07.3720 · Interpellanza · 2007-10-05
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
La Svizzera ha concluso con l'UE oltre 100 accordi bilaterali. Per la loro trasposizione i comitati misti svolgono un compito importante. Discutono i problemi relativi alla trasposizione degli accordi e prendono decisioni vincolanti in merito alla modifica di disposizioni incompatibili con questi. Tali comitati misti sono composti di collaboratori dell'amministrazione e di periti che non sottostanno direttamente a un controllo parlamentare. Poiché in tali comitati sono prese decisioni vincolanti, si pone la questione della loro legittimazione democratica.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Può il pubblico avere una visione d'assieme sui comitati misti esistenti e sui loro membri?
2. In quale modo è garantita la trasparenza delle decisioni di questi comitati? Come vengono comunicate le ripercussioni di tali decisioni sulla Svizzera?
3. Quali provvedimenti si potrebbero prendere al fine di migliorare la legittimazione democratica dei comitati misti?
4. Secondo il Consiglio federale le possibilità di influenza democratica del Parlamento con gli attuali accordi bilaterali è maggiore rispetto a quella che avrebbe quest'ultimo se la Svizzera fosse membro dell'Unione europea?
5. Lo statuto di membro della Svizzera nell'Unione europea non rappresenterebbe maggiori vantaggi, sotto il profilo della legittimazione democratica e l'influenza del sovrano e del Parlamento, rispetto alla situazione attuale con gli accordi bilaterali?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'elenco dei comitati misti Svizzera-UE è accessibile sul sito Internet dell'Ufficio dell'integrazione (www.europa.admin.ch). Per quanto concerne le delegazioni svizzere, l'ufficio prioritariamente responsabile del dossier presiede la delegazione. L'Ufficio dell'integrazione e la Missione della Svizzera presso l'Unione europea sono di regola sempre rappresentati, mentre gli uffici interessati e i cantoni vi partecipano in funzione dei temi in discussione. Le persone che partecipano ai comitati misti cambiano pertanto da una riunione all'altra in funzione degli oggetti all'ordine del giorno. Dopo ogni riunione dei comitati misti viene pubblicato un comunicato stampa, mentre informazioni sui comitati possono essere ottenute dalle persone responsabili del dossier.
2. A seconda del contenuto, le decisioni dei comitati misti sono pubblicate nella raccolta ufficiale del diritto federale. Nell'Unione europea, le decisioni dei comitati misti sono accessibili sul sito delle istituzioni e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Inoltre, le decisioni adottate dai comitati misti istituiti dagli accordi bilaterali I e II sono pubblicate nella raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali (http://www.admin.ch/ch/i/eur/index.html). Gli effetti delle decisioni dei comitati misti soggette all'approvazione del Parlamento sono descritti nel messaggio del Consiglio federale. Il contenuto e le eventuali conseguenze delle decisioni dei comitati misti che non sono soggette all'approvazione del Parlamento sono parte integrante del rapporto annuale sui trattati internazionali conclusi dal Consiglio federale, dai dipartimenti, dai gruppi o dagli uffici.
3. L'approvazione a livello svizzero delle decisioni dei comitati misti è soggetta alle stesse regole di quelle applicabili in materia di approvazione e di modifica dei trattati internazionali (art. 166 cpv. 2 Cost., art. 24 cpv. 2 LParl, art. 7a LOGA). L'approvazione degli accordi internazionali compete di regola al Parlamento. In determinati casi una legge o un accordo internazionale approvato dal Parlamento conferisce tale competenza al Consiglio federale. È in collaborazione con gli uffici competenti che si stabilisce caso per caso e tenendo conto del contenuto materiale della decisione e delle sue ripercussioni se la competenza di approvare una decisione del comitato misto spetti al Parlamento o al Consiglio federale. Se le condizioni per un'approvazione da parte del Consiglio federale non sono soddisfatte, le decisioni dei comitati misti sono sottoposte all'approvazione del Parlamento. Affinché la delegazione svizzera sia abilitata ad approvare la decisione del comitato misto, la procedura d'approvazione svizzera deve di regola essere terminata. In casi eccezionali può succedere che le decisioni siano adottate in via provvisoria, dichiarando salve le procedure d'approvazione interne. Le competenze parlamentari, definite nell'ordinamento giuridico svizzero sono quindi pienamente rispettate. Qualora il decreto d'approvazione sia soggetto a referendum in materia di trattati internazionali conformemente ai dettami costituzionali, ovviamente anche i diritti popolari sono pienamente rispettati.
4./5. Come già spiegato dal Consiglio federale nel rapporto Europa 2006, un'eventuale adesione comporterebbe una delega parziale dei diritti di sovranità e la legittimazione democratica nei settori di competenza della Comunità sarebbe essenzialmente garantita dal Parlamento europeo in seno al quale la Svizzera sarebbe rappresentata. Nel processo legislativo comunitario i principali organi decisionali sono il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri nel quale la Svizzera sarebbe rappresentata dal Consiglio federale. L'influenza del Parlamento nazionale e del popolo nei settori di competenza comunitaria sarebbe esercitata in maniera indiretta mediante il controllo del Consiglio federale, che garantirebbe la partecipazione del nostro Paese al processo decisionale. Nei settori in cui la Comunità adotta direttive, il Parlamento e il popolo potrebbero decidere le relative misure d'attuazione entro i margini di manovra lasciati agli Stati membri.
Il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali è una preoccupazione importante in seno all'UE. Già il protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, testo allegato al Trattato di Amsterdam in vigore (GU N° C 340 del 10 novembre 1997), prevede un'informazione sistematica e tempestiva dei Parlamentari nazionali sui progetti di atti giuridici e la possibilità per la COSAC (Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'UE) di esprimere il proprio parere in merito. Il Trattato di riforma adottato a Lisbona contiene nuove disposizioni e un protocollo aggiuntivo che precisano ed ampliano gli attuali diritti dei Parlamenti nazionali.
Risposta del Consiglio federale.