07.3738 · Interpellanza · 2007-10-05
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La legge federale sugli acquisti pubblici e la relativa ordinanza prevedono che la Confederazione assegni le sue commesse di servizi in Svizzera soltanto a imprese che garantiscono l'osservanza delle condizioni di lavoro, delle disposizioni in materia di protezione del lavoro (legge sul lavoro, legge sull'assicurazione contro gli infortuni) e della parità salariale tra donna e uomo (legge sulla parità dei sessi). Le condizioni di lavoro sono in particolare quelle definite nei contratti collettivi di lavoro.
In data 11 dicembre 2003 la VISCOM, assieme ai sindacati Comedia e SYNA, ha firmato con l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), in rappresentanza della Confederazione, un contratto volto ad assicurare - sulla base delle disposizioni di legge menzionate - che l'UFCL, quale servizio centrale d'acquisto delle pubblicazioni dell'amministrazione federale, possa assegnare i propri contratti di stampa esclusivamente alle imprese dell'industria grafica che garantiscono l'osservanza delle condizioni di lavoro, delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e della parità salariale tra donna e uomo. Nel contratto è stato regolamentato anche il controllo.
Con lettera del 23 ottobre 2006 l'UFCL ha disdetto il contratto di controllo in vigore senza rispettare il termine di disdetta, adducendo tra i motivi "la scarsità di personale e mezzi finanziari".
Chiedo al Consiglio federale:
- se intende accettare il fatto che con questa decisione dell'Ufficio federale l'aggiudicazione delle commesse della Confederazione avverrà in definitiva, ed erroneamente, soltanto in funzione del prezzo e non nel rispetto delle suddette disposizioni del diritto federale;
- se è disposto ad adoperarsi affinché il contratto di controllo sia rinnovato e attuato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale constata che gli acquisti della Confederazione vengono effettuati conformemente all'accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422) e in applicazione delle relative prescrizioni in materia di aggiudicazione. Secondo l'articolo 8 della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) e gli articoli 6 e 7 dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11), le commesse possono essere affidate soltanto a imprese che osservano le condizioni di lavoro quali le disposizioni in materia di protezione del lavoro e la parità salariale. Questo vale anche dopo la disdetta del cosiddetto contratto di controllo nel settore dell'industria grafica.
Decisivo per la disdetta del contratto di controllo è stato il fatto che, da una parte, gli organi di controllo non erano completamente indipendenti e, dall'altra, l'attuazione del contratto nella pratica era difficoltosa. La concezione degli acquisti si basa su aggiudicazioni di commesse efficienti e veloci. I controlli effettuati nell'ambito dell'esecuzione del contratto durano fino alla validità giuridica dell'esito, ovvero per 90 giorni. A questo si aggiungono le difficoltà legate ai controlli di offerenti dall'estero, o all'estero, come pure agli esercizi misti con parti dell'impresa assoggettate e parti non assoggettate al contratto collettivo di lavoro. Il Consiglio federale prende atto che l'UFCL non rinnoverà il contratto di controllo per i suddetti motivi. Esso sostiene l'intenzione dell'UFCL di effettuare i controlli in modo più efficiente e afferma espressamente che l'osservanza delle disposizioni sugli appalti può essere assicurata in altro modo: lo strumento di controllo da anni impiegato negli acquisti della Confederazione è l'autodichiarazione, che deve essere presentata per scritto dagli offerenti e nella quale questi ultimi dichiarano di osservare le relative disposizioni legali. L'UFCL, quale servizio centrale d'acquisto delle pubblicazioni, esamina le autodichiarazioni in base all'elenco corrente, pubblicato annualmente dall'ufficio del lavoro dell'industria grafica. In questo elenco figurano le imprese che rispettano il contratto, il che fornisce una possibilità di controllo semplice ed efficace. Pertanto, dalla disdetta del contratto da parte dell'UFCL non si può dedurre che le disposizioni del diritto federale sugli acquisti pubblici non siano rispettate. Con l'entrata in vigore della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) il 1° gennaio 2008, viene anche introdotta una nuova possibilità di sanzione. I datori di lavoro che disattendono ripetutamente o in modo grave l'obbligo di notificazione e autorizzazione secondo il diritto delle assicurazioni sociali e il diritto in materia di stranieri possono essere esclusi dagli acquisti pubblici per un periodo massimo di cinque anni.
Nel quadro dell'attuale revisione del diritto sugli acquisti pubblici bisogna inoltre tener presente che le commesse della Confederazione non possono essere affidate a offerenti che non osservano le condizioni di lavoro, le disposizioni in materia di protezione del lavoro o il principio della parità salariale tra donna e uomo.
Il Consiglio federale sottolinea che nell'aggiudicazione di commesse della Confederazione l'offerta più favorevole dal profilo economico ottiene l'appalto, come sancito dal diritto federale sugli appalti pubblici. Questo principio trova applicazione anche in commesse il cui valore non raggiunge la soglia secondo la legge federale sugli acquisti pubblici. Il rilevamento dell'offerta più favorevole dal profilo economico avviene in particolare sulla base di criteri d'aggiudicazione quali la scadenza, la qualità, il prezzo, l'economicità, il servizio clientela, l'opportunità della prestazione, la compatibilità ambientale e via di seguito. Il prezzo è importante ma non rappresenta l'unico criterio.
Inoltre, il Consiglio federale non mette in dubbio i comprovati raggiungimenti del partenariato sociale né mediante il diritto sugli acquisti né in altri modi.
Risposta del Consiglio federale.