07.3728 · Interpellanza · 2007-10-05
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Il diritto svizzero prevede norme specifiche applicabili all'attività finanziaria degli amministratori di beni indipendenti e degli altri consulenti finanziari, o per il momento bastano in questo campo le disposizioni ordinarie del Codice delle obbligazioni?
2. Quali proposte può considerare il Consiglio federale in questo momento per colmare la palese lacuna che tocca questo settore?
Begründung
A partire dal mese di gennaio del 2009, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) entrerà in funzione e soprattutto subentrerà alla Commissione federale delle banche (CFB). Questo passo avanti e il coordinamento in materia di controllo della piazza finanziaria vanno accolti positivamente e sono benvenuti. Tuttavia, è già stata sottolineata una lacuna non trascurabile per l'efficacia di questo compito e per la reputazione del nostro Paese: l'attività degli amministratori di beni indipendenti non è sufficientemente regolamentata. L'osservazione è legittima in quanto l'esperienza insegna che, grazie all'immagine della Svizzera, la clientela può indubbiamente essere attirata da società a volte poco o addirittura molto poco affidabili, che promettono mari e monti ma la cui principale competenza consiste in realtà nel dilapidare il capitale affidato loro. Attualmente, accanto a operatori generalmente in tutto e per tutto seri (organizzati a livello professionale), per i quali una sorveglianza della loro attività da parte dello Stato non può che essere un vantaggio, pressoché chiunque può dirsi amministratore di beni o consulente finanziario e cagionare gravi danni ai risparmiatori, siano essi facoltosi o molto modesti. È dunque opportuno sapere senza indugio in che modo è possibile completare il dispositivo della FINMA e le norme che essa dovrà applicare, al fine di includere anche il lavoro degli amministratori di beni indipendenti e degli altri consulenti finanziari.
Stellungnahme des Bundesrates
1. A partire dal 1° gennaio 2009 i gerenti patrimoniali indipendenti e i consulenti finanziari ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 capoversi 2 e 3 della legge sul riciclaggio di denaro (RS 955.0) sottostanno alla vigilanza dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro rispettivamente della FINMA.
L'attività dei gestori patrimoniali indipendenti che amministrano investimenti collettivi è sottoposta alla legge sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31). Secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettera f LICol i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi svizzeri necessitano un'autorizzazione dell'autorità di vigilanza CFB (in seguito FINMA dalla sua entrata in funzione).
In virtù dell'articolo 13 capoverso 4 LICol, i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi esteri domiciliati o con sede in Svizzera possono essere sottomessi a detta vigilanza su base volontaria nella misura in cui la legislazione estera esiga una simile vigilanza e se gli investimenti collettivi di capitali esteri sottostanno a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
Infine, i gerenti patrimoniali indipendenti e i consulenti finanziari che rientrano nella definizione di commercianti ai sensi dell'articolo 2 lettera d della legge sulle borse (RS 954.1) sottostanno alla vigilanza della CFB fino all'entrata in funzione della FINMA, che le subentrerà.
2. Nella fase preparatoria della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, la commissione Zimmerli è stata incaricata di esaminare l'opportunità di estendere la vigilanza prudenziale ai gerenti patrimoniali indipendenti, agli introducing broker e ai commercianti di divise. Nel terzo rapporto parziale, "Estensione della vigilanza prudenziale", gli esperti hanno concluso che occorrono misure urgenti solo nei confronti di gerenti di investimenti collettivi di capitale esteri. Pur consapevole del fatto che una decisione di principio sulla vigilanza prudenziale degli altri intermediari finanziari spetta al Consiglio federale, la commissione Zimmerli ha comunque raccomandato di procedere a tappe e di agire unicamente in caso di reale necessità.
Con decisione del 19 ottobre 2005, il Consiglio federale ha rinunciato a estendere la vigilanza prudenziale ai gerenti patrimoniali indipendenti. Dato che la LICol disciplina in modo soddisfacente lo statuto dei gerenti di investimenti collettivi esteri, l'unica categoria per la quale esiste una lacuna da colmare rapidamente, il Consiglio federale non ha ritenuto opportuno generalizzare la vigilanza prudenziale alle altre classi di gerenti patrimoniali indipendenti e ai consulenti finanziari.
Lungi dal migliorare l'efficacia della vigilanza, la generalizzazione della vigilanza prudenziale creerebbe un sovraccarico di lavoro per l'autorità di vigilanza, che potrebbe essere penalizzata in termini di efficienza, e provocherebbe costi difficilmente sopportabili per i piccoli gerenti, che sarebbero quindi destinati a scomparire.
In ultima analisi occorre tenere presente che, sebbene sia garante di una certa tutela, la vigilanza statale non protegge in modo assoluto gli investitori dall'incompetenza di taluni gerenti patrimoniali indipendenti o consulenti finanziari.
Per queste ragioni, il Consiglio federale ritiene che attualmente non vi sia motivo per sottoporre tutti i gerenti patrimoniali indipendenti e consulenti finanziari alla vigilanza prudenziale. Laddove necessario esso non tarderà tuttavia ad adottare i provvedimenti che si impongono. Per il momento il Consiglio federale intrattiene contatti regolari con le cerchie interessate e segue attentamente l'evoluzione della situazione, in particolare sul piano internazionale.
Risposta del Consiglio federale.