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07.3732 · Postulato · 2007-10-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di verificare le possibilità legislative e di presentare un rapporto che esamini se la chiave di distribuzione pro capite degli utili della BNS può essere estesa agli Svizzeri all'estero. Questi fondi dovrebbero essere impiegati a favore degli interessi a carattere generale, come quelli delle scuole svizzere all'estero.

Begründung

Le scuole svizzere all'estero sono tenute a presentare una quota minima pari al 20 per cento di scolari di cittadinanza svizzera. Queste scuole non sono utili solo agli Svizzeri all'estero come centri di formazione e di incontro, bensì rappresentano anche un valido contributo alla mediazione culturale e all'aiuto allo sviluppo. Il finanziamento delle scuole svizzere all'estero è garantito solo parzialmente e mancano fondi, in particolare per la costruzione di nuove scuole svizzere in Paesi importanti come la Cina, l'India, la Russia dove sempre più famiglie svizzere, spesso durante un periodo limitato, sono attive professionalmente. Per garantire il finanziamento delle scuole svizzere o di simili interessi a carattere generale degli Svizzeri all'estero, la ripartizione pro capite degli utili della BNS non dovrebbe andare a favore solo della popolazione residente in Svizzera, bensì anche degli Svizzeri all'estero. Una distribuzione pro capite pari a 10 a 20 franchi sarebbe sufficiente per superare le difficoltà di finanziamento che si stanno viepiù delineando per le scuole svizzere.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La Costituzione (art. 99 cpv. 4) stabilisce che l'utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai cantoni. Questa disposizione costituzionale viene precisata nella legge sulla banca nazionale. Secondo l'articolo 31 capoverso 2 l'importo dell'utile iscritto a bilancio che supera la distribuzione del dividendo è ripartito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai cantoni. Fino all'entrata in vigore della NPC, la quota spettante ai cantoni sarà distribuita in funzione della loro popolazione e della loro capacità finanziaria.

Le distribuzioni annuali della Banca nazionale fluiscono nel budget della Confederazione e dei cantoni, senza vincoli di destinazione. Il ricorso al fattore "popolazione" serve unicamente a determinare la quota spettante ai cantoni e non dice nulla sull'impiego dei mezzi. Poiché secondo la legge due terzi della distribuzione annuale sono destinati ai cantoni, la richiesta contenuta nel postulato non comporterebbe minori entrate solo per la Confederazione, ma creerebbe piuttosto un vincolo per una parte della quota della Confederazione, assegnando - a livello di legge - a un determinato gruppo della popolazione una quota della distribuzione. Ciò non corrisponde alla collaudata prassi attuale. Una modifica della legge ai sensi del postulato comporterebbe inoltre il rischio che anche altri gruppi di popolazione richiedano un privilegio simile.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.