07.3613 · Interpellanza · 2007-10-03
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rispondere alle seguenti domande:
1. Quante zone ad agricoltura intensiva e zone agricole speciali secondo l'articolo 16a capoverso 3 della legge sulla panificazione del territorio (LPT) sono state create sinora e per quali tipi di aziende? Come valuta il Consiglio federale la loro utilità?
2. Come giudica in generale il pericolo di un aggiramento degli obiettivi di dette zone e della pianificazione del territorio?
3. Come intende arginare il pericolo di diffusione di aziende non agricole (e quindi di sviluppo incontrollato) nelle zone agricole sulla base dell'articolo 16a capoverso 3 LPT?
4. Ritiene che le regolamentazioni sulle zone ad agricoltura intensiva e zone agricole speciali secondo l'articolo 16a capoverso 3 LPT debbano essere limitate o addirittura abrogate?
Begründung
Con la revisione parziale della LPT del 20 marzo 1998 è stato introdotto il nuovo articolo 16a capoverso 3 secondo cui gli edifici e impianti che vanno al di là di un ampliamento interno possono essere ammessi in quanto conformi alla zona se sono situati in un territorio che il cantone ha destinato a tal fine nella zona agricola mediante una procedura di pianificazione. Lo scopo di questo nuovo articolo è quello di tenere conto delle mutate condizioni di produzione dell'agricoltura e di assegnare a questo tipo di aziende una sede idonea. In alcuni cantoni sono quindi state create zone ad agricoltura intensiva o zone agricole speciali, anche se non di rado sono state incluse nella pianificazione, e quindi legittimate, aziende di produzione preesistenti non dipendenti dal suolo (p. es. aziende di orticoltura con grandi serre, imprese artigianali non agricole ricavate da ex aziende agricole ecc.). Considerata la ripartizione della proprietà del suolo, è quasi impossibile trovare buone soluzioni sotto il profilo pianificatorio (p.es. concentrando e annettendo simili zone a zone artigianali esistenti attraverso il raggruppamento di fondi). Ne consegue che tali zone agricole speciali vanno sempre più a vantaggio di grosse aziende non agricole e dai grandi capitali, che così possono insediarsi o espandersi su un suolo agricolo poco costoso. Non sono rare le domande di trasferimento per aziende non dipendenti dal suolo che intendono alienare la loro sede per una zona edificabile o una costruzione e spostarsi in una zona ad agricoltura intensiva. Ci si può quindi chiedere se le zone ad agricoltura intensiva e zone agricole speciali adempiono davvero al loro scopo oppure se addirittura non sono in contrasto con gli obiettivi della LPT.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste:
1. Secondo la legislazione federale, le "zone ad agricoltura intensiva e le zone agricole speciali", qui di seguito "zone agricole speciali", sono autorizzate soltanto nelle aree delle zone agricole definite dal cantone nel quadro di un'apposita procedura di pianificazione (art. 16a cpv. 3 LPT). Siccome, di regola, la pianificazione dell'utilizzazione è una competenza dei comuni, non è possibile esprimere un parere affidabile in merito al numero e alle caratteristiche di tali zone. Le zone agricole speciali sono importanti per l'agricoltura, visto che i relativi edifici e impianti possono essere autorizzati in conformità alla zona per ogni tipo di utilizzazione agricola, dipendente o meno dal suolo. Questo tipo di zona presenta perciò una grande flessibilità per l'agricoltura. Con la delimitazione di zone agricole speciali si intende inoltre impedire che vengano costruiti senza coordinamento e ovunque nelle zone agricole edifici e impianti che servono prevalentemente o esclusivamente all'agricoltura non dipendente dal suolo. Per delimitare le zone agricole speciali in ubicazioni adeguate sotto il profilo della pianificazione del territorio, è previsto lo strumento della ricomposizione particellare (art. 87 segg. della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, RS910.1; e art. 11 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura, RS 913.1).
2. Con l'articolo 38 LPT il Consiglio federale ha obbligato i cantoni a fissare i criteri per la delimitazione di zone agricole speciali nel quadro della pianificazione direttrice o della legislazione. In questo contesto sono stati dichiarati determinanti gli obiettivi e i principi stabiliti nella legge federale sulla pianificazione del territorio (art. 1 e 3 LPT). A sostegno dei cantoni nell'ambito della delimitazione di zone, secondo l'articolo 16a capoverso 3 LPT, l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ha elaborato delle apposite raccomandazioni, pubblicate sul sito Internet dell'ARE (www.are.admin.ch - temi - diritto - costruire fuori zone edificabili - materiali LPT, commenti e aiuti all'esecuzione). Considerata la situazione, il Consiglio federale reputa esiguo il pericolo accennato dall'autore dell'interpellanza, visto che le relative zone sono delimitate sempre nell'ambito di una procedura di pianificazione democratica e in considerazione di tutti gli interessi in gioco.
3./4. All'interno delle zone agricole speciali sono autorizzati soltanto edifici e impianti per la produzione di prodotti agricoli o di orticoltura, in questo contesto non è tuttavia determinante il tipo di produzione. Il Consiglio federale non dispone di informazioni concrete circa eventuali abusi da parte dei cantoni nella delimitazione di zone agricole speciali. Se lo strumento delle zone agricole speciali venisse utilizzato per sviluppare imprese commerciali non agricole, ciò sarebbe in netta contraddizione con la legislazione federale. Vale a dire che verrebbe a mancare il senso delle zone agricole speciali. L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale si occuperà della problematica sollevata dall'autore dell'interpellanza nel quadro dei contatti regolari con i cantoni, in modo da avere una visione d'insieme concreta sulla prassi esecutiva e su eventuali problemi a livello di attuazione. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che soluzioni buone sotto il profilo pianificatorio sono spesso ostacolate dai rapporti di proprietà. Nell'ambito della prevista revisione della legge sulla pianificazione del territorio si cercherà pertanto di adottare soluzioni volte a rafforzare l'importante strumento della ricomposizione particellare.
Risposta del Consiglio federale.