tribunale federale sia per un organo di vigilanza ancora da creare, anche nel caso in cui quest'ultimo fosse composto esclusivamente di "esperti". Un punto a sfavore della vigilanza da parte del Tribunale federale è il fatto che nei procedimenti dinnanzi a tale tribunale il Ministero pubblico della Confederazione riveste il ruolo di parte e quindi l'imparzialità del tribunale potrebbe essere pregiudicata. Per cui, come avviene nei vicini Stati europei, il Ministero pubblico della Confederazione va posto sotto la vigilanza dell'esecutivo; in quanto parte dell'autorità esecutiva esso sostiene liberamente l'accusa dinanzi a un tribunale imparziale, senza sottostare ad alcuna direttiva.
3. L'elezione del procuratore generale della Confederazione da parte dell'Assemblea federale non è atta a favorire la sua indipendenza. Per garantire l'indipendenza del Ministero pubblico della Confederazione non è decisivo l'organo di nomina, bensì in primo luogo una descrizione precisa delle competenze e dei poteri di vigilanza. Se il procuratore generale della Confederazione fosse eletto dall'Assemblea federale, ma la vigilanza fosse affidata a un'altra autorità, ad esempio al Consiglio federale, la responsabilità verrebbe di nuovo ripartita; una vigilanza unica implica anche la giusta scelta della persona che riveste la carica di procuratore generale della Confederazione.
4. Sì. Il 4 luglio 2007 il Consiglio federale ha deciso di riorganizzare il perseguimento penale a livello federale e di concentrare gli sforzi su casi complessi e onerosi, stabilendo anche i reati da trattare in modo prioritario. I settori prioritari sono il terrorismo, il finanziamento del terrorismo e la criminalità economica. Nel settore della criminalità economica s'intende creare un nuovo fulcro con il trattamento di procedimenti di grandi dimensioni, nonostante in tale settore sussista soltanto una competenza facoltativa della Confederazione.
La riorganizzazione avviene sulla base delle risorse attualmente a disposizione. La necessaria creazione di un centro di competenza per la revisione contabile presso il Ministero pubblico della Confederazione è realizzata mediante il trasferimento di posti. Grazie alla prevista abolizione dell'istruzione preparatoria (Codice di procedura penale) e all'integrazione, già decisa, dell'ufficio dei giudici istruttori nel Ministero pubblico della Confederazione (legge sull'organizzazione delle autorità penali) si eliminano delle sovrapposizioni. Ne risulta un guadagno d'efficienza che è investito nei nuovi settori prioritari.
La riorganizzazione del perseguimento penale a livello federale è quindi attuabile con i mezzi a disposizione. Lo sviluppo della situazione in materia di criminalità è costantemente esaminato dal Ministero pubblico della Confederazione. A seconda delle necessità, delle minacce e delle esperienze acquisite, non si escludono adattamenti nell'attribuzione delle risorse.
5. Il Consiglio federale è disposto a esaminare la questione al momento opportuno.
6. Il Consiglio federale è disposto a sostenere la CdG nel quadro delle sue possibilità legali. La cooperazione per mezzo dell'assistenza legale presuppone tuttavia l'esistenza di un procedimento penale svizzero e si limita fondamentalmente al sostegno reciproco delle autorità giudiziarie, conformemente alle pertinenti disposizioni sull'assistenza giudiziaria (legge sull'assistenza internazionale in materia penale nonché eventuali disposizioni di trattati bilaterali o multilaterali).
7. Il Consiglio federale non vede attualmente alcun motivo per modificare la competenza in materia di sorveglianza amministrativa sul Ministero pubblico della Confederazione.
Risposta del Consiglio federale.