07.3719 · Interpellanza · 2007-10-05
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande concernenti l'influenza della Svizzera sul processo decisionale in seno all'Unione europea:
1. In che modo il Consiglio federale si è adoperato ai fini del mantenimento e dell'ampliamento di detta influenza?
2. Quali tipi di partecipazione alle decisioni sono previsti dagli accordi bilaterali?
3. Come si è modificata l'influenza della Svizzera dopo il no allo SEE e l'allargamento dell'UE a 27 Stati membri?
4. Il Consiglio federale intende rafforzare l'influenza della Svizzera?
5. Che cosa intende fare il Consiglio federale nel caso in cui il presupposto della "partecipazione alle decisioni" non sia o non sia più adempiuto a livello europeo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Svizzera sfrutta tutte le possibilità esistenti, segnatamente quelle previste dagli accordi bilaterali, per esercitare la propria influenza sulla formazione del diritto comunitario che la concerne (cfr. punto 2). Lo stesso avviene in occasione della negoziazione di nuovi accordi, ove si adopera per includere disposizioni pertinenti.
2. Non facendo parte dell'UE, la Svizzera non è inserita nei suoi meccanismi decisionali. A determinate condizioni può tuttavia cercare di influenzare la formazione del nuovo diritto comunitario nei settori coperti da accordi bilaterali. In questo caso, occorre distinguere fra accordi classici e gli accordi di associazione a Schengen/Dublino. Gli accordi classici si basano su un'adozione del diritto comunitario oppure mirano a una partecipazione della Svizzera a programmi comunitari. Taluni accordi presentano entrambe le caratteristiche, come l'accordo sulla statistica. Quando la Svizzera riprende il diritto comunitario, nell'atto finale dell'accordo è previsto che esperti svizzeri partecipino, sia pure limitatamente, a determinati gruppi di lavoro e comitati del Consiglio dell'UE (è il caso ad esempio dell'accordo sul trasporto aereo e, in una certa misura, dell'accordo sulla libera circolazione delle persone); se invece non è prevista espressamente una partecipazione di esperti svizzeri, la Commissione europea s'impegna a consultarli nella fase precedente l'elaborazione di un atto comunitario (questa norma è comparabile a quella applicata nello SEE ed è valida per gli altri accordi bilaterali che non rientrano in una delle categorie menzionate qui di seguito). Nel caso degli accordi che prevedono una partecipazione svizzera a programmi comunitari come quelli sulla ricerca o su Media, la Svizzera - che contribuisce finanziariamente a tali programmi - siede con gli Stati membri dell'UE nei comitati di gestione di questi programmi. In tal modo ha la possibilità di esercitare la propria influenza, anche se non ha diritto di voto. Gli accordi di associazione a Schengen/Dublino rappresentano un caso particolare poiché permettono alla Svizzera di partecipare all'intera procedura di elaborazione del diritto comunitario in questo settore (consultazione di esperti nazionali da parte della commissione prima dell'elaborazione di un atto, comitati della commissione, lavori del Consiglio dell'UE fino a livello ministeriale), pur non disponendo di un diritto di voto formale.
3. Dopo il no popolare del 1992 allo Spazio economico europeo, nei suoi rapporti con l'UE la Svizzera ha deciso di seguire la via bilaterale. In tutti gli accordi che sono stati negoziati da allora la Svizzera ha cercato di sviluppare al massimo le proprie possibilità di partecipazione. L'allargamento dell'UE a 27 Stati membri non ha cambiato nulla da questo punto di vista, anche se l'UE tende a concentrarsi viepiù sui suoi affari interni.
4. Nel quadro di eventuali futuri negoziati, il Consiglio federale cercherà come ha fatto sinora di esercitare la massima influenza nell'ambito dell'elaborazione del diritto comunitario pertinente per la Svizzera.
5. Per il Consiglio federale, la prosecuzione della cooperazione bilaterale è attualmente la strategia più adatta per difendere gli interessi della Svizzera nei confronti dell'UE. Questa situazione non muterà fintanto che il grado di codecisione nel quadro degli accordi bilaterali e il margine di manovra per l'attuazione delle proprie politiche saranno giudicati sufficienti. Se questa condizione non dovesse più essere soddisfatta, occorrerà adeguare i nostri strumenti di politica europea.
Risposta del Consiglio federale.