07.3763 · Mozione · 2007-10-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rivedere il diritto in materia di responsabilità civile prorogando i termini di prescrizione in modo che anche per i danni tardivi sia dato il diritto al risarcimento
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo il diritto vigente (art. 60 cpv. 1 e 127 CO), il termine di prescrizione assoluto per azioni di risarcimento ammonta a dieci anni a decorrere dall'evento dannoso. Di conseguenza, azioni di risarcimento potrebbero cadere in prescrizione prima che la vittima si renda conto di essere stata danneggiata. L'esempio più noto è quello delle persone che attualmente soffrono di patologie causate dall'amianto, cui sono state esposte oltre dieci anni or sono. Tale situazione è insoddisfacente. Del resto è anche per questo motivo che l'articolo 32 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano dispone che le azioni di risarcimento per danni riconducibili a organismi geneticamente modificati cadono in prescrizione dopo trent'anni. La necessità di legiferare nella direzione chiesta dalla mozione è pertanto dimostrata, almeno per quanto concerne i danni alle persone.
Non bisogna tuttavia ignorare le difficoltà conseguenti a una proroga del termine di prescrizione assoluto. Ci si può così chiedere, tra l'altro, se oltre al termine di prescrizione assoluto non occorra prorogare anche il termine di prescrizione relativo. Attualmente quest'ultimo ammonta a un anno (art. 60 cpv. 1 CO), lasso di tempo generalmente ritenuto troppo breve. È inoltre necessario chiarire il rapporto tra la prescrizione di pretese in risarcimento per atti illeciti e quella di pretese di natura contrattuale (art. 127 CO). Occorre armonizzare le rispettive disposizioni in materia di prescrizione in particolare quando più persone devono rispondere del medesimo danno (art. 50 e 51 CO). Bisogna infine relativizzare le speranze riposte in una proroga del termine di prescrizione. Chi fa valere il risarcimento dei danni deve fornire la prova della causalità tra l'atto dannoso e il pregiudizio subito. Naturalmente, più lontano nel tempo è l'evento dannoso, più difficile diventa addurre tale prova. Inoltre, la vittima non ottiene alcun risarcimento quando non esiste più nessun debitore, ad esempio perché nel frattempo l'impresa chiamata a rispondere del danno è fallita ed è stata liquidata.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.