07.3644 · Interpellanza · 2007-10-04
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nell'ambito delle istruzioni recentemente emanate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), che approvano l'esecuzione dei controlli da parte di terzi, invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali sono i motivi alla base dell'assenza di una separazione dei poteri in seno all'Ispettorato federale delle merci pericolose (EGI), visto che funge nel contempo da autorità competente del trasferimento dei controlli a terzi e da società incaricata di controllare i servizi di prova attivi sul piano commerciale, ed è, di fatto, in concorrenza con i nuovi organismi di controllo e di prova che devono essere autorizzati?
2. Per evitare l'attuale conflitto d'interessi, non sarebbe meglio scindere in modo definitivo l'attività dell'EGI in qualità di autorità pubblica dai controlli di routine che effettua sugli imballaggi delle merci pericolose? Se no, per quale ragione?
3. La funzione di autorità pubblica ricoperta dall'attuale EGI non potrebbe essere affidata all'istituto di una scuola universitaria (p. es. PFZ, Istituto per l'analisi della sicurezza, SUP Bienne, SUP Muttenz) oppure a un'organizzazione attiva in un settore analogo (p. es. IPS o DSN), che non sia in concorrenza e non abbia conflitti d'interesse con i nuovi organismi di controllo?
4. Come si giustifica il fatto che nelle istruzioni del DATEC del 20 febbraio 2007 concernenti il trasferimento a periti di compiti di controllo e di prova su recipienti a pressione mobili conformemente al capitolo 6.2 RID/ADR e nelle istruzioni del DATEC del 3 agosto 2007 concernenti la delega a periti di compiti di controllo e di prova su grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) conformemente al capitolo 6.5 RID/ADR sia previsto solamente il trasferimento a cosiddetti "proprietari" e non sia prevista invece l'autorizzazione per organismi di prova neutrali?
5. In che modo si impedisce all'EGI, in qualità di servizio designato dalle succitate istruzioni all'autorizzazione di terzi per l'effettuazione di determinati compiti di prova, di agire con parzialità (p. es. affidando il compito alla propria società Swiss TS AG) e di respingere altri concorrenti?
Begründung
Le ordinanze SDR e RSD designano l'EGI (Ispettorato federale delle merci pericolose), una divisione dell'associazione privata ASIT (Associazione svizzera ispezioni tecniche), quale servizio competente per le prove e le omologazioni, nonché per le autorizzazioni di terzi all'effettuazione di dette prove nel trasporto di merci pericolose.
Dato che l'EGI auspica per sé una posizione di monopolio, con le mozioni Giezendanner e Theiler si chiedeva di autorizzare anche organismi di prova privati per il controllo degli imballaggi delle merci pericolose, analogamente alla prassi in uso da tempo in Europa.
Queste mozioni sono state accolte pro forma mediante le citate istruzioni del DATEC del 20 febbraio e del 3 agosto 2007, ma di fatto tali istruzioni non sono praticamente attuabili per i concorrenti privati dell'EGI, dato che in esse è prevista unicamente l'autorizzazione per esercenti e ditte di riparazione, ma non per imprese specializzate in modo particolare sulle prove. Inoltre, in queste istruzioni viene data facoltà all'EGI, in qualità di autorità privata e nel contempo di organismo di prova, di decidere autonomamente e in modo definitivo sull'autorizzazione di altre imprese (esclusi gli organismi di prova) ad operare sul mercato. Dato che è nel contempo un'autorità pubblica e un organismo di prova operante sul mercato privato, l'EGI non dovrebbe essere esposto più a lungo a questo conflitto d'interessi destinato a non risolversi. La sua funzione di autorità pubblica dovrebbe essere affidata a un'organizzazione non connessa in alcun modo all'EGI o alla sua organizzazione madre, l'ASIT.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore dell'interpellanza constata giustamente che, secondo le ordinanze del 29 novembre 2002 e del 3 dicembre 1996 concernenti il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621) e per ferrovia (RSD; RS 742.401.6), l'Ispettorato federale delle merci pericolose (EGI) o un perito designato dall'EGI possono rilasciare le autorizzazioni per gli imballaggi, i recipienti a pressione, le cisterne e i relativi impianti. Il fatto che l'EGI ricopra la doppia veste di società incaricata di controllare i servizi di prova e di autorità competente del trasferimento dei controlli a terzi è quindi conforme allo spirito di questi testi.
Nei pareri sulle mozioni Giezendanner 05.3388, (Contrôle ADR des citernes, des grands récipients pour vrac et des camions-citerne. Agrément d'entreprises privées", e Theiler 06.3470, "Controlli semplificati", il Consiglio federale si era già dichiarato disposto a sostenere in linea di massima i principi ivi esposti. In effetti, ha già approvato le revisioni proposte in questa direzione, i cui dossier si trovano ora nelle mani del Parlamento (legge sul controllo della sicurezza tecnica, LCSic, e messaggio aggiuntivo concernente la riforma delle ferrovie 2, 1° pacchetto parziale, revisione della disciplina sui trasporti pubblici, revisione TP).
Le istruzioni del DATEC summenzionate hanno lo scopo, per un periodo transitorio in attesa dell'adozione della modifica legislativa proposta, di migliorare la situazione e di mostrare alle imprese interessate a quali condizioni possono essere riconosciute quali periti dall'EGI. Naturalmente le istruzioni devono essere conformi al diritto vigente.
Fatte queste premesse, le risposte del Consiglio federale alle domande poste dall'autore dell'interpellanza sono le seguenti:
1. Questa situazione si iscrive nel quadro della legislazione attuale che parte dal principio che da una parte è necessario garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e dall'altra l'EGI deve finanziare le sue attività esclusivamente tramite tasse. In questo contesto va precisato che l'EGI è un'associazione a scopo non lucrativo. La designazione di periti deve permettere all'EGI di trasferire a terzi le attività, che per un motivo o per un altro, non può svolgere autonomamente (cfr. il passaggio della SDR "in luogo e vece dell'EGI"). Al contrario, questa disposizione non mira né ad accordare diritti a terzi nei confronti dell'EGI, né a dar loro la possibilità di entrare in concorrenza con l'EGI.
2. Le modifiche legislative in questione sono state proposte per consentire di modificare il sistema attuale. Esse sarebbero ad esempio in misura di impedire al servizio preposto alla designazione di organismi di prova di procedere contemporaneamente ai controlli stessi.
3. Esistono numerose possibilità, tra cui quella menzionata dall'autore dell'interpellanza, per regolamentare in futuro i compiti relativi ai controlli delle merci pericolose. Nel progetto LCSic precitato la funzione di autorità incaricata della sicurezza è svolta dall'USTRA o dall'UFT.
4. In base alla concezione attuale e tenendo in considerazione la sicurezza dell'approvvigionamento, la designazione di terzi quali periti deve sottostare a precise limitazioni (cfr. n. 1). Un'ammissione di organismi di prova neutri sarà probabilmente possibile una volta che le proposte di legge pendenti saranno approvate.
5. Le istruzioni hanno proprio per funzione di descrivere i criteri che servono ad accordare lo statuto di perito a terzi e quindi di creare la necessaria trasparenza. Le decisioni negative dell'EGI possono essere impugnate dinnanzi al Tribunale federale amministrativo.
Risposta del Consiglio federale.