07.3694 · Mozione · 2007-10-05
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera, per i conti di libero passaggio non è prescritto alcun tasso d'interesse minimo. Di conseguenza, su questi averi, che restano depositati per anni, sono molto spesso corrisposti interessi assai bassi (negli anni passati al massimo dell'1 a 2 per cento), mentre le banche e gli istituti di previdenza che li gestiscono realizzano rendimenti ben superiori.
Il Consiglio federale è incaricato di trovare una soluzione che rifletta la situazione del mercato e che garantisca agli assicurati titolari di un conto di libero passaggio interessi non inferiori a quelli previsti per gli averi degli altri affiliati attivi del medesimo istituto di previdenza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I conti di libero passaggio costituiscono una forma d'investimento paragonabile ai conti di risparmio delle banche. I tassi d'interesse applicati sono di regola un po' più elevati rispetto a quelli dei conti di risparmio; attualmente ammontano all'incirca al tasso proposto dall'istituto collettore (1,75 per cento). Il versamento d'interessi sui conti di libero passaggio sottostà alla libera concorrenza tra le fondazioni di libero passaggio. Come per la maggior parte dei conti di risparmio, i conti di libero passaggio devono essere estinguibili in qualsiasi momento affinché gli assicurati possano trasferire il loro capitale in un nuovo istituto di previdenza. Se dispone di un orizzonte d'investimento relativamente lungo ed è disposto ad assumere i rischi corrispondenti, il titolare del conto può investire i suoi averi nella maggior parte degli istituti bancari in titoli conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 dell'ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP). Dagli investimenti con una quota di azioni più elevata (fino al 50 per cento) ci si può attendere a lungo termine un rendimento più elevato rispetto al deposito su un conto, anche se con tutti i rischi del caso.
La mozione chiede che sui conti di libero passaggio vengano versati interessi corrispondenti a quelli degli istituti di previdenza. Tuttavia, l'orizzonte d'investimento degli istituti di previdenza non è paragonabile a quello degli istituti di libero passaggio. Contrariamente a questi ultimi, gli istituti di previdenza possono disporre di fondi a lungo termine e correre rischi maggiori. Accogliere la mozione significherebbe in realtà introdurre l'obbligo di applicare di norma ai conti di libero passaggio il tasso d'interesse minimo della previdenza professionale o persino uno più elevato. Questo costringerebbe l'istituto di previdenza a correre rischi d'investimento che non potrebbe sostenere senza notevoli riserve di fluttuazione. In molti casi queste ultime dovrebbero dapprima essere costituite in quanto, contrariamente a un istituto di previdenza, una fondazione di libero passaggio non può presentare una copertura insufficiente e non ha nessuna possibilità di riscuotere contributi di risanamento. Bisogna anche tenere conto del fatto che il fondo di garanzia non fornisce alcuna prestazione per gli istituti di libero passaggio. Infine l'emanazione di disposizioni minime concernenti i tassi d'interesse da corrispondere sui conti di libero passaggio potrebbe destabilizzare gli istituti di libero passaggio.
È auspicabile rafforzare la concorrenza tra gli istituti di libero passaggio, a condizione però di non compromettere la sicurezza. Nell'ambito delle discussioni concernenti le limitazioni d'investimento nella previdenza professionale, un gruppo di specialisti della Commissione federale della previdenza professionale (Commissione LPP) sta esaminando anche le corrispondenti disposizioni d'investimento contenute nell'OLP. In particolare va discusso se sia possibile autorizzare l'impiego di altri prodotti al fine di rafforzare ulteriormente la concorrenza. Un'altra possibilità è che, se la situazione del mercato lo consente e nel rispetto del principio di prudenza, l'istituto collettore faccia da precursore. Inoltre, se si sospettano restrizioni alla concorrenza, è sempre possibile ricorrere alla Commissione della concorrenza.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.