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Grandi manifestazioni in paesaggi protetti o degni di protezione

07.3612 · Interpellanza · 2007-10-03

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Il governo come valuta la realizzazione di grandi manifestazioni, ad esempio di carattere sportivo o ricreativo, in paesaggi protetti o degni di protezione?

2. Condivide il nostro parere che simili manifestazioni non dovrebbero essere autorizzate in tali siti o che dovrebbero esserlo soltanto previa applicazione di criteri estremamente restrittivi? Chiedo inoltre se ciò non sia già prassi corrente.

3. Il Consiglio federale non ritiene che sarebbe giustificato, ad esempio, incrementare la sorveglianza da parte della Confederazione coinvolgendo i servizi federali interessati o attribuendo alla Confederazione la competenza di rilasciare concessioni?

4. Quali basi giuridiche sarebbe necessario creare in questo caso?

Begründung

Grandi manifestazioni come la staffetta della Jungfrau, l'evento previsto sul Jungfraujoch in vista dell'apertura dell'Euro 2008, spettacoli di volo acrobatico ecc. sono sempre più apprezzati. È pertanto ovvio supporre che manifestazioni di tale portata, di natura sportiva e ricreativa, interessino sempre più anche paesaggi protetti o degni di protezione. L'impatto di tali eventi sull'ambiente non va sottovalutato, nonostante siano da considerare esemplari i notevoli sforzi volti a ridurre al minimo, da parte delle associazioni sportive attive nel settore "outdoor", come ad esempio la Federazione svizzera di corsa d'orientamento (FSCO), le ripercussioni ambientali causate dai partecipanti e dagli spettatori. Nell'ambito dei grandi eventi l'adozione di standard ambientali ancora non può essere data per scontata ovunque. Poiché questi eventi hanno luogo prevalentemente in zone rurali sensibili, occorre valutare la necessità di rafforzare la partecipazione dei servizi federali interessati, conferendo loro voce in capitolo o la facoltà di rilasciare autorizzazioni specifiche. Una tale disposizione è già stata introdotta ad esempio nella legge federale sulle foreste (art. 14 lett. b).

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale condivide il parere dell'autore dell'interpellanza secondo cui l'organizzazione di grandi manifestazioni può ripercuotersi sia sugli habitat della flora e della fauna che sul bisogno di svago e di riposo dell'uomo.

2. In genere le grandi manifestazioni devono essere oggetto di una procedura di autorizzazione cantonale. Secondo la legge forestale, i cantoni sono espressamente tenuti ad assoggettare ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. Un'autorizzazione federale è prevista soltanto per le manifestazioni di volo acrobatico. Detta autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio federale dell'aviazione civile dopo aver sentito l'Ufficio federale dell'ambiente. Il Consiglio federale non è informato in merito alla prassi adottata dai cantoni nell'ambito delle loro competenze per il rilascio delle autorizzazioni.

3./4. Nell'ambito della legislazione concernente la protezione della natura e del paesaggio, sulle foreste e sulla caccia, il governo ha elaborato le basi necessarie per una prassi restrittiva in materia. Per i biotopi protetti dal diritto federale (art. 18a LPN), l'esame delle condizioni di rilascio delle autorizzazioni è soggetto alle prescrizioni di protezione previste dalle relative ordinanze sui biotopi (ordinanza sulle zone palustri, ordinanza sulle bandite federali, ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori). Prescrizioni di protezione simili valgono in genere anche per i biotopi protetti dal diritto cantonale (art. 18b cpv. 1 LPN). L'utilizzazione di zone palustri per grandi manifestazioni di natura sportiva o sociale (art. 23d LPN) è ammissibile soltanto nella misura in cui non è contraria alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime.

Le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni sono tenute ad applicare con coerenza le basi giuridiche vigenti. Pertanto, non è necessaria una nuova normativa federale. Inoltre, il Consiglio federale è del parere che rafforzare la sorveglianza da parte della Confederazione non serva. Per contro, ritiene che per raggiungere gli scopi previsti sia più utile sensibilizzare gli organizzatori e fornire loro consulenza affinché le grandi manifestazioni siano realizzate nel rispetto dell'ambiente (ad es. progetto Ecosport).

Risposta del Consiglio federale.