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07.3749 · Postulato · 2007-10-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a lanciare, in collaborazione con i cantoni, un programma di promozione affinché gli alberi estirpati a causa del fuoco batterico vengano tempestivamente sostituiti.

Begründung

La grave epidemia di fuoco batterico verificatasi in estese aree della Svizzera ha portato all'estirpazione obbligatoria di diverse migliaia di alberi da frutto ad alto fusto. Questi ultimi costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio di molte regioni svizzere nonché un importante habitat naturale per diversi volatili e organismi utili.

La Confederazione versa un contributo finanziario per l'estirpazione obbligatoria, tuttavia non esiste alcun incentivo per i contadini colpiti a compensare questa perdita attraverso l'impianto sostitutivo. Il cantone Appenzello Esterno è un esempio di come la situazione può essere gestita in altra maniera. Grazie al sostegno finanziario del fondo svizzero per il paesaggio, ha avviato un programma di promozione affinché gli alberi estirpati a causa del fuoco batterico vengano tempestivamente sostituiti. Le esperienze raccolte in diversi anni sono estremamente positive e il programma dovrebbe essere preso d'esempio per un approccio intercantonale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel quadro della compensazione ecologica, la Confederazione sostiene con contributi cospicui gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi. Se vengono rispettati i relativi oneri, per singolo albero possono essere versati 15 franchi quali pagamenti diretti, 20 franchi per la qualità biologica e 5 franchi per l'interconnessione, per un totale di 40 franchi. Nel 2006 le uscite della Confederazione in termini di contributi sono state di circa 43,7 milioni di franchi. Nell'ambito della "PA 2011" si prevede di aumentare i contributi per la qualità biologica da 20 a 30 franchi per singolo albero.

Il sostegno da parte della Confederazione mediante il versamento di contributi nell'ambito delle misure fitosanitarie (ordinanza sulle protezione dei vegetali; RS 916.20) costituisce un elemento fondamentale della strategia di lotta contro il fuoco batterico. La Confederazione rimborsa infatti ai cantoni il 50 per cento dei costi riconosciuti correlati alla lotta al fuoco batterico. Vengono inoltre concessi contributi federali ad indennizzo dei danni economici provocati dall'estirpazione di piante e delle perdite legate al blocco delle vendite di piante ospiti del fuoco batterico.

Al momento, i cantoni non sembrano sfruttare appieno la possibilità di esigere dalla Confederazione una partecipazione ai costi pari al 50 per cento, in vista appunto dell'indennizzo dei danni economici e delle perdite finanziarie subite.

In virtù dell'articolo 78 della Costituzione federale (RS 101) la protezione della natura e del paesaggio compete ai cantoni. Ai sensi dell'articolo 18b della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) i cantoni sono altresì chiamati a provvedere alla compensazione ecologica. A tal fine, essi necessitano di un adeguato cofinanziamento.

Il Consiglio federale ritiene che gli incentivi creati dalla Confederazione per gli alberi ad alto fusto siano sufficienti. In base alle prescrizioni della Costituzione federale e della LPN, anche i cantoni devono impegnarsi come già dimostrato da alcuni di essi.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.