07.3743 · Postulato · 2007-10-05
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
In considerazione dell'incidente aereo verificatosi a Basilea il 23 luglio 2007, si incarica il Consiglio federale di esaminare se e come modificare le norme in materia di responsabilità civile per i velivoli sperimentali e i loro detentori.
Begründung
Il 23 luglio 2007 un aereo immatricolato come velivolo sperimentale è precipitato, poco dopo il decollo, sulla città di Basilea. Nell'incidente il pilota ha perso la vita. Secondo quanto riportato dalla stampa, i 1700 litri di benzina imbarcati costituivano oltre la metà del peso complessivo del velivolo. Per quanto tragico, l'incidente avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi per le persone e l'ambiente. A questo riguardo risulta molto opportuna la disposizione operativa emanata dall'UFAC il 10 settembre 2007, che vieta il sorvolo di zone densamente popolate agli aerei sperimentali in fase di decollo.
L'incidente aereo di Basilea fa sorgere però anche domande in merito alla copertura assicurativa. Se, per esempio, l'aereo fosse caduto sul vicino ospedale, su una scuola o su un'industria chimica, le conseguenze in termini di dolore umano e di danni materiali sarebbero state ancora maggiori. In questo contesto è necessario esaminare se la copertura massima attualmente prevista è sufficiente o se deve essere aumentata. Occorre anche prendere in esame la possibilità di introdurre un obbligo di assicurazione anche per le negligenze dei piloti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La responsabilità civile verso terzi è regolata in modo dettagliato nel diritto svizzero dell'aviazione. La legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) stabilisce, all'articolo 64, una responsabilità dell'esercente dell'aeromobile indipendente dalla colpa (responsabilità causale o oggettiva), secondo la quale l'esercente risponde dei danni causati dal suo aeromobile a persone e a cose che si trovano a terra. Deve quindi solamente essere fornita la prova del danno e della relazione causale (vale a dire il fatto che il danno è stato causato dall'aeromobile). La colpa non deve essere dimostrata, indipendentemente dal fatto che sia o meno dovuta a negligenza.
Inoltre, l'esercente di un aeromobile iscritto nella matricola svizzera deve essere assicurato contro la responsabilità civile verso terzi (art. 70 LNA). In questo modo si garantisce che i danneggiati possano essere risarciti indipendentemente dalla capacità economica dell'esercente.
All'articolo 123 e seguenti dell'ordinanza sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01) sono disciplinati i dettagli dell'obbligo assicurativo. L'articolo 125 ONA fissa la copertura assicurativa minima, espressa in diritti speciali di prelievo (1 DSP = 1,85 franchi). Gli importi dipendono dal peso dell'aeromobile e vanno da 0,75 milioni di DSP per aeromobili con peso al decollo inferiore a 500 chilogrammi fino a 700 milioni di DSP per aeromobili con peso al decollo uguale o superiore a 500 tonnellate.
Nel caso dell'incidente di Basilea, si trattava di un velivolo con un peso al decollo massimo di 2700 chilogrammi. Ciò corrisponde a una copertura assicurativa minima di 3 milioni di DSP, cioè circa 5,5 milioni di franchi.
Queste coperture assicurative minime sono il risultato di calcoli la cui validità è generalmente riconosciuta. Tali calcoli si basano sulla relazione esistente fra il peso dell'aeromobile e l'entità dei possibili danni, tenendo tuttavia conto della sopportabilità dei premi assicurativi da parte dell'esercente dell'aeromobile stesso. Le coperture corrispondono inoltre agli importi indicati dal regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili. Con decisione n. 2/2005 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 25 novembre 2005, la Svizzera ha recepito questo regolamento (RU 2006 1413).
Il Consiglio federale non è a conoscenza di alcun evento in cui la copertura assicurativa prescritta non sarebbe stata sufficiente ed è quindi dell'opinione che le coperture assicurative minime attualmente in vigore siano adeguate. Per contro, sostiene tutti gli sforzi che sono compiuti a livello internazionale per verificare queste coperture minime come, per esempio, i lavori attualmente in corso in relazione alla revisione della Convenzione di Roma del 7 ottobre 1952 relativa alla responsabilità per danni a terzi sulla superficie provocati dagli aeromobili.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.