Lexipedia

Cooperazione con la Cina. Verifica degli standard sociali, ambientali e relativi ai diritti umani

07.3606 · Interpellanza · 2007-10-02

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'8 luglio 2007 il Dipartimento federale dell'economia ha reso nota la firma di una dichiarazione comune con la Cina concernente l'avvio di una cooperazione economica e la conduzione di studi di fattibilità interni in vista di eventuali trattative per un accordo di libero scambio fra i due Paesi. Non viene però fatto riferimento alcuno alla volontà dei consumatori svizzeri di sapere se i beni acquistati sono stati prodotti a eque condizioni lavorative e ambientali. Rivolgo dunque al Consiglio federale i seguenti interrogativi:

1. Di quali informazioni dispone in merito al rispetto, da parte della Cina, della Dichiarazione del 1998 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, dichiarazione vincolante per tutti i membri dell'OIL e che prevede in particolare la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio, l'abolizione effettiva del lavoro infantile e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione?

2. Come giudica la decisione della Cina di non ratificare le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 87 sulla libertà sindacale, n. 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, nonché n. 29 e n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato?

3. Come valuta le numerose domande che il comitato di esperti indipendenti dell'OIL (CEARC) ha rivolto al governo cinese in seguito al suo grande interessamento nei confronti della Cina e alla preghiera formulata in riferimento alla Convenzione OIL n. 138, sempre nei confronti del governo cinese, di fornire maggiori informazioni riguardo all'osservazione che molti bambini, invece di andare a scuola, lavorano?

4. Lo studio di fattibilità sull'eventuale avvio di negoziazioni con la Cina in vista di un accordo di libero scambio si sofferma anche sulle condizioni produttive (diritti umani, standard minimi sociali ed ecologici) di merci e servizi di cui si intende facilitare la commercializzazione?

5. Come possono essere informati i consumatori svizzeri in merito alle modalità di produzione di merci e servizi provenienti dalla Cina?

6. Il Consiglio federale è disposto a integrare lo studio di fattibilità con una stima delle ripercussioni dell'accordo di libero scambio sui diritti umani e sul rispetto di standard sociali ed ecologici?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. I recenti rapporti globali, concernenti il seguito dato alla Dichiarazione del 1998 dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, pongono l'accento sulla problematica del lavoro forzato in Cina, proponendo in particolare la riforma del sistema di rieducazione con il lavoro e auspicando un ruolo più importante delle istituzioni del lavoro nella lotta contro la tratta degli esseri umani in e dalla Cina. L'applicazione della dichiarazione da parte dell'OIL avviene mediante misure di cooperazione adottate sul piano nazionale. I quattro principi fondamentali del lavoro dignitoso fanno parte sia delle priorità e delle strategie definite dalla Svizzera nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo, sia dei programmi per lo sviluppo economico. Allo scopo di promuovere il miglioramento delle condizioni lavorative nel settore tessile, la Svizzera finanzia - da sola e con un contributo di 520 000 dollari - un programma comune dell'OIL e dell'UNIDO inerente alla responsabilità sociale delle imprese e comprendente la promozione del dialogo sociale e della negoziazione collettiva. Inoltre, la Svizzera contribuisce ad un programma globale dell'UNIDO relativo alla responsabilità sociale nei gruppi di imprese (cluster).

3. Il Consiglio federale ha preso atto delle osservazioni formulate dagli organi di controllo dell'OIL e segue lo sviluppo della situazione. In occasione della conferenza di giugno 2007, la Cina non ha dovuto fornire spiegazioni relative alla convenzione n. 138 sull'età minima. Nel 2006, la commissione di esperti per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni dell'OIL ha formulato un'osservazione in merito alla Convenzione n. 138 e, secondo il meccanismo di controllo dell'OIL, la Cina è tenuta a fornire spiegazioni a tale riguardo.

4. Nel luglio 2007, il capo del DFE ha stabilito con il ministro del commercio cinese che la prima tappa del percorso verso un possibile accordo di libero scambio (di seguito: ALS) tra Svizzera e Cina sarebbe stata la verifica della fattibilità di tale accordo all'interno dei rispettivi Paesi. I risultati di queste verifiche interne verranno posti a fondamento delle decisioni in merito ad eventuali passi ulteriori. Attualmente, le verifiche inerenti alla fattibilità di un ALS si stanno svolgendo all'interno dell'amministrazione. Nel quadro delle comunicazioni ordinarie concernenti gli ALS, il Consiglio federale informerà le competenti commissioni parlamentari sullo stato dei lavori.

La Svizzera stipula ALS allo scopo di intensificare gli scambi economici con l'altra parte contraente - grazie alla riduzione di dazi e all'eliminazione di altri ostacoli al commercio di natura protezionistica, nonché al miglioramento del quadro di condizioni per servizi e investimenti - e, in questo modo, permettere ad entrambe le parti di sfruttare potenziali di produttività e di crescita maggiori. Ciò serve al potenziamento della piazza economica svizzera e, nel contempo, favorisce lo sviluppo in ambito economico, sociale e di politica ambientale dell'altra parte contraente. Per quanto concerne le condizioni di produzione, il Consiglio federale ritiene che gli accordi suddetti contribuiscano a migliorare le condizioni in cui si trova la popolazione, a rafforzare lo Stato di diritto e, di conseguenza, anche al maggiore rispetto dei diritti umani nei Paesi in questione.

Nell'ambito degli accordi stipulati con Paesi emergenti o in sviluppo, la Svizzera valuta inoltre le possibilità di cooperazione economica e tecnica (ad esempio nel settore dei metodi di produzione rispettosi dell'ambiente o degli standard lavorativi), allo scopo di facilitare lo sfruttamento, da parte di questi Paesi, delle nuove opportunità offerte da un ALS. Il Consiglio federale reputa che tematiche come quelle dei diritti umani o degli standard sociali e ambientali possano essere affrontate con maggiore efficacia in seno agli organismi internazionali competenti in materia (in particolare: ONU, OIL, UNCTAD, OMC).

5. Attualmente non esistono prescrizioni concernenti un obbligo d'informazione sulle condizioni di produzione di beni e servizi. In relazione all'uso di prescrizioni concernenti l'obbligo di etichettatura, va ricordata la necessità di attenersi alle disposizioni dell'accordo generale del 1994 sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale del 1994, come pure dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi. Inoltre, una particolare attenzione va prestata al principio di non discriminazione. Secondo tale principio, le prescrizioni sono da applicare in uguale misura ai prodotti nazionali e a quelli importati (trattamento nazionale) e non possono determinare disparità di trattamento tra questi ultimi (clausola della nazione più favorita). Pertanto, l'obbligo di indicare le condizioni di produzione di merci e servizi di chiara origine cinese non sarebbe conciliabile con le vigenti disposizioni di diritto internazionale.

6. Nell'ambito della verifica della fattibilità di un ALS tra Svizzera e Cina, da parte elvetica verranno considerati anche gli aspetti di cui al punto 4.

Risposta del Consiglio federale.