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Tassa di vigilanza secondo la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari. Presa in considerazione degli interessi delle PMI

07.3711 · Mozione · 2007-10-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LAUFIN) deve essere modificata nel modo seguente.

Art. 15 cpv. 1

La Confederazione sostiene i costi delle prestazioni di servizi che la FINMA fornisce nell'interesse generale dell'economia.

Art. 15 cpv. 2 lett. d

Per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro sono determinanti l'importanza economica degli intermediari finanziari affiliati e il numero di membri come pure il loro contributo allo sgravio della FINMA.

Begründung

La LAUFIN addossa il finanziamento dei costi dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ai partecipanti al mercato assoggettati alla vigilanza e agli organismi di autodisciplina (OAD) ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro.

La LAUFIN non disciplina in modo chiaro l'indennizzo delle prestazioni di servizi che la nuova autorità di vigilanza deve fornire nell'interesse generale del Paese. Alla FINMA spettano importanti compiti di interesse pubblico, in particolare la protezione degli investitori e degli assicurati, la tutela della funzionalità dei mercati finanziari nonché il rafforzamento della reputazione e della concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera (art. 5 LAUFIN). I costi di questi compiti sono assunti unicamente dai partecipanti al mercato e dagli OAD. Una regolamentazione simile è irritante.

Nove degli undici OAD riconosciuti conformemente alla legge sul riciclaggio di denaro sono costituiti in gran parte da PMI e sono in particolare queste ultime a essere sottoposte alla vigilanza in ordine al rispetto delle disposizioni di detta legge. Gli altri due OAD sono divisioni interne delle due grandi imprese vicine allo Stato, ossia la Posta e le FFS. Sotto il nome di Western Union le FFS gestiscono la più importante agenzia di trasferimento di denaro contante presente in Svizzera. Nel 2005, la metà circa delle comunicazioni riguardanti i casi di sospetto di riciclaggio di denaro sono state effettuate dalla Western Union. I due OAD della Posta e delle FFS sostengono, attraverso il pagamento della tassa di vigilanza, meno del 5 per cento dei costi complessivi dell'attività di vigilanza, mentre gli altri OAD devono sopportare oltre il 95 per cento dei costi. I servizi finanziari della Posta e delle FFS sono quindi sovvenzionati indirettamente perlopiù da piccoli e medi fornitori di servizi finanziari.

L'articolo 15 capoverso 2 lettera b della LAUFIN esige che la tassa di vigilanza sia calcolata in funzione del numero di membri e del reddito. Spetta al legislatore provvedere affinché i costi siano ripartiti equamente. Attualmente gli OAD che esercitano una vigilanza scrupolosa sui propri membri e per la quale sostengono costi elevati, sgravando in fin dei conti notevolmente la Confederazione dal suo compito di alta vigilanza, sono penalizzati rispetto agli altri OAD, poiché pagano tasse di vigilanza troppo alte. In tal modo, la Confederazione lancia un segnale sbagliato.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Ad articolo 15 capoverso 1 LAUFIN

La legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LAUFIN) è stata approvata dalle Camere federali il 22 giugno 2007 (cfr. FF 2007 4245). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato l'11 ottobre 2007. L'articolo 15 LAUFIN, che disciplina il finanziamento della FINMA, prevede che tutti i costi della FINMA siano assunti dagli assoggettati alla vigilanza, come già accade per la Commissione federale delle banche, l'Ufficio federale delle assicurazioni private e l'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. L'eventuale partecipazione della Confederazione (e di conseguenza dei contribuenti) ai costi della FINMA è stata trattata nel quadro dei dibattiti parlamentari sulla LAUFIN e una proposta in tal senso è stata nettamente respinta in Consiglio nazionale con 108 voti contrari e 54 favorevoli, con la seguente motivazione (BU 2007 N 81segg.): gli assoggettati alla vigilanza traggono un beneficio concreto da tutte le attività dell'autorità di vigilanza. Dette attività sono svolte interamente nell'interesse degli assoggettati alla vigilanza, i quali devono pertanto finanziarle. Il Consiglio federale è quindi del parere che la questione della partecipazione ai costi da parte della Confederazione non debba essere riesaminata a così breve distanza dall'approvazione della LAUFIN.

Ad articolo 15 capoverso 2 lettera d LAUFIN

L'articolo 15 capoverso 2 lettera d della LAUFIN prevede che la tassa di vigilanza per gli organismi di autodisciplina sia calcolata sulla base del loro reddito lordo e del numero dei loro membri. L'articolo 15 capoverso 3 LAUFIN prevede inoltre la possibilità di suddividere la tassa di vigilanza in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare. Ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 LAUFIN, i costi di vigilanza non coperti dagli emolumenti devono essere suddivisi tra i vari ambiti di vigilanza in maniera tale che ad ogni ambito di vigilanza (ad es. ambito di vigilanza degli OAD) siano attribuiti unicamente i costi da esso cagionati (FF 2006 2664). Con la possibilità di riscuotere una tassa fissa di base e una tassa variabile supplementare nonché con i criteri di calcolo elencati nell'articolo 15 capoverso 2 lettera d, la legge prevede sufficiente flessibilità affinché il Consiglio federale possa regolamentare nell'ordinanza sugli emolumenti della FINMA una ripartizione dei costi di vigilanza adeguata ai singoli OAD. Al proposito il Consiglio federale terrà conto anche dell'importanza economica dei singoli OAD. La richiesta di considerare il criterio del "contributo allo sgravio dell'autorità di vigilanza" è invece inopportuna e deve quindi essere respinta. Sulla base dell'articolo 3 lettera a LAUFIN, in correlazione con la legge sul riciclaggio di denaro (RS 955.0), gli OAD sono essi stessi assoggettati alla vigilanza della FINMA. Ai sensi dell'articolo 15 LAUFIN, gli OAD devono sopportare unicamente la parte di costi di vigilanza che essi cagionano in qualità di assoggettati alla vigilanza. Non vi è ragione oggettiva di esonerare gli OAD dai costi da essi cagionati. Ciò produrrebbe indesiderati sovvenzionamenti incrociati. Fintantoché operano per gli intermediari finanziari ad essi affiliati, gli OAD sono finanziati da detti intermediari. Il Consiglio federale ritiene pertanto che il sistema di ripartizione dei costi fissato nella LAUFIN sia adeguato per calcolare i costi di vigilanza cagionati dagli OAD e per suddividerli in maniera proporzionata tra i vari OAD. Il Consiglio federale attuerà i principi di cui sopra nella sua ordinanza sugli emolumenti FINMA; le cerchie interessate, tra cui anche gli OAD, potranno formulare le loro osservazioni nell'ambito di un'indagine conoscitiva.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.