07.3761 · Mozione · 2007-10-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sui test DNA in vista del ricongiungimento famigliare. Presenterà le basi e le lacune giuridiche attuali nonché un censimento dei casi di ricorso ai test DNA dal 2005, con i Paesi d'origine delle persone in questione, le circostanze dei test e la maniera in cui sono trattate le situazioni il cui legame famigliare non può essere stabilito mediante legame biologico (coniuge, adozione, ecc.). Esaminerà l'opportunità di mantenere tali test. Presenterà un raffronto dei regimi legali e delle pratiche in materia in Europa. Illustrerà la posizione dell'incaricato alla protezione dei dati e delle organizzazioni di protezione dei diritti dell'uomo.
Begründung
L'Assemblea nazionale francese ha accolto i test DNA in materia di ricongiungimento famigliare. La commissione legislativa del Senato ha deciso di sopprimere tali test in seguito alle critiche suscitate.
In Svizzera un'istruzione del DFGP del 1° dicembre 2005 invita i servizi competenti in materia di ricongiungimento famigliare a ricorrere ai test DNA in caso di dubbio quanto all'autenticità dei documenti dei cittadini di 34 Paesi.
La legge federale sull'analisi genetica umana entrata in vigore il 1° aprile 2007, ossia 16 mesi dopo l'istruzione del DFGP, prevede che in caso di procedura amministrativa l'autorità può subordinare il rilascio di un'autorizzazione all'allestimento di un profilo di DNA qualora la filiazione o l'identità di una persona siano oggetto di dubbi fondati che non possono essere fugati in nessun'altra maniera; occorre il consenso scritto della persona in questione.
Diverse ordinanze stabiliscono le condizioni di realizzazione delle analisi e i laboratori svizzeri abilitati a tal fine.
Sebbene tale questione fosse stata evocata nel messaggio concernente la legge sopraccitata, nessuna legge o ordinanza fissa il quadro preciso dei test DNA in vista del ricongiungimento famigliare. I criteri per sollecitare il test sono poco chiari per persone all'estero e che devono dunque ricorrere, a caro prezzo, a laboratori. ONG svizzere ritengono insufficienti le basi legali e dubbia la necessità di tali test.
Persone confrontate con tali test DNA riferiscono di situazioni scioccanti. Le statistiche sono inesistenti. È necessario un rapporto.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 3 capoverso 2 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (RS 142.20) sancisce l'obbligo di collaborare nella procedura. La nuova legge federale sugli stranieri (LStr), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008, riprende tale principio (art. 90 LStr) e prevede espressamente il rilevamento di dati al fine di accertare e assicurare l'identità di uno straniero (art. 102 LStr). La relativa ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) dispone che le autorità competenti possono, nel contesto di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i profili del DNA (art. 87 OASA).
Il rilevamento di profili del DNA nell'ambito di una procedura d'autorizzazione in materia di stranieri è retto dalla legge federale dell'8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e dall'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (RS 810.122.1), entrate in vigore il 1° aprile 2007. Detta ordinanza definisce le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione a eseguire esami genetici sull'essere umano.
Secondo l'articolo 33 LEGU, se nell'ambito di una procedura amministrativa sussistono sospetti fondati in merito alla filiazione o all'identità di una persona che non possono essere fugati in altro modo, l'autorità competente (cantone, rappresentanza all'estero, UFM) può subordinare la concessione di un'autorizzazione o di prestazioni all'allestimento di profili del DNA. Si tratta di casi eccezionali che possono verificarsi, segnatamente, quando i documenti volti a provare la discendenza non sono convincenti - in quanto provengono da Paesi in cui il sistema dello stato civile non è molto preciso e affidabile (corruzione) oppure è inesistente (FF 2002 6643).
Inoltre, l'allestimento di un profilo del DNA deve in ogni caso essere proporzionato e può essere eseguito solo con il consenso scritto della persona interessata (art. 33 cpv. 2 LEGU). Del resto, quando una domanda di ricongiungimento famigliare è presentata dal padre e dalla madre, l'esame può essere limitato alla madre e al figlio.
La legislazione in materia è pertanto esaustiva e corrisponde anche allo standard europeo.
L'affermazione secondo cui persone confrontate con test DNA avrebbero riferito di situazioni scioccanti appare dunque poco credibile. Tali test sono effettuati unicamente su base volontaria, sono poco invasivi (striscio della mucosa orale) e non possono essere utilizzati ad altri fini. I campioni sono distrutti subito dopo che la decisione è passata in giudicato (art. 33 cpv. 3 LEGU). Inoltre, l'onere della prova incombe al richiedente che desidera beneficiare di un ricongiungimento famigliare.
Secondo un sondaggio informale condotto presso i cantoni, dal 2005 sono stati effettuati complessivamente circa 85 test DNA, ossia meno di un test all'anno per cantone. I costi per un test, imposta sul valore aggiunto inclusa, ammontano a 1 614 franchi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.