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07.3729 · Interpellanza · 2007-10-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È a conoscenza dell'esistenza dell'agenzia Frontex e del ruolo da essa svolto?

2. Può confermare che la Svizzera non è e non sarà tenuta a parteciparvi in considerazione dei suoi impegni internazionali, in particolare la sottoscrizione degli accordi di Schengen e Dublino?

Begründung

L'Unione europea (UE) intende proteggere i propri confini, soprattutto quelli con l'Africa, mediante un'apposita agenzia, denominata Frontex. Sembra che si tratti di guardie di confine marittime operanti nel Mediterraneo e nell'Atlantico, nelle vicinanze delle Isole Canarie. In tal caso occorre seriamente preoccuparsi in merito al ruolo di quest'agenzia e alle istruzioni che impartirà al suo personale nei confronti dei rifugiati della fame, o addirittura dei rifugiati climatici, che tentano di entrare in Europa. Le attuali esperienze mostrano che la pressione migratoria conduce, in questi luoghi, a ripetuti drammi. Sicuramente non è semplice trovare una soluzione. Ciò nonostante, è importante che la Svizzera non sia, per il momento, implicata nell'attività dell'agenzia Frontex, o in compiti analoghi. Essa deve cercare di contribuire in altro modo - mediante il sostegno allo sviluppo e una politica climatica responsabile - a risolvere le cause di questa pressione migratoria, anziché sostenere il ricorso a palliativi discutibili.

Stellungnahme des Bundesrates

L'intensificazione delle attività di controllo e di sorveglianza alle frontiere esterne rappresenta una misura di compensazione necessaria nei confronti della libera circolazione delle persone nello spazio Schengen. La responsabilità in merito ai controlli e alla sorveglianza delle frontiere esterne compete agli Stati membri, i quali sono però vincolati da prescrizioni comuni atte a garantire un livello elevato e uniforme in materia di controllo e di sorveglianza. Al fine di assicurare l'applicazione di queste prescrizioni comuni e di coordinare la collaborazione operativa tra gli Stati membri in tale ambito, è stata istituita l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). I compiti, la struttura e il finanziamento dell'agenzia sono definiti nel regolamento UE (CE) n. 2007/2004 istitutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (regolamento Frontex). L'agenzia coordina, tra l'altro, la cooperazione operativa tra gli Stati aderenti a Schengen, segnatamente le operazioni congiunte e lo scambio di informazioni. Essa collabora direttamente con gli Stati membri e decide in merito al finanziamento delle operazioni congiunte e dei progetti pilota. L'agenzia sostiene gli Stati membri nell'ambito della formazione delle guardie di confine ed effettua analisi dei rischi.

Il regolamento Frontex è completato dal regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere (regolamento RABIT). Le squadre di intervento rapido alle frontiere (cosiddette RABIT, "Rapid Border Intervention Teams") vengono impiegate in casi in cui uno Stato aderente a Schengen necessita di un sostegno a livello internazionale, per garantire la sicurezza della propria frontiera esterna contro la migrazione illegale. Esse sono costituite da guardie di confine di tutti gli Stati aderenti a Schengen e impiegate dall'agenzia su richiesta di uno Stato membro.

1. Sì, il Consiglio federale è a conoscenza dell'agenzia europea per le frontiere esterne Frontex e del relativo regolamento nonché di quello riguardante le RABIT. Entrambi i regolamenti costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione (AAS) del 26 ottobre 2004, data nella quale il regolamento Frontex è stato notificato alla Svizzera. Il regolamento RABIT, invece, è stato notificato il 4 luglio 2007. La ripresa da parte della Svizzera di entrambi i regolamenti avviene nell'ambito di uno scambio di note che rappresenta un trattato internazionale. A causa della sua portata (responsabilità finanziaria e adeguamento della legge sulle dogane), la trasposizione dei regolamenti Frontex e RABIT nel diritto nazionale deve essere approvata dall'Assemblea federale ed eventualmente dal popolo (nell'ambito di un referendum facoltativo).

Dall'11 dicembre 2006 al 15 marzo 2007 l'Amministrazione federale delle dogane ha svolto una procedura di consultazione in merito all'approvazione e alla trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE. La maggior parte delle persone coinvolte e delle cerchie interessate si sono espresse a favore di una partecipazione. L'approvazione del progetto da parte del Parlamento è prevista presumibilmente per inizio 2008.

2. In linea di massima la Svizzera, quale futuro Stato associato a Schengen, è tenuta a partecipare alle attività di Frontex. In caso di mancata ripresa dei regolamenti da parte della Svizzera, potrebbe essere applicata la procedura speciale prevista nell'AAS, che porta a una sospensione, se non addirittura a una cessazione degli accordi di associazione a Schengen e Dublino.

In vista di Euro 2008 la Svizzera intrattiene già da ora, su base provvisoria, contatti regolari con l'Agenzia europea per le frontiere esterne, che le permettono di scambiare informazioni e di beneficiare delle analisi dei rischi di Frontex.

Risposta del Consiglio federale.